Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La collocazione in ferie del dipendente che rifiuta il vaccino

La collocazione in ferie del dipendente che rifiuta il vaccino
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Coronavirus-Covid19

30/03/2021

Sulla liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid. Secondo il Tribunale di Belluno l’azienda è obbligata a tutelare la salute dei lavoratori impedendo l’accesso nell’ambiente a rischio di contagio.

 

L’apparentemente controversa questione delle conseguenze contrattuali per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi ha trovato il primo inquadramento giudiziario con una sintetica decisione di rara efficacia, che scolpisce principi giuridici fondanti la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici come assolutamente preminente e prioritaria.

 

Il Tribunale di Belluno, giudice del lavoro D.ssa Anna Travìa, si è occupata della vertenza originata dalla decisione dell’azienda (una RSA) di collocare in ferie alcuni lavoratori che avevano rifiutato la vaccinazione anticovid-19.

In tal senso è stata decisa la piena legittimità della decisione dell’azienda di collocarli in ferie. Si tratta di dipendenti operanti presso due Rsa, che hanno rifiutato l’inoculazione del vaccino anti-Covid. Per tale motivo la direzione aziendale ha loro inibito l’accesso al luogo di lavoro, e, per l’effetto, gli sono state assegnate d’ufficio le ferie di cui godere “forzatamente” nel periodo deciso autonomamente dal datore di lavoro…

 

I dipendenti hanno impugnato i provvedimenti, ricorrendo al Tribunale sezione Lavoro con un ricorso d’urgenza, nel quale veniva chiesta l’immediata riammissione in servizio.

Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso, affermando non solo la legittimità, ma addirittura la doverosità del provvedimento delle Rsa di Belluno e Sedico.

 

Il punto in diritto su cui si fonda l’ordinanza è il dovere di massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, previsto dall’ articolo 2087 del Codice civile, finalizzato a garantire l’integrità psicofisica di lavoratori e lavoratrici.


Pubblicità
Preposti - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per Preposti sulle procedure di sicurezza da attuare nei luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

Il provvedimento sottolinea come fatto notorio che il vaccino, prevenendo l’evoluzione negativa della malattia, costituisca misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui ai quali è somministrato, come dimostrano i dati desumibili proprio dall’esperienza fatta tra il personale sanitario e nelle Rsa, oltre che dalle esperienze internazionali di massiccia somministrazione del vaccino, e vengono citate in particolare quelle di Israele e gli Stati Uniti).

 

Viene poi giustamente sottolineato che i lavoratori ricorrenti «sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro», con il rischio correlato di contagio.

 

Con queste premesse il Tribunale afferma in modo netto che la permanenza in servizio di lavoratori e lavoratrici non vaccinate comporta per il datore la violazione dell’obbligo di massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale di cui all’articolo 2087 del codice civile.

Pertanto, prosegue il Tribunale sez. lavoro di Belluno, il datore di lavoro, nel vietare l’accesso in azienda dei dipendenti che hanno rifiutato la vaccinazione nonostante la stessa fosse stata loro esplicitamente offerta, ha agito non solo legittimamente, ma pure nell’adempimento di un proprio dovere, di un preciso obbligo giuridico dettato in modo incontrovertibile dall’articolo 2087 del Codice Civile..

 

In tal senso l’obbligo datoriale di ottemperanza all’articolo 2087 del Codice civile prevale sull’eventuale interesse dei lavoratori a usufruire delle ferie in un periodo diverso.

In particolare, per quanto attiene l’assegnazione forzata del periodo di ferie, il Giudice respinge anche la prospettazione dei ricorrenti che paventavano, all’esaurirsi delle ferie spettanti, una possibile sospensione dal lavoro senza retribuzione o addirittura il licenziamento.

Prospettazione respinta in quanto nel momento attuale non vi è stato evidenza alcuna dell’intenzione del datore di lavoro di procedere in tal senso.

 

Con questa decisione il Tribunale del Lavoro di Belluno non si pronuncia su un punto che non è al momento attuale.

Ovvero su quello che potrebbe accadere se l’attuale pericolo di contagio e rifiuto del vaccino dovesse prolungarsi oltre l’esaurimento delle ferie spettanti ai lavoratori.

 

Resta fermo il punto in diritto secondo il quale il datore di lavoro non può consentire l’accesso al luogo di lavoro del dipendente che rifiuta di sottoporsi a vaccinazione dove questi sarebbe esposto al contagio, e quindi deve imporre il divieto di accesso.

 

Questo divieto è innanzitutto giustificato dall’obbligo datoriale assoluto e incondizionato di tutela psicofisica del dipendente stesso, a prescindere dalla, pure a ragion veduta ipotizzabile, necessità di protezione dei colleghi o dei terzi (ospiti della RSA)

 

Appare peraltro evidente che la collocazione forzata in ferie è una soluzione temporanea, ma, visto anche il prolungarsi ad di là di ogni previsione dell’emergenza pandemica, se il pericolo attuale di contagio permane e il lavoratore non recede dal suo rifiuto di vaccinazione, il tema della retribuzione per il dipendente sospeso dal servizio inevitabilmente tornerà all'ordine del giorno.

Per quanto attiene il licenziamento, il tema resta presente, ma sullo sfondo, stante il divieto di licenziamento in vigore, attualmente, fino al 30 giugno 2021.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

Scarica l’ordinanza di riferimento:

Tribunale di Belluno – Ordinanza n. 12/2021 - Belluno, 19 marzo 2021- Liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid.

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: eliano Marangoni - likes: 0
30/03/2021 (08:42:35)
La libertà e la Democrazia in questo Paese sono morti,
Rispondi Autore: Marco Ferrari - likes: 0
30/03/2021 (08:53:25)
Avvocato Le ricordo che, quello in questione, NON è un vaccino in quanto tale, ma un trattamento sanitario sperimentale la cui efficacia nel contrasto della diffusione della Sars-CoV-2 (molte persone "vaccinate" sono risultate positive ai tamponi dopo le inoculazioni) ed anche gli effetti indesiderati, come sancito dalle note dell'AIFA, non sono dimostrati, né prevedibili, perché non vi è stato nessun periodo di sperimentazione. Quindi mi pare cadano del tutto i presupposti dell'articolo 2087 del Codice Civile.
Grazie e un cordiale saluto
Marco Ferrari
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0
30/03/2021 (10:25:37)
Chiedo all'Avv. Dubini:
si può costringere una persona, in contrasto con la Costituzione Italiana, ad essere cavia di una sperimentazione che in tempi normali sarebbe vietata in tutto il mondo?
Credo sia da stupidi accettare ciò che viene riportato sui social o da "persone" in tv e cioè che il vaccino sia la soluzione ai mali. Al contrario, sembra che questa sperimentazione sia il male assoluto ma che solo il tempo può dare ragione agli uni pittosto che agli altri.
Rimane il punto di domanda iniziale.
Grazie per una Sua eventuale risposta sicuramente interessante.
Coldialmente, Claudio Stellato
Rispondi Autore: Raffaele scalese - likes: 0
30/03/2021 (10:26:21)
NON mi piace polemizzare ma in questa situazione è d'OBBLIGO.
Per Eliano M.
Mi appare di liberà e di democrazia in questo paese ce ne sia ben troppa relativamente alle azioni di contenimento della attuale pandemia (che mi pare sia dimostrata di fatto e non è una ipotesi) . Si vedano i danni causati da atteggiamenti prima negazionistici ed ora aperturistici di alcuni forse troppi.
ATTENZIONE non confondiamo con la necessità dei RISTORI che sono altra cosa. Perrtanto qualcosa va fatta, per TUTTI e da TUTTI

Per Marco F.
Non so se Rolando Dubini riterrà di rispondere in modo tecnico da par suo. Io mi limito a qualche considerazione.
Che cosa significa "non è un vaccino in quanto tale"
E' stato così definito dagli Enti preposti MONDIALI è tale è.
Per quanto attiene alla sperimentazione, la stessa è stata già espletata PRIMA di autorizzarlo come vaccino.
Se poi Eliano M, intendeva che non abbiamo esperienza nel tempo questo ci può state ma è il meglio che abbiamo attualmente a disposizione.
Naturalmente se potessimo stare a 10 metri gli uni dagli altri e continuare a fare tutto quanto facciamo nella vita normale (????) non avremmo bisogno di alcun "vaccino in quanto tale"
Il problema è percentualistico e pertanto qualunque azione di contenimento possibile deve essere applicata: guarda caso come per la prevenzione di cui, credo, siamo operatori.
Voglio concludere con una ultima polemica ancora più sgradevole.
Non so se Marco F, in una situazione in cui il contagiato fosse un suo caro o lui stesso ed il contagio fosse da attribuire al un operare che avrebbe potuto vaccinarsi (ancorchè con un vaccino "non in quanto tale") la penserebbe ancora allo stesso modo.
Mi scuso ma tutt queste discussioni, in questo momento mi appaiono del tutto inutili se non faziose
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0
30/03/2021 (10:47:48)
Chiedo all'Avv. Dubini:
si può costringere una persona, in contrasto con la Costituzione Italiana, ad essere cavia di una sperimentazione che in tempi normali sarebbe vietata in tutto il mondo?
Credo sia da stupidi accettare ciò che viene riportato sui social o da "persone" in tv e cioè che il vaccino sia la soluzione ai mali. Al contrario, sembra che questa sperimentazione sia il male assoluto ma che solo il tempo può dare ragione agli uni pittosto che agli altri.
Rimane il punto di domanda iniziale.
Grazie per una Sua eventuale risposta sicuramente interessante.
Coldialmente, Claudio Stellato
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
30/03/2021 (11:49:35)
Fare i complottisti e negazionisti anticovid sulla pelle altrui, a danno della salute altrui ed essere consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e una cosa completamente senza senso. Questo è uno dei peggiori effetti collaterali del Covid-19. Troppe persone scrivono cose completamente senza senso su argomenti sui quali non hanno la benché minima competenza specifica
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0
31/03/2021 (10:38:28)
Complimenti Avv. Dubini,
ci illumini Lei che sicuramente ha competenza specifica per rispondere con accuse invece che tecnicamente come ci si aspetterebbe da una persona, appunto, competente.

Questo atteggiamento lo giustificherei a chiunque ma non a chi scrive per un quotidiano del genere.
Di nuovo complimenti.
Claudio Stellato
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
31/03/2021 (12:21:10)
Io che so leggere e comprendere quello che leggo, leggo e comprendo che l'Avv. Dubini espone semplicemente quanto deciso dal Tribunale.
Rispondi Autore: Stefano Rossi - likes: 0
31/03/2021 (13:13:31)
La nota n.4/2021 dell'ISS riporta:
- P.to 2.1 "Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre
precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione
e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
- P.to 2.3"Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le
definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata
un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni
prescritte dalle Autorità sanitarie. Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale
sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a
un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di
sintomatologia compatibile con COVID-19."

Al di là della deroga per il personale sanitario per gli ovvi motivi non mi sembra che la vaccinazione dia delle garanzie di non trasmissibilità dell'agente virale. Potrà dare delle garanzie alla singola persona vaccinata ma non al contesto in cui questa lavora.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
31/03/2021 (21:52:21)
Appena deciso nel CdM.
Abbiamo una specifica previsione di legge.

Avranno l'obbligo di vaccinarsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione sarà requisito essenziale per l'esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni, anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione.
Rispondi Autore: Filippo - likes: 0
01/04/2021 (07:27:41)
Io ho 35 anni. Quando mi è stato chiesto di fare il vaccino, ho detto subito di si, perché, al netto di complotti vari, illazioni democratiche e isterismi da adolescenti, o troviamo una soluzione per sconfiggere questo virus oppure non ne usciamo più.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2021 (12:45:21)
Decreto Legge 31.3.2021: obbligo vaccinale per i sanitari e scudo penale per chi somministra vaccinazioni. In vigore dal 7 aprile 2021

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 10
31 Marzo 2021
*****
COVID-19
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (decreto-legge)
il decreto:
- esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
- introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
06/04/2021 (09:01:04)
Salve a tutti,

chiedo all'Avv. Dubini Suo parere rispetto alla liceità della collocazione in ferie di un dipendente che rifiuta il vaccino messo a disposizione dalla propria azienda, non operante nel settore sanitario o similare (es. azienda metalmeccanica).

Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.

Saluti

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!