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Le procedure standardizzate per la valutazione sono un’opportunità?

Le procedure standardizzate per la valutazione sono un’opportunità?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

28/08/2019

Un intervento si sofferma sulla valutazione dei rischi standardizzata: le procedure standardizzate sono una reale opportunità? Sono stati raggiunti gli obiettivi del legislatore? Le riflessioni, la normativa e il campo di applicazione.


Milano, 28 Ago – Sappiamo che per le piccole imprese, con diverse eccezioni correlate ai rischi relativi, sono disponibili, come supporto per il processo di valutazione, delle “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Procedure che sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. Le aziende che ricadono nel campo di applicazione del decreto possono utilizzare le procedure standardizzate o redigere il documento di valutazione dei rischi secondo gli articoli 17, 28 e 29 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).

 

L’utilizzo di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è da considerare un problema o un’opportunità? Quali obiettivi sono stati raggiunti in questi anni?

 

Per affrontare questo tema, al quale il nostro giornale ha dedicato in passato articoli e specifiche interviste, ci soffermiamo oggi su un intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” che, organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda, si è tenuto a Milano il 5 aprile 2019.  

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

 

Procedure standardizzate: normativa e campo di applicazione

Nell’intervento “La valutazione dei rischi standardizzata: una opportunità?”, a cura di Fabio Del Carro, Segretario Generale FilcaCisl Milano Metropoli, si ricorda innanzitutto il contesto edile (1.395.000 lavoratori impiegati in 508.696 imprese, secondo dati ANCE) e la grande quantità di imprese con un numero di dipendenti da 2 a 9.

 

Riguardo, invece, al contesto normativo si segnala che già nel D.lgs 626/94 erano previste per le piccole e medie aziende in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, procedure standardizzate e si ricordano i contenuti del decreto 5 dicembre 1996.

 

Riguardo poi alla normativa vigente si accenna all’art. 29 del D.Lgs 81/2008, sempre a proposito delle procedure standardizzate, e al dettato del Decreto interministeriale del 30 novembre 2012Procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi”.

Si indica che anche che l’art. 29 del Testo Unico fissava al 30 giugno 2012 il limite di utilizzo delle «autocertificazioni dei rischi» che “però veniva di fatto posticipato prima al 31/12/2012 e poi al 30/06/2013 grazie alla legge di stabilità 2013”.

Nel frattempo “veniva però emanato il D.Int. 30/11/2012 che entrava in vigore il 6/02/2013. Da questa ultima data iniziavano i tre mesi di proroga della autocertificazione previsti dall’art. 29 D.Lgs 81/08 con la conseguenza che le procedure standardizzate diventarono operative dal 31/05/2013. Da tale data non è più possibile utilizzare l’autocertificazione dei rischi”.

 

La relazione si sofferma poi sul campo di applicazione delle procedure standardizzate;

  • Imprese fino a 10 lavoratori con esclusione delle attività di cui all’art. 31 lettere a), b), c), d) e G) D.lgs 81/08;
  • Imprese da 11 a 50 lavoratori con esclusione delle attività di cui all’art. 31 lettere a), b), c), d) e G) e quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto

 

Si segnalano anche gli obiettivi del legislatore e della Commissione Consultiva Permanente;

  • “Semplificare il percorso valutativo favorendo i datori di lavoro nella stesura del VDR (percorso definito);
  • Offrire uno strumento che impone l’analisi di tutti i rischi (con i conseguenti benefici per i lavoratori);
  • Omogeneizzare i VDR conformandoli ad un solo modello;
  • Eliminare l’autocertificazione che di fatto è risultata di nessuna utilità (valutazione dei rischi esclusivamente a livello mentale)”. 

 

La divisione in moduli delle procedure standardizzate

Sono poi riportate poi indicazioni sui vari moduli con cui si articolano le procedure standardizzate rilevando eventuali criticità e fornendo anche alcuni suggerimenti:

  • Modulo 1.1): “dati aziendali e nominativi dei componenti del sistema di prevenzione e protezione (D.L. – RSPP – ASPP - M.C. – RLS/T – Addetti emergenze)
  • Modulo 1.2): descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni (‘se in azienda sono presenti più cicli, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo’)
  • Modulo 2): individuazione dei pericoli presenti in azienda (ad ogni ciclo del punto precedente corrisponde un modulo individuazione pericoli). La colonna dedicata ai ‘pericoli’, alla luce della definizione di ‘pericolo’ offerta dall’art. 21 lettera r) dovrebbe forse essere denominata ‘fattori’. Si ricorda la definizione di pericolo (art. 21 lettera r): “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni’. Es.: una porta o un bagno non sono dei pericoli, sono dei fattori. Il distacco della porta diventa un pericolo che potenzialmente può creare un danno. Forse il ‘pericolo’ trova spazio più appropriato nella colonna ‘esempi di incidenti e di criticità’”. 
  • Modulo 3): valutazione dei rischi – misure di prev. e prot. attuate – programma di miglioramento. Nella prima colonna si deve inserire l’area/reparto/luogo di lavoro mentre nella seconda la mansione/postazione, dati che sono indicati nel modulo 1.2 (‘lavoraz. aziendali e mans.’) ma non nel modulo 2 (‘indiv. dei pericoli’). La conseguenza di ciò è che posso procedere nel compilare la valutazione inserendo l’area/rep./luogo di lavoro e la mansione/postazione prendendoli dal modulo 1.2 ma quando devo inserire i dati nella terza colonna della valutazione, cioè quella dei ‘pericoli’ presente nel modulo 3, vado nel caos perché il modulo 2 (‘indiv. dei pericoli’) tratta tutti i pericoli riferiti all’intero ciclo del modulo 1.2 (‘lavoraz. Aziendali e mans.’) senza fare distinzioni in merito all’area/rep./luogo di lav. e alle mansioni/postazioni. Per ovviare al problema sarebbe quindi utile che anche il modulo 2 (‘indiv. dei pericoli’) riferisse i pericoli all’area/ reparto/luogo di lavoro ed alla mansione/postazione (complicando non poco lo schema)”.  In quest’ultimo modulo non si fa cenno alla valutazione indicata dall’art. 28 lettera a)” – dove si indica che la valutazione deve contenere ‘una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa’. In pratica – continua il relatore – “è assente il metodo P x D o gli alternativi. Alcuni rischi, come ad esempio quello di caduta dall’alto, potenzialmente possono quindi di essere solo menzionati e trattati senza però farne risultare l’entità del rischio, elemento fondamentale per elaborare il piano di miglioramento”. 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti?

La relazione indica che con l’autocertificazione “si effettuava solo una valutazione mentale e al RLS/RLST veniva consegnato un modulo prestampato che aveva scarsa utilità”. L’eliminazione della autocertificazione e l’instaurazione delle procedure hanno “sicuramente portato dei miglioramenti al sistema”.

In questo senso il datore di lavoro, o chi per lui, “seguendo lo schema delle procedure è costretto perlomeno ad indicare la presenza dei rischi e ad effettuare le relative valutazioni o alcune di esse”.

Si indica poi che nel settore edile “le procedure standardizzate per la VDR, come del resto quello dei modelli semplificati di POS, PSC e PSS di cantiere, non hanno probabilmente ottenuto la diffusione che il legislatore si augurava ma cosa ben più importante è che nella stragrande maggioranza dei casi sono state piegate al concetto particolare di ‘semplificazione’ dei datori di lav. poco ‘attenti’ o dei consulenti poco seri”. 

 

La valutazione dei rischi standardizzata si può dunque definire una opportunità?

 

La risposta – conclude il relatore - è positiva perché:

  • “offre un percorso costituito da paletti che ricordano al compilatore cosa dover analizzare e dettagliare (non per ultimo il piano di miglioramento);
  • i problemi precedentemente menzionati possono essere risolti abbastanza facilmente con modifiche migliorative”.

Tuttavia a sfavore si può però affermare “che sono ben pochi i datori di lavoro che hanno il tempo, la volontà e le competenze per poter elaborare un buon VDR standardizzato così come sono pochi i consulenti che lo utilizzano (raramente in modo ottimale) in quanto normalmente danno la preferenza a software che garantiscono una maggiore flessibilità e velocità”.    

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale dell’intervento che riporta anche diverse immagini dell’insicurezza che caratterizzano ancora molti luoghi di lavoro.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La valutazione dei rischi standardizzata: una opportunità?”, a cura di Fabio Del Carro, Segretario Generale FilcaCisl Milano Metropoli, intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (formato PDF, 13.4  MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

 

 

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Rispondi Autore: marco - likes: 0
28/08/2019 (08:13:10)
Si continua a confondere la parte documentale con la realtà.
Un dvr fatto bene non vuol dire assenza di rischi nella realtà.
Rispondi Autore: Natale Battevi - likes: 0
29/08/2019 (17:18:02)
L'intervento doveva essere effettuato da Fabio Del Carro ma in realtà è stato delegato alla sua preparazione e presentazione l'RLST sig. Luca Voch a cui andrebbe riconosciuta la paternità dell'intervento.

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