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La valutazione del rischio di un'attrezzatura

Quando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro - d.lgs.81/08, art.17) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  2. i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  3. i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  4. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

 

Egli valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell’efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi.


Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.



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Per un’attrezzatura marcata CE, parte della valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura dal fabbricante che, con la dichiarazione di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e quindi delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.


A tal proposito indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono contenute nella norma UNI EN ISO 12100, relativa ai “Principi generali di progettazione” per la sicurezza di un macchinario. La norma pur riferendosi al fabbricante della macchina, può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro.


In realtà il datore di lavoro ha un obbligo più ampio della sola valutazione del rischio inerente all’uso di una macchina e al suo funzionamento. La citata norma tecnica chiarisce infatti che non rientrano nello scopo della norma stessa l’individuazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle contemplate in fase di progettazione da adottate dall’utilizzatore/datore di lavoro, poiché l’organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere controllate dal progettista.


Per questa ragione il datore di lavoro deve tenere in debito conto non soltanto i rischi inerenti all’uso dell’attrezzatura, ma anche l’ambiente in cui l’attrezzatura sarà collocata e i rischi in esso già presenti e quelli dovuti alle altre attrezzature preesistenti.


Da ricordare che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati dal d.lgs. 81/08, allegato V.


Sul datore di lavoro inoltre ricade il compito di riscontrare e segnalare le evidenti non rispondenze ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni europee o dal d.lgs. 81/08, allegato V (presenza dei cosiddetti vizi palesi).

 

 

Fonte: INAIL

 

 

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