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Programmare la prevenzione degli infortuni sul lavoro: il SINP

Le opportunità offerta dal SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali disegnato dal D.lgs. 81/2008. La normativa, la storia, il decreto sulle regole tecniche, le criticità attuali e gli sviluppi futuri.

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Il convegno nazionale “Progettare il futuro per la salute e la sicurezza”, che si è tenuto a ottobre 2009 a Civitanova Marche (organizzato dalla Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) con il contributo di parti sociali, enti istituzionali e locali), continua ad essere per i nostri lettori una fonte inesauribile di approfondimenti.

Dopo aver recentemente presentato alcuni interventi relativi alle malattie professionali da agenti chimici, ci soffermiamo ora su un intervento che ci fornisce preziose informazioni sul sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).

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Nella presentazione dell’intervento “L’opportunità del sistema informativo nazionale per la prevenzione disegnato dal D.lgs. 81/2008”, di Giuseppe Campo (ISPESL, Dipartimento Processi Organizzativi) e nelle slide relative all’intervento, si ricorda che l’articolo 8 del Decreto legislativo 81/2008 è dedicato specificamente al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare, valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali … e per indirizzare le attività di vigilanza.

Il D.lgs. 106/2009 ha successivamente confermato i contenuti dell’articolo 8, esplicitando tuttavia “che i contenuti dei flussi informativi devono essere sviluppati tenendo conto delle differenze di genere e a prescindere dalla durata minima di giorni di assenza dal lavoro”.
Con le modifiche del decreto “correttivo” i contenuti dei flussi informativi del SINP devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL 

L’autore sottolinea poi il percorso che ha portato a definire il SINP nell’ambito del D.lgs. 81/2008, percorso che si è avvalso del “lavoro congiunto che INAIL, ISPESL, Regioni e Province autonome hanno avviato nel 2002 attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, rinnovato nel 2007 anche con la partecipazione del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, condividendo l’esigenza fondamentale di disporre di un sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro”.
  Prima di questi protocolli erano già “presenti in alcune Regioni ed ASL sistemi informativi territoriali”, ma non omogenei tra loro, o sistemi informativi nazionali non specificamente orientati alla prevenzione. Inoltre i dati nazionali degli archivi assicurativi dell’INAIL “non sempre raggiungevano l’obiettivo di un effettivo ed efficace utilizzo da parte dei soggetti destinatari, in particolare i Servizi di prevenzione delle Asl”. A partire dal protocollo sottoscritto nel 2002 “ad ogni Regione e Provincia autonoma e ad ogni ASL, oltre che ad ogni Direzione regionale e Sede territoriale dell’INAIL e all’ISPESL viene fornita annualmente una base dati - costituita dalle informazioni registrate dall’INAIL - contenente diversi archivi: l'anagrafe delle imprese, integrata fino al 2006 con l’anagrafe delle aziende ISPESL, gli eventi infortunistici e le patologie da lavoro”.

La collaborazione tra tutti i soggetti che hanno aderito al protocollo del 2002 si è estesa poi al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi “avviato nel 2004 dall’ISPESL insieme alle Regioni ed al’INAIL su finanziamento del Ministero della Salute, costituito essenzialmente sulla base delle inchieste infortuni condotte dai Servizi di prevenzione delle ASL e finalizzato alla descrizione della dinamica infortunistica ed all’approfondimento delle sue cause”.
Sistema di sorveglianza che, come sanno bene i lettori della nostra rubrica “Imparare dagli errori”, si è “concretizzato in un archivio nazionale gestito dall’ISPESL ed accessibile, a diversi livelli, attraverso un sito web specificamente dedicato per il ritorno delle informazioni”.

Dunque i flussi informativi ed il sistema di sorveglianza degli mortali e gravi costituiscono, di fatto, i principali tasselli del SINP, almeno per come si sta definendo il decreto ministeriale che, “in base al comma 4 del citato art. 8, dovrà definirne le regole tecniche per la realizzazione ed il suo funzionamento”.

L’autore ricorda che la bozza del decreto ministeriale riporta articoli dedicati a:

- finalità ed ambito di applicazione: il decreto definisce “gli standard dei dati del SINP, le regole tecniche per la trasmissione informatica dei dati dagli enti, le regole per il trattamento dei dati, le regole per il monitoraggio della produzione delle informazioni contenute in SINP”;
- contenuti del SINP: il SINP “contiene i dati messi a disposizione dagli enti”;
- Commissione tecnica per il coordinamento del SINP: commissione operativa presso l’Inail e costituita da 9 componenti.
Questa Commissione:
- “verifica l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, in stretto raccordo con il Comitato di cui all’art. 5 del D.lgs. 81/2008;
- svolge attività di supporto per l’identificazione delle esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP;
- propone l’aggiornamento delle informazioni contenute nel SINP”.

Malgrado l’evidente ricchezza di contenuti informativi, il documento riporta anche alcune criticità relative agli archivi disponibili e “legate alle fonti stesse dei dati, per lo più di natura assicurativa”.
Ad esempio nei flussi informativi “i problemi di accentramento contributivo possono portare a distorsioni nel calcolo degli indicatori di sintesi; gli addetti esposti sono stimati piuttosto che effettivamente conteggiati, tra l’altro non contemplando gli apprendisti, gli interinali, ed i settori del cosiddetto conto stato ed agricoltura; le stesse stime degli addetti comportano l’impossibilità di stratificare i dati per età, genere o altre variabili descrittive”.
Queste criticità potranno tuttavia “essere superate con l’avvio del SINP, che dovrebbe facilitare sia la disponibilità dei dati che la loro completezza, grazie anche al contributo ed all’integrazione di altre fonti informative”.

Dopo aver ricordato come si sia diffuso negli anni “l’utilizzo dei flussi informativi per la stesura di rapporti ed atlanti regionali su infortuni e malattie professionali e per l’individuazione di settori ed aziende a maggior rischio su cui concentrare gli interventi di prevenzione”, l’intervento si conclude ricordando che il SINP deve evitare di restare “inquadrato nell’ottica di un sistema meramente informatico”.
Per evitare ciò “dovrebbe essere sviluppato in modo adeguato il versante della comunicazione e dello sviluppo degli strumenti di supporto all’utilizzo dei dati disponibili”.
Magari con tavoli tecnici che “possano approfondire e sviluppare le possibilità di impiego dei dati, tanto sul piano metodologico quanto sul piano della restituzione delle informazioni, anche attraverso un rapporto nazionale condiviso”.
 
Riguardo al tema della comunicazione l’articolo 8 “prevede la partecipazione delle Parti sociali al SINP, evidentemente nella consapevolezza che la collaborazione tra Istituzioni e Parti sociali può risultare fondamentale per perseguire l’obiettivo della crescita della cultura della sicurezza”: tale collaborazione potrebbe realizzarsi attraverso un Osservatorio nazionale.
Un Osservatorio nazionale attivato per “definire priorità di approfondimento sulle cause e dinamiche degli infortuni sul lavoro e sull’insorgenza di malattie professionali ai fini dei possibili interventi di prevenzione, per produrre ed aggiornare materiali e strumenti informativi e formativi, oltre che per progettare e realizzare iniziative ed azioni mirate sul territorio, a supporto diretto dei lavoratori e dei datori di lavoro”.

L’opportunità del sistema informativo nazionale per la prevenzione disegnato dal D.lgs. 81/2008”, di Giuseppe Campo (ISPESL, Dipartimento Processi Organizzativi) (formato PDF, 53 kB).

L’opportunità del sistema informativo nazionale per la prevenzione disegnato dal D.lgs. 81/2008” (slide), di Giuseppe Campo (ISPESL, Dipartimento Processi Organizzativi) (formato PDF, 1.84 MB).



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