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I requisiti delle imprese di pulizie e sanificazioni

I requisiti delle imprese di pulizie e sanificazioni

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Categoria: Luoghi di lavoro

24/04/2020

Alcuni aspetti inerenti i requisiti tecnico-professionali delle imprese che svolgono attività di pulizia e di sanificazione, attività sempre più richieste a seguito dell’emergenza da Covid-19. A cura di Giorgio Gallo.

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio specifici all’interno delle aziende per la lotta al coronavirus, si può incorre nella necessità di dover affidare servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro ad imprese esterne per le quali il Datore di Lavoro deve svolgere, in regime di appalto, le dovute verifiche di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08. Con il presente contributo, si intende illustrare quali caratteristiche tecnico-professionali devono possedere le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione in base alla normativa in materia e quali elementi si ritiene si debbano ricercare nella lettura del certificato di iscrizione alla camera di commercio richiesto dal Datore di Lavoro Committente, alle medesime imprese, in applicazione dell’art.26 comma 1 lett.a) punto 1) del succitato D.Lgs.81/08.

 

Sui requisiti che devono possedere le imprese di pulizie, dobbiamo tenere conto che “la Bibbia” sulla regolamentazione in tema è il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (a seguire brevemente D.M.274/97), regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.

 

Innanzitutto tale norma prevede all'art.1 le definizioni di cosa si debba intendere per pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, aspetto su cui spesso si fa confusione, pertanto si ritiene utile riportare lo stralcio della norma:

 

Art.  1. Definizioni.

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

  

Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della l. 241/90 all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l’attività imprenditoriale in questo settore, e come vedremo, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.

 

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In relazione alla precisazione del Ministero dell’Industria diramata con lettera circolare dell’08/01/2001, si evidenzia che non rientrano nell'attività d’impresa di pulizia di cui alla Legge n. 82/1994 le seguenti attività:

  • pulizia di caminetti;
  • l’espurgo dei pozzi neri;
  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
  • la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
  • la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
  • l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

 

Considerato in ogni caso il collegamento delle varie attività come definite dall’art.1 del D.M.274/97 con le caratteristiche specifiche di esecuzione che devono tutelare sia l’ambiente che la salute di cittadini e lavoratori, il Ministero della Sanità [1] ha fornito nel corso degli anni a valle delle corrette definizioni anche indicazioni in merito ai requisiti tecnici, organizzativi e professionali dei responsabili delle imprese, in quanto la figura professionale che esercita l'attività (incluso coordinamento, programmazione e verifica di efficacia) deve possedere una adeguata preparazione culturale in relazione al tipo di attività della ditta [CUT] in modo da ottenere effetti positivi nella lotta alla specie da combattere, da evitare trattamenti indiscriminati e/o sprechi, da evitare o ridurre al minimo i rischi per l'uomo e le contaminazioni ambientali nonché da permettere una idonea programmazione degli interventi nel rispetto di eventuali indicazioni dell'autorità sanitaria competente”.

 

Ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Industria, sono state diffuse per esempio in relazione all’ambito di applicazione, con la Circolare del MICA n. 3420/C del 22 settembre 1997 ove in relazione alla normativa in parola si è puntualizzato quanto segue “riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente, secondo le norme di settore”. Pertanto, da tale lettura, risulta evidente che il criterio sia quello per il quale ove le attività siano svolte in aree di pertinenza propria, con proprio personale, le previsioni di qualificazione del D.M.274/97 non sono applicabili (es. Datore di Lavoro che svolge pulizie dei propri ambienti con propri lavoratori ma non svolge pulizie presso terzi come attività imprenditoriale).

 

Per quanto concerne l'attività di sanificazione, il Ministero1 ha precisato altresì che “il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione” e che la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” pertanto “le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro”.

Per quanto attiene i requisiti, il D.M.274/97 prevede nei successivi articoli sia quelli natura economico-finanziaria che tecnico-organizzativi con la presenza del preposto alla gestione tecnica.

 

Art.  2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.

 

Il successivo art.3, prevede che l’impresa che già svolge pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, regolarmente iscritta al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, può essere ammessa a partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. A tal fine deve risultare iscritta, su domanda, nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane, in una delle seguenti le seguenti fasce di classificazione (art.3 comma 1, conversione in euro):

  • fascia a) fino a € 51.646,00
  • fascia b) fino a € 206.583,00
  • fascia c) fino a € 361.520,00
  • fascia d) fino a € 516.457,00
  • fascia e) fino a € 1.032.914,00
  • fascia f) fino a € 2.065.828,00
  • fascia g) fino a € 4.131.655,00
  • fascia h) fino a € 6.197.483,00 
  • fascia i) fino a € 8.263.310,00
  • fascia l) oltre a € 8.263.310,00

 

Tale iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio (art.3 comma 2).

 

Occorre però precisare che con l’entrata in vigore del comma 3, dell’art. 10 del decreto-legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, si è stabilito che

  • le attività di pulizia e disinfezione sono soggette esclusivamente alla sola dichiarazione di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Saranno invece applicabili i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Pertanto, si può concludere che ad oggi le sole imprese di pulizia e di disinfezione non viene più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e quindi del preposto alla gestione tecnica. Questo perché si è inteso sopprimere requisiti tecnici per alcune attività considerate di carattere estremamente semplice e che sarebbero risultate quindi destinatarie di caratterizzazione troppo complessa come per esempio la conoscenza della chimica, della biologia, e dei relativi processi;
  • le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di conseguenza, saranno invece destinatarie dell’applicazione sia dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria e sia quelli di natura professionale e tecnico-organizzativi, ove la ratio è che trattandosi di processi più complessi, con risultati attesi con caratura di maggior tutela rispetto all’ambiente e le persone, le imprese che esercitano tali attività devono poter conoscere in modo approfondito la materia di cui vorranno qualificarsi come esperti professionisti.

 

Considerando quindi specificatamente le attività di sanificazione, come definita dal D.M.274/97, le imprese che intendono svolgere tali servizi devono possedere tutti i requisiti come sopra indicato, al pari della disinfestazione e derattizzazione, e dovranno quindi avere il preposto alla gestione tecnica in possesso di riconosciuti requisiti tecnico-organizzativi. Tale soggetto dovrà avere un rapporto con l'impresa di questo tipo:

  • Ditte individuali: es. titolare, collaboratore familiare del titolare, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo, ecc.;
  • Per le società: es. socio per le s.n.c., socio accomandatario per le s.a.s.,  amministratore, un dipendente, un associato in partecipazioni, un responsabile tecnico organizzativo.

 

L’incarico potrà essere conferito nelle modalità in genere previste per queste tipologie di nomina, anche in base alle specifiche richieste delle Camere di Commercio e modulistica, anche quella afferente ad impresainungiorno.gov.it. Su tale aspetto, comunque il Ministero delle Attività Produttive ha dato indicazioni specifiche con la Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, riportando quanto segue “Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione”.

 

Si ricorda infine che il preposto alla gestione tecnica non potrà mai essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, D.M.274/97). Il responsabile tecnico dovrà cioè assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto che si deve considerare diretto con l’operatività dell’impresa e previo costante controllo delle attività e dei servizi offerti.

 

Pertanto, ad oggi, in modalità estremamente sintetica possiamo dire che:

  • per esercitare l'attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 DM274/97) occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
  • per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell'art.1 comma 1 DM274/97) occorrono oltre a quelli del punto precedente anche i requisiti tecnico-professionali (art.2 comma 3 del DM274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
  • non è richiesta l’applicazione del D.M.274/97 ove l’attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.

 

Fig.1

 

Fig.2

 

In fig.1 si riporta pertanto un estratto di un camerale dove una ditta di pulizie può svolgere, in quanto autorizzata, tutte le tipologie di interventi come definiti all’art.1 comma 1 del D.M.274/97, mentre in fig.2 un esempio di impresa che può svolgere esclusivamente attività di cui all’art.1 comma 1 lett.a) ovvero pulizie.

 

Analizzando i contenuti del protocollo anti contagio del 14/03/2020 ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell’art.2 comma 10 del D.P.C.M. 10/04/2020, divenendo per decreto quindi obbligatorio e cogente almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi, in diversi punti sono riportate sia disposizioni per le “pulizie” che per le “sanificazioni”:

 

  • Nelle premesse si indica che
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

 

  • Nel punto 4 “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” si riporta che
    • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
    • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
    • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

 

  • Nel punto 7 “GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…” si riporta che
    • occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
    • occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

 

In tale protocollo, non viene specificato in dettaglio cosa si debba intendere operativamente per pulizie, operazioni di sanificazione o sanificazione periodica, come non vengono indicate periodicità perentorie al di là di quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), lasciando libera scelta al Datore di Lavoro di come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa. Viene invece indicata una differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare “pulizia e sanificazione ordinaria” da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso covid19 in azienda, ove invece viene richiesto, come “pulizia e sanificazione straordinaria”, un intervento da svolgersi secondo le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020.

 

In linea solo congetturale, forse nei casi ordinari i termini pulizie e sanificazioni impiegati dagli attori che hanno redatto il protocollo potrebbero essere stati postulati come interventi più vicini alle definizioni di pulizie e disinfezioni del D.M.274/97, atteso per esempio che gli stessi prodotti e processi suggeriti dall’OMS e dall’ISS per detergere le mani, le superfici, ecc., negli ambienti non sanitari, sono riconducibili ad operazioni non complesse sia di rimozione di materiali non desiderati quanto di operazioni che hanno l’obiettivo di inattivare i patogeni. Tuttavia, al di là di tale ipotesi suggestiva, a meno di ulteriori successivi chiarimenti, ad oggi occorre prendere atto che il termine sanificazione non è escludibile in quanto intenzionalmente utilizzato, senza possibilità di confusione, in tutto il protocollo, quindi non è possibile attribuire altro senso che quello. Altresì, tale scelta appare congrua rispetto alla necessità, nel caso di affidamenti a ditte terze (N.B. tale condizione è perentoria nel caso di interventi post-covid19) che non conoscono l’azienda, di avere soggetti incaricati che siano preparati professionalmente nell’esecuzione di tali interventi che richiedono principi di coordinamento, controllo e miglioramento degli ambienti, durante l’attuazione dei processi di abbattimento dei patogeni. In conclusione, allo stato, ove l’imprenditore ritenga necessario affidare servizi non solo di pulizia ma anche di sanificazione ordinaria a ditte esterne, ed in ogni caso ove debba provvedere ad affidare interventi di sanificazione straordinaria secondo la Circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, dovrà verificare nell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08, la presenza di requisiti morali e tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell’art.1 comma 1 del D.M.274/97, i cui estremi sono ricercabili nella visura camerale (vedi figg.1 e 2) e quindi richiedere il nominativo del preposto alla gestione tecnica.

 

Ing. Giorgio Gallo

 

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"

 



[1] Tuttocamere – Imprese di Pulizia, Claudio Venturi – Giugno 2015

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Rosito Fabio - likes: 0
24/04/2020 (06:42:15)
Articolo preciso e operativo. Hai posto l'attenzione su un tema molto complesso. Ti ringrazio tantissimo.
Rispondi Autore: Filippo Baldacci - likes: 0
24/04/2020 (09:02:14)
Ottimo articolo dell'Ing. Gallo. Preciso, sintetico e tecnico. Questi sono gli articoli che i professionisti del settore vogliono leggere su Puntosicuro!!
Rispondi Autore: Manfredo Occhionero - likes: 0
24/04/2020 (09:32:03)
Grazie Giorgio.
Un articolo utilissimo, questa a me pare davvero una consulenza di qualità.
Rispondi Autore: Marco Feliziani - likes: 0
24/04/2020 (09:48:38)
Grazie Giorgio, molto utile!
Rispondi Autore: Luca Mangiapane - likes: 0
24/04/2020 (10:20:43)
Ringrazio l'ing. Gallo per l'articolo veramente utile
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/04/2020 (10:36:44)
Ottimo articolo.
Operativo e ben diverso dei copia-incolla di altri autori.
Rispondi Autore: DAVIDE DALLA PRIA - likes: 0
24/04/2020 (10:44:51)
Copio e incollo dal documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Versione 10 del 11.04.2020" tuttora presente nel sito internete della Regione Veneto:

"Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici)."

Quindi? Sanifichiamo o non sanifichiamo?
Rispondi Autore: Aurora Brancia - likes: 0
24/04/2020 (11:54:20)
Bravo Giorgio !
non facciamo altro - alcuni di noi per lo meno - che invocare delle qualificazioni puntuali regolamentate... salvo poi far finta di nulla quando queste qualificazioni esistono, o meglio pensare di poterle aggirare con elucubrazioni sofistiche quanto suggestive ma inequivocabilmente sbagliate.

in particolare, proprio per la "sanificazione" occorre a mio avviso una profonda conoscenza dei meccanismi chimico-fisici delle "disinfezioni" in strettissima relazione al materiale da trattare, fosse solo per sceglierne uno o un altro, oppure un loro abbinamento.
Rispondi Autore: Gusella Maria Antonietta - likes: 0
24/04/2020 (13:24:11)
Complimenti. Articolo esaustivo e utilissima guida in un periodo di informazioni farlocche. Grazie Ing. Gallo.
Rispondi Autore: Maria Donata Casarotti Todeschini - likes: 0
24/04/2020 (18:34:43)
"nel caso di affidamenti a ditte terze (N.B. tale condizione è perentoria nel caso di interventi post-covid19)"...è perentoria la sanificazione, non l'affidamento a ditte terze. Nè il protocollo del 14.03.2020 nè la circolare 5443 del 22.02.2020 parlano mai di ditte terze ma solo di prodotti, diluizioni e DPI che devono essere usati dall'operatore. Che pertanto (e secondo me auspicabilmente) potrebbe essere un dipendente ben formato e informato, oltretutto titolato ad agire negli spazi aziendali. Mentre terzi che debbano intraprendere la vestizione/svestizione del caso diventerebbero un ulteriore agente potenzialmente infettante (non fanno tamponi). E' condivisibile quest'ottica, oppure si può avere ulteriori chiarimenti da dove deriva l'indicazione di affidamento a terzi? Grazie
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0
24/04/2020 (19:01:39)
Complimenti Giorgio per la disamina dettagliata e operativa. Articolo molto pregiato che metterò da parte.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
24/04/2020 (19:02:15)
Il mio "perentorio" l'ho usato con una ragione ben precisa e a parere del sottoscritto: se hai un caso post-COVID, parliamo di sanificazione di natura straordinaria, ove occorrono determinate competenze, che sono tipiche delle imprese qualificate anche dal punto di vista tecnico tramite il preposto alla gestione tecnica. Onestamente non mi sentirei di consigliare la soluzione interna, sebbene non tassativamente impossibile, specie in uno scenario totale di incertezze e di conoscenze scientifiche che ancora traballano. Se non è questo il caso in cui serve chi ha davvero competenza, quali dovrebbero essere? Ecco, quanto ho scritto è in questa ottica qui.
Rispondi Autore: Maria Donata Casarotti Todeschini - likes: 0
24/04/2020 (20:11:37)
Grazie del chiarimento. Era solo per capire se ci fosse qualche indicazione normativa vincolante. Non sposo l'ipotesi che in assenza di norma si possa fare sempre in casa, ma nemmeno l'ottica che c'è sicuramente qualcuno che ne sa più degli abitanti naturali delle nostre microimprese. Gli specialisti abilitati con preposto sono una sicurezza, purtroppo è un mercato che si è popolato e non sempre di figure virtuose. Quindi ottimi gli estremi che ci hai dato per discriminare correttamente. Cerchiamo anche di far crescere in onestà e capacità i nostri imprenditori :)
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
24/04/2020 (20:16:25)
Il vero problema è che purtroppo questa roba è stata dimenticata per anni ed è uscita oggi gloriosa anche grazie alla questione del credito di imposta per le sanificazioni: se si oppone ditta che non era abilitata, si hanno seri problemi per il rimborso. E si è scoperto che molte ditte millantano qualità da sanificatori mai possedute, quindi è importante mettere riordine sul mercato. L'articolo infatti è incentrato proprio sui casi di appalti a terzi di tali servizi.
Rispondi Autore: Maria Donata Casarotti Todeschini - likes: 0
24/04/2020 (20:29:08)
Concordo. Infatti tutto ciò che sappiamo calza bene all'ambiente sanitario, in cui in problema si è spento "indigerito" dopo MERS e SARS. Compresa la diatriba "FFP2 si, mascherina no; mascherina si, FFP2 no" che non rende per nulla conto di un buon processo di valutazione dei rischi.Se guardi quasi tutte le indicazioni che stanno emergendo come buone pratiche derivano dal tipo di gestione e dal know how in stile igiene alimentare (p es anche l'uso dell'ozono). E l'igiene alimentare dopo essere passata per anni di schede e registrazioni sta tornando alle pratiche della nonna. Registrate certo, aggiornate...ma sempre pur la sana attenzione della nonna. Come...starnutire nel fazzoletto e lavarsi le mani dopo averlo fatto :) grazie per la discussione interessante.
Rispondi Autore: Nicola - likes: 0
25/04/2020 (00:06:26)
Ottimo articolo e finalmente si parla di SANIFICAZIONE, e chi la può fare, vi chiedo:per le auto la sanificazione chi la può fare? Le stesse aziende Autorizzate? O anche un autolavaggio? Che però non e’ autorizzato alla sanificazione perché non lo prevede il suo codice Ateco? Grazie
Rispondi Autore: RAFFAELE Giovanni - likes: 0
25/04/2020 (13:51:24)
Ringrazio l'autore che mi da parecchi spunti di riflessione tecnico pratici, difatti, proprio ieri ero alle prese con una azienda che si occupa di sanificazione a discutere delle sfaccettature emerse nell'articolo. Buona giornata a tutti .
Rispondi Autore: Samuele - likes: 0
25/04/2020 (15:54:57)
Ma allora un'impresa di pulizie lettera a e disinfezioni lettera b che ad oggi aveva un appalto in un ufficio privato, può continuare o no.
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
25/04/2020 (22:51:48)
buona sera io sono un gestore di benzina e autolavaggio , alla nostra riapertura del 04/05/2020
Come sarà la pulizia e sanificazione delle autovetture nella nostra categoria
Grazie
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
26/04/2020 (02:56:28)
Buonasera Dr Gallo,
vorrei una precisazione ,se facciamo effettuare presso i nostri locali una pulizia ed una sanificazione da una ditta che nella visura camerale ha il codice Ateco 81.29.1 servizi di disinfestazione etc
siamo tranquilli che la ditta sia abilitata e quindi possiamo usufruire del credito di imposta ?
Grazie mille!
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
26/04/2020 (11:51:48)
No.
Deve trovare nella visura la parte dei "requisiti morali e tecnico professionali" per quali lettere è iscritta e abilitata. Se l'impresa deve certificare pulizia e sanificazione, deve leggere le lettere a) ed e) dell'art 1 comma 1 del DM274/97.
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
26/04/2020 (15:13:23)
Buongiorno Dr Gallo,
Complimenti per l’articolo.
Vorrei sapere se ho capito bene:
Un azienda può fare pulire e sanificare i suoi locali ( sanificazione ordinaria) da un impresa di pulizie per prevenire il contagio, ma questa spesa non rientra nel credito di imposta, e l’impresa di pulizie non può emettere una certificazione.
Nel caso un azienda voglia fare rientrare la spesa nel credito d’imposta deve necessariamente contattare un’azienda preposta e con il codice Ateco adeguato alla Sanificazione..( sanificazione straordinaria)
Nel caso un azienda rilevi un caso di Covid 19 deve assolutamente rivolgersi ad un azienda preposta e con il codice Ateco adeguato per la sanificazione.
( ovviamente l’azienda che può svolgere la sanificazione straordinaria potrebbe fare anche quella ordinaria).
Attendo una sua risposta.
Cordiali saluti
Alessandro
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
27/04/2020 (15:02:19)
Salve non ho ricevuto risposta..
Rispondi Autore: Paolo - likes: 0
27/04/2020 (19:58:12)
Il problema è che nella mia provincia ci sono "solo" 11 aziende iscritte presso la CCIAA con le credenziali in regola per poter svolgere attività di sanificazione, quindi è impensabile rivolgersi esclusivamente a loro.
Le aziende faranno la sanificazione con le abituali imprese di pulizie o tramite personale interno, pur utilizzando prodotti indicati nella circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Questa è la realtà dei fatti
Rispondi Autore: Leonardo - likes: 0
27/04/2020 (21:16:23)
Buon pomeriggio ho letto ed è tutto chiaro ma quando sì parla di sanificazione dei climatizzatori sui quali ci possono mettere le mani solo chi ha il patentino fgas come sì fa? L impresa che ha il patentino al 99% non è un impresa di pulizia quindi come fa a certificare? Un impresa di pulizia invece non può mettere mano sugli impianti perché di solito non ha requisiti tecnici ... quindi alla fine i sistemi di climatizzazione chi li certifica? Aspetto un suo riscontro grazie
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
28/04/2020 (07:41:09)
Chiarezza di cui si aveva bisogno, grazie del contributo
Rispondi Autore: antonino - likes: 0
28/04/2020 (18:03:43)
salve posso sanificare gli ambienti di lavoro nei cantieri di mia proprieta previa segnalazione certificata inizio attivita
Rispondi Autore: Vincenzo - likes: 0
28/04/2020 (21:31:30)
Articolo molto chiaro ed esplicativo, ma alla luce di tutto ciò la sanificazione delle auto con emissione di certificazione non potrà essere fatta nei lavaggi o dai tappezzieri ma solo da ditte specializzate che normalmente trattano i locali o ambienti grandi e sicuramente non sono attrezzate allo smontaggio delle tappezzerie e sedili
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
29/04/2020 (00:23:48)
Per chiedere il credito di imposta in caso di affidamento a terzi, serve ditta abilitata con la lettera e) dell'art.1 comma 1 del DM274/97 (almeno fino a quando non fanno modifiche alle norme o declassino la sanificazione a disinfezione).
Se le pulizie sono svolte "nelle proprie pertinenze" non serve alcuna scia alla CCIAA a meno che non vogliate esercitare l'attività per professione. Il DDL può quindi organizzare le attività internamente, naturalmente assumerà il rischio e sarà responsabile dell'efficienza degli interventi di sanificazione.
Le pulizie svolte da ditte abilitate per la realizzazione di impianti di clima ed areazione, ove debbano certificare anche la sanificazione (e quindi anche per il credito di imposta), come spiega anche l'AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) devono essere abilitate anche loro al DM274/97 art.1 comma 1 lett.e)
La sola disinfezione si distingue dalla sanificazione, dal fatto che la prima si basa solo sui prodotti (e non occorrono competenze specifiche), mentre nel secondo caso oltre ai prodotti ci si concentra anche nel metodo (ed occorrono competenze e conoscenze adeguate di igiene industriale, garantite dal preposto alla gestione tecnica).
Esiste il caos, perché solo oggi si scoprono queste differenze, prima nessuno si era mai posto il problema e questo ha fatto proliferare tantissime ditte non abilitare che si sono inventate esperte in sanificazione.
Autore: rita
22/05/2020 (12:08:17)
secondo me si sta facendo troppa confusione, pulizia e disinfezione vuol dire sanificazione perchè la disinfezione è una misura atta a ridurre tramite uccisione, inattivazione o allontanamento/diluizione, la maggior quantità di microrganismi quali, batteri, virus, funghi, protozoi, spore, al fine di controllare il rischio di infezione per persone o di contaminazione di oggetti o ambienti.
Mentre la disifestazione si riferisce alla lotta contro gli insetti.
a questo punto ritengo che una impresa di pulizie e disinfezione possa eseguire correttamente la sanificazione richiesta e rilasciare certificazione
Rispondi Autore: CIRO SERIO - likes: 0
30/04/2020 (11:15:45)
siamo una concessionaria di automobili ed abbiamo varie attrezzature come atomizzatori e prodotti per sanificazioni. possiamo sanificare da soli gli ambienti di lavoro e certificarli.
Rispondi Autore: Alessio - likes: 0
30/04/2020 (16:25:29)
Buona Sera, noi possediamo un'Impresa Di Pulizie e Disinfestazioni con codice Ateco 81.2, ci sta chi mi dice che non siamo abilitati ad eseguire sanificazioni ( anche se sono 10 anni che le eseguiamo).... e' possibile avere delle delucidazioni?
Rispondi Autore: Fabio Ferrera - likes: 0
01/05/2020 (11:14:21)
Buongiorno, Cantieri Edili privati ( ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria) chiusi dal 23/03/2020, è obbligatoria la " sanificazione" alla riapertura del 04/05/2020?
Grazie
Rispondi Autore: Antonio Cappa - likes: 0
01/05/2020 (20:39:16)
Articolo eccellente, che chiarisce ogni punto. Aziende non dotate di lettera e) nella propria camerale fanno sanificazioni abusive, è chiaro e semplice.
Rispondi Autore: Fabio Ferrera - likes: 0
02/05/2020 (00:40:59)
Qualcuno sa rispondere? Buongiorno, Cantieri Edili privati ( ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria) chiusi dal 23/03/2020, è obbligatoria la " sanificazione" alla riapertura del 04/05/2020?
Qualcuno sa rispondere? Grazie
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/05/2020 (10:08:47)
NO.
Tutti gli studi scientifici dicono che il virus non sopravvive così tanto tempo.
Ovviamente, è sempre consigliata la pulizia.
Rispondi Autore: Enrico Piano - likes: 0
02/05/2020 (13:22:27)
Finalmente un po' di chiarezza... Grazie!
Rispondi Autore: Fabio Romero - likes: 0
02/05/2020 (14:25:22)
Complimenti! Davvero un articolo che spiega perfettamente cos'è la sanificazione e quali ambienti riguarda
Rispondi Autore: Andrea Spinosa - likes: 0
03/05/2020 (15:03:14)
Salve Ing. Gallo. Commento con un punto di vista più articolato sul tema IMPIANTI. Cito la sua: “Le pulizie svolte da ditte abilitate per la realizzazione di impianti di clima ed areazione, ove debbano certificare anche la sanificazione (e quindi anche per il credito di imposta), come spiega anche l'AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) devono essere abilitate anche loro al DM274/97 art.1 comma 1 lett.e)”.
Non concordo su questa lettura sulla base di queste considerazioni:
- il DM 274 parla di AMBIENTI e non di IMPIANTI; non si può ritenere che gli impianti siano astrattamente inclusi nell’ambiente servito anche se sono interdipendenti;
- le ditte impiantistiche hanno tra le loro naturali attribuzioni (DM 37/2008 e codici ATECO) le MANUTENZIONI ORDIANRIE sugli impianti stessi. Da molti anni (almeno 15) esistono molteplici PROTOCOLLI e LINEE GUIDA sul tema dell’igiene degli impianti che inquadrano all’interno delle MANUTENZIONI ORDINARIE le operazioni di PULIZIA, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE e STERILIZZAZIONE (Linee guidi derivanti dalle Conferenze Stato Regioni anni 2006 e 2013 in particolare). In questo quadro quindi le aziende impiantistiche con i giusti requisiti ex DM 37/2008 (abilitazione lettera C) hanno il pieno diritto di operare sugli impianti per sanificarli. Le stesse linee guida propongono alle aziende di “specializzare” il personale; ma questo al momento è un percorso VOLONTARIO; peraltro le manutenzioni ordinarie possono, in linea generale, richiedere operazioni preliminari sull’impianto che richiedono competenze impiantistiche (accensioni, spegnimenti, smontaggio parti e componenti per accesso alle parti da sanificare, …).
- È d'altronde sicuramente vero che il DM 37/2008 lascia la possibilità dell’esecuzione delle manutenzioni ordinarie anche ad aziende senza i requisiti ex DM stesso (art. 8). Si tenga però presente che, alla fine delle operazioni di sanificazione (prendo una attività per tutte) si DEVE GARANTIRE la PIENA FUNZIONALITA’ dell’impianto alla riattivazione dello stesso.
- il codice ATECO 81.22.02 cita esplicitamente “pulizia specializzata di edifici” e di “impianti e macchinari industriali” (che non sono gli impianti e macchinari civili tra cui rientrano quelli in parola) e riporta, nella descrizione, l’indicazione per i “condotti di ventilazione” che sono SOLO UNA PARTE di un impianto di climatizzazione/aeraulico.

Secondo me il problema nasce dalla scrittura approssimativa dei DPCM (ma anche delle norme collegate) che contestualizzano male la parola sanificazione non facendo precise distinzioni di significato/attribuzioni tra situazioni, e la parola AMBIENTI non specificando se questi siano solo dei luoghi o debbano comprendere anche gli impianti (di climatizzazione e/o aeraulici) che li servono (e dai quali NON si può prescindere se si sollevano questioni di igiene totale). Questa approssimazione di termini, essendoci peraltro in ballo risorse economiche soggette a pesanti burocrazie, NON giova a nessuno, in primis agli utenti dei servizi che NON riescono a capire a chi affidarsi, per quali servizi e con che limiti.
Mi scuso per la lungaggine ma ritengo la questione tutt’altro che semplice.
Ing. Andrea Spinosa
Rispondi Autore: Nicola Forcillo - likes: 0
04/05/2020 (18:03:25)
Complimenti per l'articolo. Perchè non hai precisato anche i codici ateco per svolgere la "sanificazione" ?
Rispondi Autore: giorgina milanesi - likes: 0
08/05/2020 (11:14:45)
Grazie ing.Gallo, articolo molto preciso e utile. PuntoSicuro eroico. Tanti applausi e ringraziamenti
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
09/05/2020 (19:44:29)
Domanda: il titolare di una pizzeria può attivarsi con soluzioni interne (dipendenti della stessa) per le pulizie quotidiane (utilizzando detergenti idonei presidio medico ecc ecc) e sanificazioni periodiche ordinarie (magari tramite utilizzo di generatori di ozono o sterilizzatori aria a uvc)? Mi pare di capire che non è obbligatorio rivolgersi a ditte esterne specializzate. Grazie
Rispondi Autore: Luigi - likes: 0
13/05/2020 (22:31:37)
Salve, io ho un impresa di pulizie con conduzione familiare. Siamo solo io e mio padre e siamo interessati a richiedere l’abilitazione per effettuare le sanificazioni. 8 anni fa ho avuto dei problemi con la legge, arresti domiciliari, condanna di 1 anno e 8 mesi. Ho scontato i 5 anni di buona condotta senza commettere nessun reato. A causa di questo disguido posso richiedere L abilitazione per la sanificazione o prima devo richiedere la riabilitazione presso un ufficio giudiziario? Attendo risposta, la ringrazio.
Rispondi Autore: Manola - likes: 0
15/05/2020 (00:17:18)
Ho una ditta con codice ateco 82.21 posso fare sanificazione?
Rispondi Autore: Giancarlo -Smile - likes: 0
28/08/2020 (19:38:50)
Gentile Ing. Gallo avrei un quesito:
dalla mia visura camerale si evince che io, in qualità di titolare di azienda, ho la carica di "preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 274/97" eletto in data 06/10/1997 ed a tempo indeterminato ma il commercialista mi dice di non avere i requisiti per effettuare la sanificazione!
Fino al mese di maggio 2020 era presente come codice attività il solo numero 81.2.
A seguito delle mie pressioni il commercialista ha modificati i codici ed ha aggiunto i seguenti:
81.21
81.29.1
Le chiedo da queste informazioni: ho le caratteristiche per effettuare la sanificazione degli ambienti?
Se no, quali azioni dovrei intraprendere per fornire questo servizio ai miei clienti?
La ringrazio e le auguro Buon Lavoro.
Rispondi Autore: deborah - likes: 0
22/09/2020 (09:43:19)
Non sono d'accordo con l'articolo quando dice che è condizione perentoria l'affidamento a ditte terze per l'attività di sanificazione post-covid. Non penso sia vera in tutti i casi, prendo l'esempio delle scuole dove personale ATA o ausiliario addestrato per le pulizie e sanificazioni e disinfezioni ordinarie è altresì addestrato per effettuarle in caso di Post-covid.

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