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Attrezzature e macchine: le procedure di controllo delle ASL

Attrezzature e macchine: le procedure di controllo delle ASL
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

12/04/2013

Indicazioni procedurali del Coordinamento delle Regioni in merito all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e della nuova direttiva macchine. Le procedure per non conformità ai RES, in caso di vizio palese e vizio occulto e in caso di rischio grave e immediato.

Brescia, 12 Apr – In relazione alle attrezzature di lavoro il comma 4 dell’art. 70 del  Decreto legislativo 81/2008 attribuisce all'organo di vigilanza un importante ruolo per il controllo in merito al mancato rispetto di uno o più  requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.
E se per una corretta valutazione della reale situazione di rischio di un’attrezzatura è necessario conoscere le direttive di prodotto,  la  nuova Direttiva Macchine - recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 – ha introdotto diverse novità che incidono direttamente sull'attività di vigilanza.
 
Per dare informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza interviene un documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl” elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”.
 
Per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), le linee guida propongono specifiche procedure per l’applicazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
 
Riguardo alle procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai RES, le azioni da mettere in campo da parte degli Organi di vigilanza territorialmente competenti “sono di due tipi:
azioni di tipo amministrativo, con la segnalazione dell’esemplare riscontrato non conforme alle Autorità nazionali per la  sorveglianza del mercato: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la procedura prevista dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010”. A tale scopo si deve utilizzare un modello riportato nell’allegato 1 del presente documento (“con segnalazione per conoscenza anche alla propria Regione”); 
azioni di tipo penale, “previste dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di distribuzione. L’azione penale da adottare nei confronti del datore di lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 e, cioè, idonea ‘prescrizione’ atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata”.
 
Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, “oltre alla specifica prescrizione, l’Organo di Vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura. Nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno invece espletate, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/08, solo successivamente all’accertamento da parte dell’Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato della effettiva non rispondenza ai RES della macchina segnalata”.

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Il documento, dopo aver riportato la differenza tra vizio palese (“una situazione di pericolo che si sia manifestata in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa”) e vizio occulto, riporta le procedure in caso di “vizio palese”.
 
In questo caso nei confronti del datore di lavoro “utilizzatore” viene “contestata la violazione dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si applica la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94 e si comunica la notizia di reato alla Autorità Giudiziaria competente per territorio”. Tale azione “andrà attuata quando si accerta un rischio per il lavoratore e non quando si è in presenza di vizi formali”.
La prescrizione idonea ad eliminare il rischio “può contenere:
-indicazioni precise se: è possibile una sola soluzione, oppure le soluzioni possibili possono essere realizzate senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante dell’attrezzatura ai fini della sicurezza (soluzioni diverse possono comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova valutazione degli stessi e, quindi, una ‘rimarcatura’ CE dell’attrezzatura);
-indicazioni generiche se: esistono più soluzioni possibili ed ugualmente idonee; a seconda della soluzione adottata può essere necessario intervenire sulle scelte progettuali previste dal fabbricante con gli stessi obblighi sopra richiamati. In questo caso è opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di adeguare l’attrezzatura rivolgendosi al costruttore della stessa o ad altro tecnico di sua fiducia”.
 
Riguardo alle procedure in caso di situazione di rischio riconducibile a “vizio occulto”, dove “non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e, quindi, dove non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l’organo di vigilanza di impartire ‘idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro’”.
E nei confronti del datore di lavoro “la disposizione potrà fornire, a seconda dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere: eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che coinvolgono oppure no l’attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più idonee. A seconda del tipo di rischio può essere necessario, in attesa dell’adeguamento, diffidare il datore di lavoro al divieto d’uso o all’allontanamento della macchina dal ciclo produttivo”.
 
Dopo aver affrontato le procedure nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione, il documento si sofferma sulle procedure in caso di rischio grave e immediato.
 
Nel caso di rischio grave ed immediato “si devono adottare, da parte dell’ASL che effettua il riscontro, le misure ritenute più opportune per garantire la sicurezza quali: sequestro preventivo; richiesta dell’elenco dei clienti delle attrezzature vendute. La trasmissione alle Regioni di tale elenco consentirà, attraverso le ASL competenti per territorio di intervenire presso i datori di lavoro utilizzatori di tali attrezzature per verificare se le stesse sono state adeguate (azione del fabbricante o dei soggetti della catena di distribuzione o propria) o se, pur in presenza di informazione specifica del fabbricante, non sono state adottate le misure necessarie. In questo caso si procederà nei confronti di questi datori di lavoro secondo le  modalità già indicate per il vizio palese”.
 
Concludiamo ricordando che il documento si sofferma anche sulle istruzioni per l’uso che devono accompagnare ogni macchina, sulla violazione di più precetti e su alcune specifiche problematiche relative a diverse attrezzature.  
 
L’indice del documento:
 
1. Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES): procedure per l’applicazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs.
1.1. Premessa
1.2. Procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai RES 
1.3. Prescrizione o disposizione (vizio palese o vizio occulto)
1.3.1. Procedure in caso di “vizio palese”
1.3.2. Procedure in caso di “vizio occulto”
1.4. Procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione
1.5. Procedure in caso di rischio grave e immediato
1.6. Istruzioni per l’uso
 
2. Applicazione articolo 70, comma 1, e articolo 71, comma 1, D.Lgs. 81/08
 
3. Violazione di piu’ precetti riconducibili a categoria omogenea di requisiti di sicurezza (art. 87, comma 5, D.Lgs. 81/08) 
 
4. Macchine semoventi e macchine agricole 
4.1. Macchine semoventi, diverse dai trattori, senza struttura di protezione in caso di capovolgimento o con struttura di protezione non conforme alla normativa di sicurezza
4.2. Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento per un trattore non costruito in conformità alle Linee Guida ISPESL relative, ovvero a riferimenti tecnici considerati equivalenti (es. Codici OCSE)
 
5. Manutenzione degli impianti elettrici
 
6. Verifica periodica degli impianti elettrici
 
7. Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti 
 
8. Vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di macchine costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70, comma 1
 
ALLEGATO 1 – Modello comunicazione a Ministeri 
ALLEGATO 2 – FLOW CHART sorveglianza del mercato 
 
 
 
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”,  elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Sergio Morando - likes: 0
13/04/2013 (09:51:22)
Macchine da lavoro come lo sono i mezzi da lavoro es. gru a torre che gru semoventi su gomma di cose occulte ed occultate per risparmiare ve ne sono parecchie, i risparmi delle ditte produttrici che possono ovviamente creare pericoli a chi le usa o a chi compra tali macchinari senza sapere nulla.. se non dopo eventuali incidenti sono una realtà diffusa con i contratti precari sia essi di somministrazione di lavoro interinale che di cooperative che insieme alla ditta cliente richiedente occultano: che i Lavoratori precari vengono assunti da manovali mentre si deve svolgere la qualifica di saldatore saldando anche varie parti dei macchinari sotto sforzo importanti senza nessun patentino di saldatura e naturalmente senza visite mediche inerenti alla qualifica di saldatore, che nei macchinari ci sono in più parti( in particolare nei punti non in vista, ma anche in vista..)saldature mancanti..e saldature soffiate ( bucate)che mai il medico competente chieda cosa in realtà si faccia di lavoro in azienda..e tanto meno vi è visita medica finale relativa all'uscita termine o licenziamento..Si continua ad occultare alla grande e con la scusa della crisi se ne approfittano più che prima e le morti bianche e infortuni di fatto non conoscono crisi e continuano ! Inoltre ripeto sempre codesto pessimo andazzo perché tutto continua in Italia in questo pessimo modo, comunque ripeto anche che gli Ispettori Del Lavoro sanno codeste cose..sanno che possono ispezionare gli stessi Uffici dei Centri per l'Impiego pubblici e contrapporre le ispezioni alle cooperative, ditte interinali ecc. e naturalmente ispezionare le ditte,multinazionali ecc. clienti..la legge del D.Lgs 81/2008 è violata alla grande ed è tutto risaputo..ma se si denuncia e si scrive per NON essere compartecipi di tale schifoso sistema si rischiano pure le denunce la verità si sa può offendere..chi i reati li commette è la solita italia..da vergogna !
Morando Sergio

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