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Salute e sicurezza in cantiere: la valutazione del rischio rumore

Salute e sicurezza in cantiere: la valutazione del rischio rumore
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

23/10/2017

Un intervento riporta indicazioni sulla valutazione del rischio rumore da parte delle imprese esecutrici nei cantieri edili.  Gli elementi di cui tener conto, le norme elettive e la valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile.

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Caserta, 23 Ott – Nel comparto costruzioni se “tutte le imprese esecutrici effettuano la valutazione dei rischi e redigono il relativo documento di valutazione”, prima di iniziare le attività di cantiere, “redigono il Piano Operativo della Sicurezza”. Il Piano è la “prova scritta che si è pensato alla sicurezza e salute dei lavoratori prima della costruzione dell'opera, completando la valutazione dei rischi del Datore di Lavoro dell’impresa”. E si ricorda che il POS è comunque “distinto dal DVR dell’impresa che dovrà comunque provvedere ad una generale valutazione dei rischi da formalizzare nel documento richiesto agli artt.17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08”.

 

A soffermarsi con queste parole sul tema della valutazione dei rischi nei cantieri, ad approfondire alcune criticità e, specialmente, le problematiche relative all’esposizione al rumore e alla movimentazione manuale dei carichi, è un intervento al corso di aggiornamento ECM “Salute e sicurezza in cantiere” che – organizzato dall’Associazione Medici Competenti Campani (AS.ME.CO.) e l’Associazione TESEO – si è tenuto il 6 luglio 2017 a San Tammaro (Caserta).

 

In “La valutazione dei rischi di cantiere da parte delle imprese esecutrici. Focus sulle problematiche legate al rumore e alla movimentazione manuale dei carichi”, a cura dell’Ing. Giorgio Gallo, il relatore affronta diversi temi, dai criteri di valutazione dei rischi da rumore e da movimentazione manuale dei carichi in ambito cantieristico alle difficoltà oggettive derivanti da attività estremamente variabili, dall’indicizzazione del rischio a esempi applicativi anche con riferimento all’analisi dei “worst case”, dei “casi peggiori” (le casistiche limite), nella valutazione dei rischi. 

 

Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, ci soffermiamo in particolare oggi su alcune indicazioni che vengono fornite relativamente al rischio rumore.

 

Sono riportati alcuni elementi di cui deve tener conto il datore di lavoro (con riferimento all’art.190 del D.Lgs. 81/2008) nella valutazione del rischio:

- “del livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- eventuali rumori impulsivi;

- i valori limite di esposizione e i valori di azione;

- della presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

- interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta;

- interazione tra rumore e vibrazioni o segnali di avvertimento o altri suoni di sicurezza;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori;

- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative per ridurre l'emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;

- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione”. 

E alcuni di questi fattori “risultano estremamente variabili nei contesti di cantiere”.

E nel Piano Operativo della Sicurezza (POS) “occorre indicare, tra l’altro, obbligatoriamente l’esito del rapporto di valutazione del rumore”. 

 

L’intervento presenta alcuni esempi applicativi, riguardo alla valutazione dell’esposizione a rumore, e si sofferma anche su due norme elettive:

- UNI EN ISO 9612:2011: la norma descrive un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell' esposizione al rumore dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e il calcolo del livello di esposizione sonora. Ai fini della legislazione vigente, la norma è da considerarsi complementare alla UNI 9432;

- UNI 9432:2011: la norma, revisione della UNI 9432:2008, è stata necessaria per l’emanazione della parallela UNI EN ISO 9612. Entrambe sono finalizzate a valutare i livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

 

L’uso delle norme elettive UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 è applicabile ai cantieri?

Il relatore segnala che:

- “tali metodi consentono un’indicizzazione del rischio esclusivamente in quei contesti in cui sia possibile ottenere con relativa certezza i tempi di esposizione (ovvero pur nella possibilità di indicare una incertezza sui tempi di esposizione) e ove non ci sia alta variabilità delle condizioni di esposizione, cioè non sia possibile la determinazione del massimo ricorrente o del valore settimanale;

- tale problema è riscontrabile nelle imprese edili generalistiche ma anche in quelle che operano in settori specialistici, a causa dei fattori ambientali variabili;

- non è possibile tener conto delle esposizioni derivanti dalle interferenze, prima dell’inizio dei lavori”. 

 

L’intervento si sofferma poi sull’art.191 “Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile” del D.Lgs 81/2008:

 

Art.191 – Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;

b) l’informazione e la formazione;

c) il controllo sanitario.

In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. 

 

Il relatore indica che siamo di fronte a un “utilissimo strumento in tutti quei casi in cui non sia possibile un’indicizzazione del rischio rumore tramite i metodi tradizionali, a causa dell’alta variabilità dei compiti, dei tempi di esposizione e dei livelli di rumore”.

Dunque “nel rispetto del non superamento del valore limite di esposizione, il Datore di lavoro associa un rischio rumore convenzionale superiore al valore superiore di azione, garantendo in ogni caso le misure di prevenzione e protezione. La misurazione strumentale in tal caso viene svolta solo per determinare il livello di rumorosità della singola attrezzatura o compito, per l’individuazione delle misure preventive e protettive e per l’applicazione del programma delle misure tecniche ed organizzative. Tale strumento consente di valutare il rischio in DVR e di riportarlo nel POS”. 

 

Si segnala inoltre che laddove l’impresa “svolga anche attività esclusive presso i propri ambienti (es. officina saldature, premontaggio elementi, ecc.), l’applicazione dell’art.191 è possibile anche solo ad una parte di lavoratori interessati dall’elevata variabilità, potendo per tutti gli altri provvedere comunque mediante l’applicazione dei metodi di esposizione tramite le norme elettive”. E comunque in moltissimi casi, non solo l’edilizia, “tale strumento risulta l’unico applicabile, per evitare di effettuare valutazioni fini a se stesse, senza alcuna sovrapposizione alle condizioni reali di esposizione e di conseguenza con misure erronee”.

 

Concludiamo ricordando che l’intervento al corso ECM si sofferma anche su altri aspetti relativi all’applicazione dell’art. 191 in cantiere, anche con riferimento all’eventuale utilizzo, come supporto della valutazione di cui sopra, dei “metodi elettivi di valutazione al fine di determinare i worst case da non superare mai, per ogni gruppo omogeneo di lavoratori”. Worst case che “possono essere utilizzati altresì dal Medico Competente per valutare in maniera più estensiva eventuali controindicazioni personali nei giudizi di idoneità, nonché per conoscere esattamente le massime condizioni di esposizione imposte da procedura ai fini del non superamento dei valori limite”. 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La valutazione dei rischi di cantiere da parte delle imprese esecutrici. Focus sulle problematiche legate al rumore e alla movimentazione manuale dei carichi”, a cura dell’Ing. Giorgio Gallo, intervento al corso ECM “Salute e sicurezza in cantiere” (formato PDF, 1.2 MB). 



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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/10/2017 (15:35:37)
Ottimo intervento del relatore.

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