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Conferenza Stato Regioni: intesa per migliorare la vigilanza e il coordinamento

Conferenza Stato Regioni: intesa per migliorare la vigilanza e il coordinamento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

04/03/2013

Sancita dalla Conferenza Stato Regioni un’Intesa in materia di prevenzione. La notifica online dei cantieri edili, il sistema informativo per le verifiche periodiche, la banca dati delle prescrizioni e il coordinamento delle attività di vigilanza.

 
Roma, 04 Mar – I documenti ufficiali, anche se elaborati e approvati con i noti rallentamenti burocratici e politici nostrani, offrono sempre importanti indicazioni sulla direzione dei provvedimenti attuali e futuri. E in questo caso sulla direzione degli interventi di prevenzione, promozione, controllo e vigilanza in relazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Facciamo riferimento in questo caso agli "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012" del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Indirizzi che sono stati sanciti dalla Conferenza Stato Regioni con un Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali. Documento che deve ancora passare in Gazzetta Ufficiale.
 
Per riportare qualche passo dell’importante documento - in attesa degli Indirizzi per l’anno 2013, che dovrebbero già essere stati elaborati dal cosiddetto Comitato ex articolo 5 - facciamo riferimento al testo riportato sul suo sito dalla Consulta Interassociativa per la Prevenzione (CIIP). Testo dell’Intesa che si accompagna ad alcune note, ad esempio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 5836 del 18/12/2012), del Ministero della Salute (n, 5231 del 20/11/2012) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (n. 5821 del 17/12/2012).
 
Il documento approvato dall’Intesa pianifica diverse azioni nell'ambito degli interventi previsti dai Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione:
-realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione;
-realizzazione di azioni per la semplificazione di procedure e l'adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata;
realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza tra istituzioni.
 
E in questo senso gli obiettivi prioritari ed i programmi di miglioramento che l’Intesa intende favorire sono:
- “definizione di linee comuni delle politiche nazionali di prevenzione;
- semplificazione delle procedure poste in essere da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012;
- adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata;
-  migliore programmazione e realizzazione del coordinamento della vigilanza;
-  razionalizzazione della programmazione degli interventi, che eviti duplicazioni di controllo o interventi poco efficaci sul piano della prevenzione”.
 
Veniamo brevemente al documento di indirizzo allegato all’Intesa.
 
Ad esempio in relazione alla realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione, il documento – “sulla base delle esperienze nazionali e territoriali consolidate negli anni, al fine di realizzare programmi di sistema maggiormente efficaci” - indica le seguenti linee di azione:
- “garantire la più completa attuazione del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni, attraverso il coordinamento della pianificazione delle attività di vigilanza e prevenzione definite dal Ministero del Lavoro, dal Corpo nazionale vigili del fuoco, dall'INAIL e dalle regioni, sia a livello centrale che regionale, secondo gli obiettivi generali e le priorità di salute indicati nel Piano Nazionale di Prevenzione e nei piani regionali;
- condividere, al fine del raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, evitando conflitti di competenze o inefficaci sovrapposizioni degli interventi, linee operative di indirizzo degli organi di vigilanza a livello centrale in sede di Comitato ex articolo 5 e, a livello periferico, in sede di coordinamento regionale, ai sensi dell' articolo 7;
- garantire a livello centrale, la continuazione delle azioni di supporto di INAIL, in precedenza svolte da ISPESL, rispetto al Ministero della Salute, alle Regioni e P.A., quali in particolare la realizzazione del sistema di trasmissione per via telematica delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 40, i progetti ‘ analisi delle cause degli infortuni mortali e gravi’, ‘malprof’, i ‘ flussi informativi per la prevenzione’, l'implementazione dei registri di patologia ed i sistemi di sorveglianza (a partire da quelli previsti dagli artt. 243 e 244 del D. Lgs. 81/08);
- garantire che le azioni di prevenzione promosse dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL e le indicazioni da questa fornite alle direzioni Regionali siano coerenti con l'obiettivo di realizzare a livello nazionale e nei territori programmi coordinati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Comitato ex articolo 5, ed in particolare a quanto indicato al comma 3, lettera b);
- completare i programmi nazionali già indicati al comma 2.2.1 del DPCM 17.12.2007 ‘Patto per la salute nei luoghi di lavoro’ mediante la strutturazione e l'avvio di quello per la prevenzione delle malattie professionali con riferimento particolare al rischio cancerogeno;
- consolidare nei territori la metodologia, già positivamente sperimentata, di operare mediante protocolli d'intesa tra le Regioni e Province Autonome e le Direzioni Regionali INAIL, con la finalità di sostenere congiuntamente i programmi di prevenzione nazionali, declinati ed integrati con quelli derivanti dalla analisi epidemiologica dei bisogni territoriali, condivisi nei Comitati ex articolo 7”.

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Riguardo invece alla realizzazione di azioni per la semplificazione di procedure e la adeguata disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata, si fa riferimento a diverse azioni:
 
-realizzazione nelle regioni e province autonome di programmi per la notifica on line dei cantieri edili: infatti le esperienze di informatizzazione già realizzate in alcune Regioni “indicano che l'invio on-line delle notifiche consente la realizzazione di una anagrafe aggiornata in tempo reale dei cantieri presenti sul territorio; rende immediatamente fruibili le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti; ne assicura l'archiviazione e la gestione secondo criteri di economia, completezza e razionalità, che si traducono in un aumento di efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali. L'adozione della modalità di trasmissione on line delle notifiche all'interno di ogni Regione consentirà la definizione all'interno del SINP dell'anagrafica cantieri attivi su tutto il territorio nazionale, costantemente disponibile e aggiornata per tutti gli organi di vigilanza”;
 
-realizzazione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del d.lgs. 81/2008, art.71: si ricorda che l’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro “sottoponga le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. I soggetti titolari della funzione sono: l'INAIL per la prima verifica, ASL per le verifiche periodiche successive alla prima”. In questo senso è necessario che Regioni e Province Autonome, Ministero del Lavoro ed INAIL, “al fine di garantire il corretto raccordo tra i soggetti titolari della funzione, progettino un unico Sistema Informativo per la gestione nell'ambito del SINP di flussi relativi all'attività amministrativa, alla banca dati informatizzata delle attrezzature di lavoro e al registro informatizzato delle verifiche effettuate dalle ASL e dai soggetti abilitati ai fini del controllo dell'attività di verifica”;
 
-realizzazione della banca dati delle prescrizioni: “è necessario che, sulla base delle esperienze già in essere, si realizzi in ogni ambito regionale un unico archivio informatico delle singole violazioni riscontrate durante le attività di vigilanza da ciascun Ente ed Istituzione che svolge controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da far confluire poi, con applicazioni cooperative, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione ex art. 8 D.Lgs. 81/08”.
 
Riguardo infine alla realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza tra istituzioni, il documento si impegna per la:
-realizzazione sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione: se sulla base di accordi tra il soppresso ISPESL e le Regioni è attivo da alcuni anni “un sistema di reporting della attività svolta dalle ASL”,  per ottenere un quadro complessivo delle attività svolte “è necessario che, partendo dalla esperienza consolidata, venga costruito un sistema di rilevazione condiviso e stabile esteso a tutte le amministrazioni interessate (ASL, DTL, VV.FF., INAIL)”. E in attesa dell' attivazione del SINP, l'INAIL, “in continuità con le linee di lavoro centrali di supporto al sistema di prevenzione delle regioni negli anni attivate con ISPESL, provvederà all'implementazione e alla continuità del sistema di monitoraggio”;
 
-realizzazione sistema informativo dei Comitati regionali di coordinamento ex art. 7 d.lgs. n. 81/2008 e DPCM 21.12.2007: si ricorda che l’art. 7 del D.lgs. 81/2008 “prevede l'operatività presso ogni Regione e P.A. del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007 sul coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Il documento riporta alcune indicazioni sulla base delle esperienze già realizzate e delle criticità riscontrate. Ad esempio si indica che “è necessario che le Regioni, in accordo con le altre istituzioni ed Enti, predispongano i contenuti della omogenea rilevazione dei dati richiesti dall'art. 2 comma 4 del DPCM 21.12.2007, integrato con la necessità di acquisire dati anche sulla capacità dei Comitati di Coordinamento di sviluppare politiche integrate per la prevenzione nei luoghi di lavoro”. Inoltre a livello dei singoli territori regionali, “si ritiene opportuno che le Regioni, d'intesa con le altre Amministrazioni, sviluppino, nell'ambito dei propri siti, uno specifico canale informativo dedicato ai Comitati di Coordinamento Regionali”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 


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Rispondi Autore: Gio - likes: 0
05/03/2013 (17:09:56)
Mi piace proprio il titolo che ha poco a che vedere con la gran parte degli argomenti trattati. A leggere l'articolo infelicemente colgo un velo di filosofica fantastica fantasia sulla materia, spallegiata da vari soggetti etc. etc. L'unico argomento interessante lo trovo nel punto di istituire una banca dati sulle prescrizioni usufruibile da tutti gli organi ispettivi. Per il resto sulla conferenza stato regioni per chi ci ha avuto a che fare e conosce le procedure .... un velo pietoso, sono e saranno sempre la palla al piede delle riforme ..... non si capisce mai chi comanda, chi ha potere decisionale, chi al momento è delegato senza poteri ( perchè deve riferire etc. ) Perchè ??? Per il solito potere reclamato dalle regioni nei confronti e contro quello dello stato ( quest'ultimo molto più veloce eed efficace nelle decisioni ) Spero non mi si venga a rispondere il contrario anche x non è mia intensione fare nomi e citare fatti almeno in questa sede, perchè non serve. Ciao a tutti

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