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Informare i lavoratori dei risultati della sorveglianza sanitaria

 
Esiste un obbligo, nel Testo Unico, di informare il lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria.
 
Art. 25, comma 1, lettera h) del D.Lvo 81/08
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
In caso di omissione è prevista una sanzione per il medico: sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro (Art. 58, co. 1, lett. d).
 
Si tratta di una sanzione pecuniaria pesante che moltiplicata per ogni lavoratore potrebbe portare a cifre inimmaginabili.
 

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Cosa si intende per "risultati della sorveglianza sanitaria"? Come adempiere a tale obbligo?
Sicuramente non corrisponde al giudizio di idoneità la cui consegna al lavoratore è prevista dall'art. 41, comma 6bis.
I risultati della sorveglianza sanitaria sono quella serie di informazioni che scaturiscono dalle visite mediche di idoneità di cui all'art. 41 e dagli accertamenti integrativi (di laboratorio, strumentali, visite specialistiche) effettuati ai fini del giudizio di idoneità.
 
Come trasmettere questa informazione?
Verbalmente, è sicuramente possibile. Nel caso in cui non siano previsti altri accertamenti oltre alla visita medica, il medico competente può, oralmente, dare delle informazioni al lavoratore al termine della visita. Informazione che può anche essere sinteticamente espressa come "tutto bene".
Nel caso in cui gli esami integrativi precedano la visita medica, l'informazione può essere trasmessa verbalmente al termine della visita, consegnando copia degli esami effettuati. La consegna degli esami è d'obbligo su richiesta dell'interessato, secondo la legge. Esiste, a mio avviso, un obbligo etico di consegna degli esami effettuati.
Più problematica invece la situazione in cui, alla visita, seguano altri esami. In questo caso, per dare un'informazione occorrerebbe riconvocare il lavoratore ma sarebbe impraticabile. 
In questo caso come è possibile adempiere all'obbligo di informare?
Si può dire a voce, al momento della visita, "se non mi faccio sentire, vuol dire che va tutto bene". Possibile ma assai poco professionale.
 
Bisogna poi ricordare che essendo un obbligo di legge per il quale è prevista una sanzione, bisogna dimostrare di aver adempiuto.
 
La soluzione mia, che non vuole essere originale e che cerca di unire gli obblighi di legge con gli obblighi etici di una professione, è la seguente:
Dal momento che esiste un altro obbligo per il medico competente che è quello di informare il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria e la cui omissione entra nel campo penale.
 
Art. 25, comma 1, lettera g): il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sanzione prevista: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (Art. 58, co. 1, lett. b)
 
Orbene, considerato che esiste questo obbligo che può essere espletato alla prima visita ed in occasione di eventuali cambi di compiti lavorativi o modifiche di esposizione a fattori di rischio con la scheda seguente (questa scheda permette di informare il lavoratore non solo sul fattore di rischio a cui è esposto professionalmente ma anche l'eventuale indice di rischio o anche i livelli di esposizione; è chiaro che occorre porre attenzione a ri-sottoporla ogniqualvolta ci sia una variazione di essi) e, ogni qualvolta vengano effettuati esami strumentali, di laboratorio, visite specialistiche la seguente scheda informativa ...orbene dicevo.......ho aggiunto alla scheda il consenso del lavoratore ad inviare copia degli esami effettuati a mezzo e-mail all'indirizzo fornito dal lavoratore stesso.
In tal modo, congiuntamente agli esami, è possibile inviare una sintesi della visita medica di idoneità che quindi adempia anche all'obbligo di informare il lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria.
 
Ricordo che quanto sopra citato non rappresenta un sistema di qualità ma l'adesione ad obblighi normativi verso i quali sono previste sanzioni amministrative e penali.
 
Cristiano Ravalli
 
 




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Pubblica un commento

Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
01/03/2016 (13:14:30)
caro Ravalli, ..strano che neanche un medico competente abbia qualcosa da dire.
cordialmente
Rispondi Autore: Bruno Ricci - likes: 0
05/03/2016 (19:59:33)
Caro Ravalli , chiaro, giusto e corretto quello che dici. Per quanto riguarda l'informazione al lavoratore sull'esito degli accertamenti sanitari integrativi svolti credo che gli esami ematochimici, se svolti, proprio perche sono un esame invasivo e utile per promozione salute generale vanno sempre consegnati al lavoratore tramite mail o cartaceo con allegato lettera per medico curante/ lavoratore per esprimere una sostanziale normalità o segnalare una alterazione ; stessa cosa con il monitoraggio biologico , se svolto . Invece per gli altri accertamenti strumentali svolti ( audiometrie , spirometrie , test visivi , elettrocardiogramma ecc) ritengo che oltre al commento sull'esito durante la visita e l'esecuzione degli accertamenti , si debba inserire il risultato come referto normale o alterato con varia tipologia di alterazione, direttamente nel foglio del giudizio di idoneità a fianco dell'elenco degli accertamenti eseguiti riportati nel certificato di idoneità. Questo ovviamente per tutela della privacy unicamente nella copia per il lavoratore e non in quella per l'azienda e in modo tale che anche senza consegnare copia al lavoratore in caso di normalità , il lavoratore possa sempre avere evidenza dell'esito. Invece ritengo che quando tali accertamenti presentano una alterazione significativa , questi vadano sempre consegnati in copia al lavoratore , anche se non li ha richiesti, con una lettera per il medico curante in cui si informa lavoratore e medico in forma scritta. Vero è che se il lavoratore li richiede vanno consegnati tutti : normali e alterati.
Rispondi Autore: Hanan El ghazi - likes: 0
01/11/2019 (15:03:44)
Avrei cortesemente bisogno di sapere in quanto tempo il medico competente deve rilasciare il giudizio di idoneità al lavoratore...
Rispondi Autore: michele - likes: 0
03/11/2019 (15:29:26)
quanto meno, prima della scadenza del precedente giudizio.
Rispondi Autore: antonio oggero - likes: 0
16/12/2021 (13:11:38)
a sguito di una visita da parte del medico legade del lavoro designato e richiesta dalla scuola per un suo dipendente, qust'ultimo ha il diritto di chiedere e di avere copia dell'esito della suddetta visita efettuata? deve chiederla direttamente alla scuola? visto che e la scuola stessa che l'ha richiesta? e in base a quale articolo di legge posso citare nel caso di diniego? Grazie. buona giornata
Rispondi Autore: Maria Rita Ceccaroli - likes: 0
27/12/2022 (18:14:05)
Buonasera, nel mese di gennaio 2022 ho effettuato una visita medica legge 81. nonostante un messaggio su wshap fatto alla responsabile, a seguire un email. Non avendo avuto risposta ho inviato 3 pec alla sede, ma nessuno mi ha risposto fino ad oggi- 27/12/2022, considerando che l'esito ha esito negativo per svolgere le attività lavorative.. come posso fare? si può fare denuncia? Grazie per la risposta
Rispondi Autore: Gaspycoach - likes: 0
26/04/2023 (21:48:40)
Nell'anno 2010 ho fatto una visita alla medicina del lavoro a Palermo, ma non ho avuto mai l'esito! Ho chiesto anche alla mia azienda ma mi ha risposto che non ha nulla... come posso avere l'esito?
Rispondi Autore: mirko sacchetti - likes: 0
13/07/2023 (11:28:10)
Entro quanto giorni l azienda è obbligata a trasmettere al lavoratore l esito della visita medica effettuata ?

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