Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Quali sono le condizioni per il provvedimento di sospensione?

Quali sono le condizioni per il provvedimento di sospensione?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

16/12/2021

La circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021.

Roma, 16 Dic – Per fornire utili chiarimenti e indicazioni in merito alle novità contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), dopo la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha pubblicato la  nuova circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.

 

Infatti la circolare n. 3/2021, che si era soffermata sulle modifiche apportate dal decreto fiscale all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL), aveva rinviato ad una successiva nota le istruzioni inerenti le violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021.

 

La nuova circolare n. 4/2021 ha per oggetto: “decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – ‘Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)”.

 

 

Riguardo al DL 146/2021, che nella circolare è indicato come in fase di conversione, ricordiamo che la Camera nella giornata del 14 dicembre ha votato con 429 voti favorevoli la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge di conversione già approvato dal Senato.

 

Nella presentazione della circolare n. 4/2021 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


Pubblicità
Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza
Sviluppare e mantenere nei lavorarori una efficace consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

 

Uniformare i comportamenti e intensificare i raccordi con le ASL

Uno degli obiettivi dichiarati della circolare è quello di “uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione”.

 

E in relazione all’estensione delle competenze, alle modifiche all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e alle indicazioni “fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, la circolare ribadisce la necessità di “intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte”.

 

E tali attività congiunte, che “potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario”, dovranno tener conto della “opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare”.

 

Inoltre al fine di promuovere comunque “un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali”.

 

Circolare INL: mancata redazione del DVR e mancata formazione

La Circolare indica poi che, per le violazioni di cui all’Allegato I TUSL, “si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo”.

 

Ci soffermiamo, brevemente, su alcune di queste condizioni partendo dalla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

 

A questo proposito “si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR”.

 

La mancata elaborazione del DVR "sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo” (eccetto nelle aziende “per le quali è previsto il solo arresto”).

 

La circolare si sofferma anche sulla mancata formazione ed addestramento.

 

Si indica che il provvedimento di sospensione va adottato “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”.

E tali circostanze “sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:

  • Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  • Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

 

Riguardo all’articolo 169 e alla movimentazione manuale dei carichi, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo “verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione”.

 

Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, “che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento”.

 

Circolare INL: servizio di prevenzione, RSPP, POS e DPI

La circolare si sofferma poi su molte altre condizioni che rendono possibile il provvedimento di sospensione.

 

Ad esempio la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

 

Si indica che il provvedimento di sospensione “va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo”.

 

La circolare si sofferma anche sulla mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).

Si indica che in base “al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria”.

 

Si ricorda poi che l’art. 96, comma 1-bis, del Testo Unico “esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente ‘alle mere forniture di materiali o attrezzature’. Si fa rinvio, al riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS ‘in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere’ (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo”.

 

La sospensione trova applicazione anche:

  • nella mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: “esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati”;
  • nella mancanza di protezioni verso il vuoto: “nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti”.

 

Ricordiamo i vari punti trattati nella circolare riguardo alle possibili condizioni per il provvedimento di sospensione:

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  3. Mancata formazione ed addestramento
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

 

Nella circolare si ribadisce, in conclusione, che per tutte le ipotesi di sospensione elencate, il personale ispettivo “provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura”. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto nella circolare (punto 3), “alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività”.

 

E in fase di prima applicazione, “nelle more dell'evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento. Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL”.

 

Restano poi ferme le competenze alla “adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale ‘in nero’ da parte del personale ispettivo ‘ordinario’ e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017”. Infine nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, “attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro, “Circolare n. 3 del 9 novembre 2021”, oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.

 

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Leo - likes: 0
16/12/2021 (08:52:34)
Già si evidenzia come gli orientamenti di INL e delle Regioni siano discordanti su più punti. La circolare INL fornisce alcune interpretazioni differenti dalle circolari delle Regioni emesse circa un mese prima (che ovviamente hanno avuto poco risalto mediatico). Mi pare che il coordinamento stia già mostrando alcune problematiche, a discapito delle imprese. Le ASL agiranno sulla base delle indicazioni Regionali mentre gli ispettori del lavoro su quelle di INL, incominciamo bene.
Sull'unico provvedimento di sospensione poi ho molti dubbi. Innanzitutto perché, in tema di violazioni dell'81, ci si ritroverebbe ad avere una prescrizione emessa dalla Asl ma un provvedimento di sospensione rispetto alle stesse fattispecie da INL. La verifica della prescrizione (che oggi prevede anche la verifica del pagamento della somma aggiuntiva della sospensione) diventerebbe complicata. Inoltre la somma aggiuntiva da chi dovrebbe essere introitata? La logica dice dal medesimo soggetto che emette la sospensione. Infine è una lettura che contrasta con il nuovo testo dell'articolo 14 che affida alle ASL tutti i poteri di accertamento in tema di sospensione al pari di INL.
Ci sono poi molti altri punti critici ma credo che la pratica dei prossimi giorni farà venire tutti i nodi al pettine.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!