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Modalità operative di attuazione della sorveglianza sanitaria

Modalità operative di attuazione della sorveglianza sanitaria

Un contributo descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a pianificare, gestire ed attuare la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. A cura di Dario Granato e Florindo Boianelli.

Napoli, 15 Feb – Spesso i documenti prodotti nei percorsi di studio dei corsi di laurea sono un ottimo luogo di riflessione e approfondimento delle strategie di prevenzione e protezione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per questo motivo riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo scientifico di due studenti laureati in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, sul tema della sorveglianza sanitaria. In particolare viene descritta una procedura che descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a pianificare, gestire ed attuare la  Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell’articolo 41 ( Sorveglianza Sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, a tutela delle risorse aziendali esposte a particolari tipologie di rischio.
La procedura, come riportato nell’abstract dell’articolo, “si applica nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla  Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08”.
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PROCEDURA OPERATIVA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
di Dario Granato, Florindo Boianelli (Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione)
 
INTRODUZIONE
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del Decreto legislativo 81/2008.
 
Il compito è svolto dal Medico Competente (MC), ovvero un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/08. Il Medico Competente collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; nell’ambito delle proprie competenze, in sintonia con il Coordinatore dei Medici Competenti, effettua la Sorveglianza Sanitaria, secondo il protocollo sanitario redatto sulla base della valutazione dei rischi specifici del lavoratore, e provvede alla informazione dei lavoratori e degli RLS sul significato degli accertamenti sanitari, in armonia con gli obblighi di cui agli articoli art.25 D.Lgs. 81/08.
 
In relazione con l’attuazione della sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
Al lavoratore, invece, spetta l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal Medico Competente. A fronte di un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite, il Datore di Lavoro dovrà pertanto procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari. Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo, il Datore di Lavoro potrà ricorrere al licenziamento, sempre che ricorra un giustificato motivo e una giusta causa.
 
Nell’ambito ospedaliero è individuata una U.O.C. di Sorveglianza Sanitaria. E’ una Struttura Complessa posta in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, gestisce e programma la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori aziendali (come definiti all'art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.) in conformità alle disposizioni normative vigenti.
 
L'art. 39, comma 6 del D.Lvo 81/08 prevede che: "Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento".
 
Il Coordinatore dei Medici Competenti è un Dirigente scelto tra i Medici Competenti della U.O.C. Sorveglianza Sanitaria incaricato di:
- Coordinare l’attività dei MC art. 39 comma 6 D.Lgs. 81/08 nel rispetto delle prerogative fissate per questi ultimi dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa espresso riferimento a specifici compiti del medico competente;
- Curare, di concerto con i singoli MC, i rapporti con il Responsabile del SPP, con gli RLS;
- Curare, di concerto con i singoli MC, il reporting annuale dell’attività della UO con particolare riferimento alla comunicazione ex art. 25, Comma 1 lett. i) (dati anonimi sanitari collettivi), in occasione della riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/08 fermo restando la compilazione di apposita relazione annuale da parte di ciascun MC dell’ UO.
 
Il Medico Competente, a completamento degli agli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di Sorveglianza Sanitaria, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e redige il certificato d’idoneità.
Il giudizio di idoneità può essere di:
- idoneità
- idoneità parziale temporanea/permanente con limitazioni e/o con prescrizioni
- inidoneità temporanea/permanente
 
Avverso il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente è ammesso riscorso, sia da parte del lavoratore che del Datore di Lavoro, entro 30 gg dalla data di comunicazione, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente, che si identifica nella U.O.C di Igiene e Medicina del Lavoro (UOIML) (ex art. 41, comma 9 – D.Lgs. 81/2008).
 
Infine il Medico Competente redige il Certificato di Idoneità al temine della Sorveglianza Sanitaria. In esso sarà riportato il giudizio di idoneità alla mansione specifica del singolo lavoratore.
 
Il Medico Competente trasmetterà copia del certificato al lavoratore e al Datore di Lavoro, che, a sua volta, informerà del giudizio di idoneità le figure di competenza in base alla organizzazione aziendale (Dirigenti, preposti). Inoltre copia dei certificati di idoneità, per tramite la U.O.C. Sorveglianza sanitaria, sono trasmessi mensilmente alla UOC Gestione Risorse Umane.
 
Il MC provvede, per conto del Datore di Lavoro, alla istituzione e all’aggiornamento del registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art 243 e 260 D.Lgs. 81/08) per conto del Datore di Lavoro con l’indicazione dell’attività specifica comportante l’esposizione, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione accidentale individuale. Il datore di lavoro, tramite il SPP comunica al MC i valori della esposizione individuale.
Provvede alla trasmissione della copia del registro e degli eventi accidentali di cui sopra all’ INAIL e allo SPISLL quale organo di vigilanza, comunicando loro ogni 3 anni e, comunque, ogni qual volta gli stessi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute.
Il MC si occupa della consegna, a richiesta, all’Istituto Superiore di Sanità di copia del registro, alla sua conservazione per almeno 30 anni successivi alla fine del rapporto di lavoro e alla comunicazione all’ISPESL e allo SPISLL della cessazione del rapporto di lavoro e delle annotazioni presenti sul registro.
 
 
MODALITÀ OPERATIVE DI ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
 
1) Procedure da intraprendere prima della visita medica preventiva
 
«visita medica preventiva» intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alle attività lavorative cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
 
Il Datore di lavoro:
- Comunica al MC i nominativi dei lavoratori per i quali vige l’obbligo della Sorveglianza sanitaria, indicando per ciascuno la mansione e la destinazione. Tale comunicazione, che dovrà essere fatta utilizzando il Mod. 1 indicato nella presente procedura, deve pervenire almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività lavorativa, per consentire all’Ambulatorio di Sorveglianza Sanitaria di programmare tempestivamente la visita preventiva.
- Anche nel caso di lavoratori equiparati (tirocinio o stage formativo pre e post diploma di Laurea, specializzandi, volontari, ecc.) dopo averne autorizzato la frequenza, invia comunicazione all’interessato, al MC, indicando data di inizio e fine della frequenza e comunicazione delle attività cui il suddetto personale verrà adibito, compilando il Mod. 1 al fine di programmare la visita medica.
 
Il Medico Competente:
comunica al Datore di Lavoro la data di effettuazione della visita e attiva la sorveglianza in relazione al rischio inerente la mansione da affidare. Il MC, acquisito l’esito degli accertamenti effettuati, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e redige il certificato di idoneità.
 
2) Procedure da intraprendere per le visite mediche periodiche
 
«visita medica periodica» per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
 
La visita medica periodica è programmata dal MC in relazione alla mansione del dipendente e al protocollo sanitario stesso. Il MC definisce e redige il programma della Sorveglianza sanitaria inviandone copia ai Datori di Lavoro che avranno cura, in base alle scadenze indicate, di inviare a visita il personale interessato secondo le procedure di cui al precedente punto 1).
Per i lavoratori che non si sono presentati a visita o che non avessero completato gli accertamenti richiesti dal MC, verrà inviata comunicazione dei nominativi al Datore di Lavoro per gli adempimenti previsti.
 
3) Procedure da intraprendere per le visite mediche straordinarie
 
La visita medica straordinaria può :
- Essere richiesta in forma scritta dal lavoratore direttamente al Medico Competente e per conoscenza al Datore di Lavoro. Il MC ha facoltà di valutare la reale necessità della visita. In caso positivo il dipendente viene convocato a visita secondo le stesse modalità descritte precedentemente.
- Essere effettuata prima della ripresa del lavoro su comunicazione del Datore di Lavoro qualora il dipendente debba essere riammesso al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia maggiore di 60 giorni continuativi per la verifica della idoneità.
- Essere effettuata nel caso di cambio di mansione;
- Essere effettuata alla fine del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa (es. esposti a rischio da agenti cancerogeni e/o mutageni, rischio biologico gruppi 3 e 4, radiazioni ionizzanti).
 
Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio
 
«cartella sanitaria e di rischio» Documento predisposto dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria in cui sono annotate, oltre ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità espressi.
 
Il Datore di Lavoro comunica per iscritto al MC la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, per pensionamento, decesso, trasferimento, con congruo anticipo.
Il MC provvede alla consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
 
Visita medica non rientrante negli obblighi di legge sulla Sorveglianza Sanitaria
 
Il Medico Competente NON può eseguire visite che non siano previste dall’art. 41, D.Lgs. 81/08.
Per accertamenti sull’idoneità lavorativa che NON siano previsti negli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (ex articolo 41, D.Lgs. 81/08), il Datore di Lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici (Legge 300/70 art. 5), pertanto fa richiesta di visita medico-collegiale alla Commissione di Verifica (CMV) del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) (D.P.R. 461/2001) al fine di valutare l’inidoneità al servizio.
A tale organismo valutativo può adire anche per cambio di qualifica ed in caso di superamento del periodo di comporto (periodo di conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia).
Anche il lavoratore, sempre per tramite del Datore di Lavoro, può richiedere una visita medico collegiale alla CMV del MEF per la valutazione della sua idoneità psico-fisica al fine di un pensionamento anticipato per motivi di salute, per cambio mansioni o per la concessione della pensione d’inabilità ai sensi della Legge 335/95 per Inabilità Assoluta e Permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
 
 
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: andrea bordiga - likes: 0
15/02/2016 (18:29:20)
Salve una dimenticanza e alcune inesattezze:
-la sorveglianza sanitaria è attivata anche su richiesta di un lavoratore non facente parte del piano sanitario su sua richiesta e con parere positivo del medico competente:
-Il registro degli esposti è istituito e aggiornato dal DL e solo tenuto dal MC
-il registro, gli aggiornamenti e le esposizioni accidentali sono inviato a INAIL e ASL dal DL con sola apposizione di sigla da parte del MC.

Rispondi Autore: alberto cuomo - likes: 0
15/02/2016 (18:57:25)
mi pare che si stia sviluppando un approfondimento interessante sui "limiti e confini" della sorveglianza sanitaria, soprattutto per i casi "border line", cioè tutti quei casi, in aumento, in cui problemi legati alla salute o anche alla sicurezza consiglierebbero di sottoporre un lavoratore a visite anche al di fuori del protocollo sanitario inteso in senso stretto. Questo articolo mi pare attenersi abbastanza strettamente alle lavorazioni tabellate e al protocollo, ma mi piacerebbe che fossero ripresi anche i temi sviluppati da precedenti articoli sul tema, ad esempio da Del Nevo
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
16/02/2016 (15:46:09)
Vedo che sono sempre assai numerosi i colleghi (e non solo) che ancora son convinti della liceità delle visite richieste da lavoratori non in sorveglianza sanitaria, quindi non esposti a rischi professionali.
Ma mi limito a ricordare che il T.U. è estremamente chiaro: l'art. 25.1.b sancisce che il M.C. "programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici". ciò significa, senza ombra di dubbio, che ciascuna delle visite previste dall'art. 41 (nessuna esclusa!) soggiace obbligatoriamente ad un protocollo sanitario predisposto in base ai rischi delle mansioni; ebbene, affermare che il M.C. possa effettuare anche una visita richiesta da lavoratore non in sorveglianza sanitaria equivale a dire che quel M.C. ha (stupidamente) predisposto un protocollo sanitario anche relativamente a mansioni esenti da rischi professionali! Per non parlare poi di altri punti del T.U. che confermano chiaramente come tutti gli accertamenti inerenti alla sorveglianza sanitaria (compresa quindi la visita di cui all'art. 41.2.c) devono riguardare soltanto lavoratori esposti a rischi professionali; lo stesso art. 25.4, del resto, sancisce che le visite di cui all'art. 41.2 "comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche MIRATI AI RISCHI" (e a quali rischi mirare in caso di visita richiesta da lavoratori non in sorveglianza sanitaria??). Ci si dimentica che compito essenziale del M.C. è formulare il giudizio di idoneità specifica; e il lavoratore non in sorveglianza sanitaria è già idoneo per definizione, giacchè idoneo non significa "è in grado di fare" (questo concerne la capacità lavorativa), ma vuol dire che, visto il suo stato psico-fisico, il lavoratore non presenta segni del danno alla salute atteso in base al rischio cui è esposto.
Tutto quanto sopra è ben rilevato e ricordato nell'articolo/contributo pubblicato, che rettamente ricorda che, in caso di visite richieste da lavoratori non in SS, il datore di lavoro può richiedere l'accertamento ex art. 5 dello Statuto del Lavoratori, tuttora vigentissimo.
Mi permetto comunque di rilevare un'inesattezza del contributo in oggetto: in realtà la richiesta di visita di un lavoratore va intesa SEMPRE destinata al datore di lavoro (e non al M.C.): lo dimostra il fatto che, ai sensi del T.U., per qualsiasi tipo di visita medica il datore di lavoro deve previamente comunicare al M.C. i dati occupazionali del lavoratore (mansione principale, mansioni accessorie, DPI utilizzati, rischi professionali come da estratto DVR allegato, ecc.).
Rispondi Autore: andrea bordiga - likes: 0
16/02/2016 (22:14:09)
Ed io vedo invece che il collega autore dell'articolo non ha preso in considerazione le diverse interpretazioni che esistono riguardo alla lettera b) dell'articolo 41 comma 1.(che quindi non è per nulla così chiaro!). La lettera b) sembra porsi ad integrazione all'attivazione della sorveglianza sanitaria (SS) prevista dalla normativa e legata al superamento di determinati livelli di rischio (lettera a). Secondo alcuni anche esimi interpreti (ed io convengo) il legislatore, con la lettera b)sopracitata, ha voluto dare la possibilità di inserire nella SS anche quei soggetti che, essendo esclusi dalla SS prevista dalla normativa (perchè presentano rischi che non superano determinati livelli), presentano comunque un rischio di effetti avversi per motivi individuali (ad esempio soggetti iperscettibili, disabili).I rischi non sono del tipo tutto o niente ma dotati di gradualità di intensità. Come ben saprà il collega i limiti di esposizione professionali (per qualsiasi rischio)non proteggono il 100% della popolazione lavorativa ma lasciano scoperta una certa percentuali di lavoratori che solitamente sono quelli che presentano problematiche di ipersuscettibilità o fragilità. Questi possono quindi presentare effetti avversi anche per livelli di rischio inferiori a quelli per cui, secondo normativa, è obbligatoria l'attivazione della SS. L'articolo 5 della legge 300/70 si applica in casi sovrapponibili a questi ed in cui, non il lavoratore, ma il datore di lavoro, si pone il dubbio di idoneità alla mansione. L'argomento quindi è ampiamente dibattuto (al di la di tono un po saccenti) e sarebbe utile un chiarimento interpretativo magari per mezzo di interpello.
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
16/02/2016 (23:40:09)
E dunque, secondo il collega Bordiga, si vengono a delineare queste situazioni:
1)- in un'azienda in cui, all'esito della valutazione di "tutti i possibili rischi" per la salute, non emergono apprezzabili rischi professionali (e quindi senza necessità di sorveglianza sanitaria e pertanto priva del MC), qualora uno dei lavoratori richieda una visita medica accusando un problema allora il datore di lavoro deve a tamburo battente nominare un MC per far visitare quel singolo lavoratore;
2)- consensualmente quel MC dovrà istituire un protocollo sanitario ad personam... anziché valutando lavorazioni e mansioni;
3)- sia in cartella sanitaria che nel giudizio di idoneità, come previsto dal T.U., il M.C. deve riportare la mansione e i rischi della mansione: ma nelle situazioni di cui si tratta il M.C. avrebbe molta difficoltà (eufemismo) ad indicare i rischi, che dal DVR non risultano;
4)- ad esempio un lavoratore adibito a mansione priva di rischi ma che comunque è esposto a rumore 74dBALex può richiedere la visita medica adducendo una ipersuscettibilità uditiva e magari il MC correrebbe seri rischi di sanzione se rifiutasse il controllo.
Mah, chiedo scusa, ma io mi sforzo sempre di non essere italiano; cerco sempre di seguire scrupolosamente la normativa, ma non attraverso "interpretazioni": per me una legge non va interpretata, ma semplicemente applicata. E, riguardo alla questione in parola, una legittimità della visita a lavoratori non in SS può derivare soltanto da una profonda modifica del T.U.
Rispondi Autore: andrea bordiga - likes: 0
19/02/2016 (18:03:02)
Il collega Martino sembra che si sforzi cosi tanto di non essere italiano che pare non sia mai vissuto in Italia. Non si è mai reso conto che oltre ad essere applicate, le norme possono essere soggette ad interpretazione soprattutto in quei casi in cui la normativa è ambigua o poco chiara.
Stiamo al decreto 81: l'articolo 41 comma 1 dice che la SS è effettuata: a) nei casi previsti dalla norma b) a richiesta del lavoratore se la richiesta sia dal MC considerata legata ai rischi lavorativi. Questa richiesta va intesa indipendentemente dagli obblighi normativi che impongono la SS perchè se no che senso avrebbe avuto inserirla in alternativa? Questo non è un combinato disposto ma una situazione integrativa: "o in uno o nell'altro caso" (o in tutti e due assieme). Tant'è vero che poi la visita a richiesta viene rispecificata nella parte del contenuto della SS.
La tua obiezione che il MC avrebbe difficoltà ad indicare i rischi è priva di senso perchè se è vero che non ci sono rischi il MC deciderà di non accogliere la richiesta del lavoratore ma se i rischi ci sono in relazione anche ad ambiente e condizioni individuali (e qui ti ricordo, ma sembra che non riesca a capirlo, che i rischi hanno una intensità di grado continuo quando esistono) il MC potrà decidere se attivare la SS (e non la sola singola visita) ed utilizzare un protocollo sanitario rischio-correlato anche solo per quel lavoratore.
Il problema che poni relativo alla nomina del MC solo per 1 persona che richiede la sorveglianza sanitaria pone sicuramente un problema di costi per le azienda ma è la naturale conseguanza logica di questo comma scritto in questo modo!! D'altra parte non sono poche le aziende che hanno nominato il MC per un solo lavoratore. Un modo per affrontare il problema potrebbe essere di nominarlo in forma consulenziale, e dopo avere valutato la situazione, mantenere o meno la nomina per la SS del lavoratore.
Quindi concludendo nel TU è incluso un articolo che sembra proprio legittimare la sorveglianza sanitaria anche in casi non previsti dalla normativa vigente!!
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
20/02/2016 (13:11:28)
Verissimo che le interpretazioni sono pressoché inevitabili in caso di norme ambigue; ma il T.U., almeno nelle parti che riguardano il MC, sono invece di una chiarezza disarmante. Come detto l'art. 25.1.b, assolutamente fondamentale, dice che tutte (proprio tutte!) le visite di cui all'art. 41 devono essere effettuate secondo un protocollo sanitario istituito in base ai rischi specifici professionali. Ebbene, solo un MC del tutto sprovveduto (eufemismo) redige un protocollo sanitario relativo a mansioni e lavorazioni esenti da rischi. Che l'intero art. 41 riguardi i lavoratori esposti a rischi professionali lo dice anche l'art. 25.4, laddove sancisce che le visite (di qualsiasi tipo) vanno effettuate mediante accertamenti MIRATI AI RISCHI. Quel trafiletto dell'art. 41.2.c, che induce moltissimi a ritenere legittima l'effettuazione di visita richiesta da lavoratori non in sorv. sanitaria, in realtà è soltanto una previsione legislativa che dà facoltà al lavoratore già in sorv. sanitaria di richiedere una visita straordinaria, al di fuori della periodicità prevista dal prot. sanitario. Esempio: il lavoratore HG viene visitato oggi relativamente alla mansione X che espone a rischio CTD per arti sup. e risulta idoneo; la prossima visita sarà effettuata fra un anno. Ma può accadere che, prima della scadenza, quel lavoratore accusi una patologia o ad arto sup. (eventualmente correlabile al rischio professionale) oppure ad un ginocchio (non correlabile al rischio, ma comunque suscettibile di peggioramento poiché, ad esempio, la mansione richiede anche la ripetuta salita di scale o della scocca di autocarro). Ecco spiegato il significato di quella o disgiuntiva.
Ricordo peraltro che tale previsione legislativa era stata in precedenza sollecitata a seguito di contenziosi giudiziari e pronunzie di cassazione proprio in quanto il D. Lgs. 626/94 non prevedeva nell'ambito della sorv. sanitaria visite straordinarie a richiesta. Si focalizzi l'attenzione sulla condizione prevista dal T.U.: si dice chiaramente che la visita richiesta in questione va effettuata qualora il MC la reputi "correlata AI rischi": non dice "A rischi" genericamente intesi, ma "AI rischi", a sottolineare che devono trattarsi dei rischi specifici valutati (e dunque contemplati nel DVR). In verità, a rigore (già, proprio il rigore che manca agli italiani...), affinché possa essere legittima l'effettuazione (da parte del MC) di visite richieste da lavoratore non in sorv. sanitaria, occorre che il T.U. sia profondamente modificato, ovviamente mediante un decreto legislativo o una legge.
Rispondi Autore: andrea bordiga - likes: 0
20/02/2016 (13:52:21)
La tua affermazione sul fatto che le norme riguardanti il MC sono chiarissime sono confutate dal fatto che stai interpretando diversamente da me la norma facendo distinguo su cosa voglia dire la lettera b) comma 1 e distinguendo un po cavillosamente tra "a rischi" e " ai rischi".
Inoltre sembra che non abbia letto la mia precedente risposta perchè continui a dire che la lettera b) comma 1 dell'art 41 si riferisca a lavoratori già in SS. Mi spieghi allora perchè la richiesta di visita straordinaria da parte del lavoratore in sorveglianza sanitaria VIENE POI RIPORTATO QUASI UGUALE DALLA LETTERA c) DEL COMMA 2 ???? Insisti sul fatto che un medico che redige un piano sanitaria senza rischi sia uno sprovveduto: sono d'accordo con te . Ma SE NON CI FOSSERO I RISCHI IL MC NON INSERIREBBEil IL LAVORATORE NON INCLUSO PRECEDENTEMENTE IN SS NELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, mentre se i rischi, seppure di intensità inferiore esistono allora predispone un piano sanitario. Più di cosi non riesco a spiegarmi. Come vedi continuiamo a interpretare diversamente degli articoli di legge.
Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
20/02/2016 (15:17:45)
Caro collega, di questa questione già in passato ho disquisito "intensamente" con altri colleghi e, credimi, non intendo più ritornarci d'ora in poi. Anche perchè non vorrei che questo spazio divenisse campo "privato" per noi due. Dico solo questo: stai tranquillo, si continui pure ad effettuare le visite mediche in oggetto, tanto non succederà assolutamente niente. Ne ho viste tante, ti assicuro, anche operati di colleghi palesemente illegali e quei colleghi ... sono ancora al loro posto, neanche lambiti lontanamente da parvenze di sanzioni. Siamo in Italia, amico mio, il paese ove tutto e il contrario di tutto sono la stessa cosa; ove, a fronte di una norma che dice di fare rosso, immancabilmente si fa (e, peggio, si tollera) l'arancione, il giallino, il ciclamino e persino il nero; ove tutto finisce a tarallucci e vino, proprio per l'assoluta mancanza di rigore. Ed esempio (ennesimo) ne è la recente sanatoria che ha fatto rientrare dalla finestra i MC esclusi dall'elenco nazionale dei medici competenti perché non in regola con l'obbligo di ECM. Ti garantisco che ne conosco molti che erano stati esclusi semplicemente perché VOLONTARIAMENTE non avevano ottemperato all'obbligo in questione. Mentre io (come moltissimi, credo anche tu) ho sacrificato parecchi weekend per gli aggiornamenti ECM ed essere in regola (spendendo anche soldi), quei colleghi nel contempo se la spassavano, fregandosene di tutto e tutti. E ora, anziché puniti, vengono quasi premiati... Alleluja!
Rispondi Autore: andrea bordiga - likes: 0
20/02/2016 (18:31:20)
Sulla questione degli ECM e sul fatto che siamo alla farsa totale sono assolutamente d'accordo con te. Lasciami però darti quest'ultimo riferimento che io mi ero dimenticato e che tu evidentemente non conoscevi è che è proprio un interpello specifico sul tema che stiamo dibattendo. Si tratta del interpello 8/2015. Come vedrai anche i lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria secondo la normativa possono essere sottoposti alla stessa a patto che ilMC consideri la richiesta legata ai rischi professionali.
Caro collega, nella nostra professione non si finisce mai di imparare...

Rispondi Autore: giuseppe martino - likes: 0
20/02/2016 (20:28:15)
E ancora una volta sbagli, amico. Della pronunzia dell'Interpello ero perfettamente a conoscenza. E ti dirò di più: anche la SIMLII, pronunciandosi dopo quell'Interpello, ha detto le stesse cose che dici tu su questa questione.
Rispondi Autore: andrea bordiga - likes: 0
20/02/2016 (21:02:43)
A questo punto alzo le mani ma non senza notare che la posizione minoritaria sul tema è la tua cosi come "l'onere della prova giuridico"... Aspettiamo qualche sentenza chiarificatrice

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