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Regione Toscana: indirizzi operativi per l’alcoldipendenza

Regione Toscana: indirizzi operativi per l’alcoldipendenza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

19/01/2015

Forniti dalla Regione Toscana indirizzi operativi sull’applicazione della Deliberazione 1065/2013 relativa agli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza. La valutazione del rischio, l’etilometro, la sorveglianza sanitaria e la non idoneità.

Firenze, 19 Gen – Sappiamo che il tema degli accertamenti sanitari in materia di alcoldipendenza nel mondo del lavoro, hanno sollevato in questi anni nelle aziende e tra i vari attori della sicurezza, dubbi e richieste di chiarimenti. Anche perché ancora ad oggi manca l’attuazione di quanto indicato nell’art.41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008 riguardo alla ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della  alcoldipendenza. L’accordo non ancora emanato, le criticità e dubbi interpretativi che quotidianamente si sollevano, hanno come conseguenza naturale una applicazione non omogenea della normativa sul territorio nazionale e regionale.

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Per offrire ai nostri lettori qualche chiarimento, riprendiamo a parlare della Deliberazione del 9 dicembre 2013 n. 1065 della dalla Regione Toscana che contiene le “Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione”.
 
Riguardo alla delibera e al documento approvato - “Procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” – sono stati posti alla Regione diversi quesiti sull’applicazione operativa della delibera.
 
A questi quesiti la Regione Toscana ha risposto nel mese di novemre 2014, con una lettera che ha per oggetto “Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1065/2013: indirizzi operativi” – inviata a varie associazioni, parti sociali, dipartimenti di prevenzione, ... – e che fornisce diverse utili precisazioni.
 
Intanto si indica che la delibera 1065/2013 è finalizzata a “favorire l'omogenea applicazione sul territorio regionale di una normativa oggi comunque vigente che presenta alcuni punti di controversa interpretazione tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno precisare all'art. 41 comma 4bis del D.L.vo 81/2008 la necessità di una revisione della normativa sull'accertamento dell'alcol dipendenza e della tossicodipendenza e che tale tematica è attualmente all'attenzione del comitato ex art. 5 del D.L.vo 81/2008”.
 
Inoltre si segnala – in risposta ad alcuni quesiti – che l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla valutazione e gestione del rischio legato alla assunzione di alcol “può essere soddisfatto attraverso:
- la identificazione dell'esistenza o meno nella propria impresa di attività lavorative ricomprese tra quelle di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni);
- la valutazione ed implementazione delle iniziative messe in atto per rendere operativo il divieto di assunzione di alcolici (procedure, informazione, formazione dei lavoratori) o in via alternativa il rimando a procedure ed iniziative aziendali già codificate su tale argomento”.
 
Inoltre la valutazione dell'alcolemia tramite etilometro “deve essere programmata sulla base dei criteri specificati nel protocollo sanitario e delle esigenze aziendali. Pertanto vi è una elasticità nel definire la percentuale dei lavoratori da sottoporre a controllo e la periodicità
ed i criteri con cui effettuare il test medesimo. Tuttavia le scelte operate in tal senso devono essere adeguatamente motivate”.
 
Veniamo alle precisazioni sull’obbligo di sorveglianza sanitaria.
 
La delibera 1065/2013 della Regione Toscana “ha fornito indicazioni per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 c. 4 specificando che quando sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria per altro fattore di rischio diverso dall'alcol, la sorveglianza stessa deve essere altresì diretta alle verifica dello stato di alcol dipendenza se il lavoratore è addetto ad una delle mansioni di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni)” .
 
E riguardo al Protocollo sanitario per effettuare la sorveglianza sanitaria, con la delibera 1065/2013 si è inteso “fornire degli indirizzi (accertamenti sanitari integrativi della visita medica) , condivisi da organismi scientifici ed organi di vigilanza, per effettuare la sorveglianza sanitaria. Resta ferma la facoltà da parte del medico competente di seguire un protocollo sanitario diverso purché di pari efficacia ed adeguatamente motivato”.
 
Per quanto attiene poi l'applicazione della normativa a specifiche mansioni, si indica che: 
- per i soggetti che guidano mezzi “si ritiene che la norma debba adottarsi limitatamente a quei lavoratori che, come attività lavorativa, effettuano il trasporto di persone o cose e non si applica pertanto a tutti coloro che utilizzano mezzi di servizio o che si spostano sul territorio insieme ad altri lavoratori per svolgere una diversa mansione (ad esempio idraulici o elettricisti)”;
- per i lavoratori che svolgono ‘mansioni sociali e socio sanitarie in strutture pubbliche o private’ (punto 5 dell' allegato 1 che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi) si ritiene che l'applicazione della normativa debba essere circoscritta a quegli operatori che erogano prestazioni di assistenza alla persona”.
 
Veniamo, infine , all’ultima precisazione: “nel caso di non idoneità del lavoratore a svolgere una delle mansioni di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni) per avvenuta assunzione di alcol, il datore di lavoro dovrà individuare, sulla base della organizzazione e delle esigenze aziendali, altra mansione alla quale destinare il lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile individuare una mansione alternativa il lavoratore verrà sospeso fino al ripristino di valori alcolemici normali”.
 
 
Regione Toscana, Lettera del novembre 2014 , “ Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1065/2013: indirizzi operativi”, a cura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana (formato PDF, 151 kB).
 
 
 
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Rispondi Autore: dott. Michele Di Giovanni - likes: 0
19/01/2015 (15:20:47)
In merito a quanto riportato nella "Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1065/2013: indirizzi operativi”, si parla di alcolemia misurata con etilometro. Tale è una valutazione dell'alcol espirato e quindi ai fini medico legali non ha valore probatorio e quindi contribuisce ad aumentare l'imprecisione nella valutazione da parte del medico competente. Bisognerebbe chiarire da un punto di vista medico, prima di deliberare, quali siano le differenze tra: alcoldipendenza o stato di intossicazione cronica (oggetto dell'art 41 comma 4 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.) oppure abuso (stato di ebrezza o ubrichezza come intossicazione acuta). N.B.: non tutti i laboratori sono autorizzati o effettuano il dosaggio dell'etanolo su sangue periferico. Considero positivo lo sforzo profuso per mettere ordine in una materia complicata. Distinti saluti

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