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Procedure standardizzate: entrata in vigore e eventuali proroghe

Procedure standardizzate: entrata in vigore e eventuali proroghe
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

11/12/2012

Il nuovo decreto di recepimento delle procedure standardizzate solleva alcune perplessità relative alla data di entrata in vigore. Le risposte a PuntoSicuro di Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del Lavoro, e le ipotesi di possibili future proroghe.

 
Roma, 11 Dic – Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al recepimento da parte del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 – relativo alle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi - è venuto il momento di entrare nel merito delle procedure elaborate dalla Commissione consultiva permanente il 16 maggio 2012.
Procedure che non si discostano da quanto già segnalato da PuntoSicuro a settembre, quando era stata pubblicata e analizzata una bozza del decreto, allora ancora in attesa di firma e di parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni (parere ottenuto il 25 ottobre).
 
Prima di soffermarci sulle procedure è bene leggere attentamente il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. Sono solo due articoli, ma, come vedremo, meritano la nostra attenzione.
 
Innanzitutto riportiamo il primo articolo del decreto, articolo che sottolinea quali saranno le aziende che potranno utilizzare le procedure standardizzate e rimanda a futuri aggiornamenti della modulistica:
 
Articolo 1
1. Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
 
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
 
3. I datori di lavoro, nell'effettuare tale valutazione, utilizzano la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it , sezione "sicurezza nel lavoro".
 
4. Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Tuttavia è sul secondo articolo che vengono alla luce alcune perplessità:
 
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.
 
2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
 
Laseconda parte del comma 1 (il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57) non è molto chiara.
Ricordiamo innanzitutto che il Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 - contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” – ha spostato l’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate al 31 dicembre 2012. Procedure standardizzate che avrebbero potuto essere firmate e pubblicate in un decreto già a ottobre. Ma cosi non è stato.
 
Ora che succede? Da quando sarà possibile utilizzare le nuove procedure?
Secondo una prima lettura del secondo articolo del Decreto, prima dei sessanta giorni successivi “alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” le microimprese potrebbero non poter più autocertificare la valutazione dei rischi (Decreto legge 57/2012) ma non poter utilizzare ancora le procedure standardizzate...
 
Per avere risposte competenti e ufficiali abbiamo girato i nostri dubbi a Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e uno dei principali referenti per l’attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
 
“Effettivamente leggendo l’articolo sembrerebbe esserci una sorta di buco: non si potrebbero utilizzare le procedure standardizzate dal 31 dicembre 2012 al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci ha fatto la stessa domanda anche Confindustria. Tuttavia la mia interpretazione del testo, che ho dato a Confindustria, è che dal 31 dicembre sia in vigore il decreto sulle procedure standardizzate. Procedure che da quella data si possono utilizzare”.
 

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Con “si possono”, Lorenzo Fantini fa riferimento alla recente risposta della Commissione degli interpelli a un quesito della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) : il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori pur disponendo delle procedure standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni” può sempre predisporre un DVR per mezzo di procedure non corrispondenti a quelle standardizzate.
 
Dunque - continua la risposta di Lorenzo Fantini a PuntoSicuro - “l’interpretazione che stiamo dando è quella di poter utilizzare sin dal primo gennaio del 2013 le procedure standardizzate. E in ogni caso anche non utilizzando questa interpretazione, le aziende potranno fare il DVR liberamente senza seguire procedure standardizzate. Almeno secondo l’interpretazione data dalla Commissione interpelli. Non solo in questo regime transitorio, ammesso che ci sia, ma in generale”.
 
Inoltre, conclude Fantini, “potrebbe esserci una proroga, anche se bisogna vedere cosa succede se il governo cade. Con il nostro ufficio legislativo era stato concordato di riportare in una norma di legge una proroga di sessanta giorni. Una proroga che potrebbe finire in uno dei prossimi veicoli normativi, può darsi anche nel decreto relativo alle province. In qualche punto comunque dovrebbe essere inserita”.
 
PuntoSicuro, che nei prossimi giorni si soffermerà anche sul dettaglio delle procedure standardizzate, manterrà alta l’attenzione in merito a futuri ulteriori chiarimenti del Ministero e all’eventuale pubblicazione di nuove proroghe.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
11/12/2012 (08:01:40)
Il buonsenso delle risposte dell'avv. Fantini deve permeare tutti gli operatori della sicurezza, si facciano queste valutazioni dei rischi, le si faccia col buon senso, e non in modo burocratico, e che siano valutazioni capaci di mettere in luce i rischi effettivamente presenti in azienda, e non copia e incolla di schemi elaborati in astratto per attività di altro tipo o comunque indeterminati, zeppi di inutili riferimenti legislativi. La maggioranza degli infortuni avviene nelle piccole imprese, e dal 1994, da quando è in vigore l'espediente elusivo dell'autocertificazione, l'Italia sta violando la direttiva n. 89/391 che impone la valutazione dei rischi scritta a tutte le attività senza eccezione alcuna, la si faccia finita con l'illegalità e si elaborino seri documenti di tutela della salute e sicurezza di tutte le persone a vario titolo coinvolte dalle attività aziendali. E ad esempio le grandi e medie e serie imprese rifiutino di affidare lavori, servizi e forniture ad imprese che non siano in grado di esibire il documento di valutazione dei rischi. Anche perchè in caso di infortuni scatta la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 con sanzioni fino a 1 milione e mezzo di euro a carico, eventualmente, tanto del datore di lavoro dell'infortunato quanto del committente che incautamente si affida ad imprese esterne non sicure. Oltretutto mi chiedo che tipo di formazione possono garantire le imprese ai dipendenti senza una seria valutazione dei rischi.
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
11/12/2012 (09:27:27)
In realtà le questioni sono due:
1-Pienamente d'accordo con l'Avv. Dubini:facciamo in modo che TUTTI redigano SERIAMENTE ma anche in modo "semplice, breve e comprensibile" il DVR. Però semplifichiamo la vita a chi ha un ufficio con tre persone e deve nominare l'RSPP, il MC, il RLS, fare un corso di otto ore a tutti, ecc. ecc.ecc..
2-Mi ribello ad un legislatore che non sa quello che scrive e non tiene mai conto di quanto ha già scritto. Ma l'Avv. Fantini dov'era quando il SUO ministero ha scritto il comunicato sulle procedure semplificate (o addirittura quando ha scritto le procedure che di semplificato non hanno nulla)?
Rispondi Autore: Mirko Melzani - likes: 0
11/12/2012 (09:56:23)
Evviva !!!
erano anni che aspettavo una dichiarazione del genere che condivido appieno.
Grazie Avv. Rolando Dubini
Rispondi Autore: Sergio ciani - likes: 0
11/12/2012 (21:09:03)
Sono basito! O forse ignorante! Sperando che gli Avvocati rileggano, chiedo umilmente lumi: un decreto di qualunque tipo, per essere applicato, non deve passare in gazzetta? O che abbiamo modificato la Costituzione e non me ne sono accorto?
Rispondi Autore: andrea saccardo - likes: 0
12/12/2012 (12:28:22)
Non condivido appieno la polemica sull'autocertificazione. Non si può negare che lo strumento sia stato abusato.

Tuttavia, se usata bene e nello spirito proprio della VdR, l'autocertificazione era la più utile misura di semplificazione DOCUMENTALE per le piccole aziende.

Sono convinto, e la norma mi rafforza in questo, che valutare i rischi NON è scrivere una relazione. E' un percorso di organizzazione ambientale, strumentale e procedurale della sicurezza sul lavoro.

Ogni documento, compreso il DVR o la vecchia autocertificazione, dovrebbero essere sempre confermati dai fatti e da ulteriore documentazione che attesti quanto valutato (vedi, ad esempio, dichiarazioni di conformità degli impianti).

Da consulente per la sicurezza, mi sento di segnalare che dobbiamo stare attenti a dare TROPPO PESO agli aspetti formali di valutazione dei rischi. In questo modo, diventiamo semplici compilatori di carte....ci sarà sempre qualche bravo softwarista che elaborerà il DVR (spacciandolo per Valutazione dei rischi) ad un importo minore del nostro.

Dare consulenza per la sicurezza è un'altra cosa; attività importantissima ed ad alta professionalità ed è questo che dobbiamo fare capire alle ns. aziende.

Saluti a tutti
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0
07/01/2013 (11:18:46)
Buon giorno a tutti, volevo avere una informazione precisa (e capisco che con questa confusione di decreti, circolari, note, ecc. non sia facile). In un'azienda di meno di 10 addetti, che in precedenza aveva giustamente gia effettuato un'autocertificazione dei rischi (con un modello tipo quello "Buffetti" ex 626) e a seguito della valutazione aveva predisposto un rilievo rumore, valutato il rischio chimico e vibrazione, deve redarre DI NUOVO un documento tramite le procedure standardizzate, oppure può usare lo stesso documento e rivederlo in seguito, a seguito di di cambiamenti o altro ???
Grazie anticipatamente per eventuali risposte.

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