Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

COVID-19: nuove indicazioni per la formazione e le verifiche periodiche

COVID-19: nuove indicazioni per la formazione e le verifiche periodiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

31/03/2020

Dalla Regione Veneto un aggiornamento delle indicazioni in materia COVID-19 per gli ambienti di lavoro non sanitari. Le novità relative alla formazione, alle verifiche periodiche, alle indicazioni per i vari scenari e alla tutela dei lavoratori fragili.

 

Venezia, 31 Mar – L’evoluzione della diffusione del virus Sars-CoV-2 sul territorio italiano e la corrispondente elaborazione di nuove norme nazionali e di protocolli per il contenimento del nuovo coronavirus, obbliga le Regioni e gli enti locali in genere ad aggiornare i propri documenti e le proprie ordinanze. Aggiornamenti che, al di là dell’aggiornamento dei riferimenti normativi, riportano spesso anche nuove indicazioni per le aziende, gli operatori e i lavoratori in materia COVID-19.

  

È il caso di un documento della Regione Veneto che il nostro giornale ha già presentato in due diverse versioni e che oggi presentiamo oggi nella versione 9 (26 marzo 2020).

Un documento che presenta, rispetto ai precedenti, alcune conferme – ad esempio riguardo alla non necessità di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi - ma anche alcune importanti novità, ad esempio in materia di formazione, di verifiche periodiche e di tutela dei lavoratori fragili. Argomenti che sarebbe utile fossero trattati, come in molti casi non sta ancora avvenendo, con documenti e indicazioni valide, anche attraverso un reale benché difficile coordinamento tra le Regioni, sull’intero territorio nazionale.

 

Presentiamo oggi dunque la nuova versione del documento “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” (versione 9 del 26 marzo 2020) elaborato, come per le altre versioni, dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Veneto.

Nel documento – che fa riferimento alle più recenti normative nazionali in materia COVID-19 e al “ Protocollo condiviso” sottoscritto dalle parti sociali - si sottolinea che con questa versione “si intendono superate, qualora incompatibili, le misure raccomandate nelle versioni precedenti, nelle quali in ogni caso già si evidenziava la necessaria supremazia di eventuali indirizzi nazionali specifici per gli ambienti di lavoro, nella piena consapevolezza che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


Pubblicità
Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Formazione: attività formative a distanza e videoconferenze

Riprendiamo, innanzitutto, quanto riportato nel documento riguardo alla formazione evidenziando, in particolare, le novità.

 

Come già indicato nella versione precedente si ricorda che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

A tal proposito e coerentemente con le previsioni del Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020, nel documento “si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.

 

Veniamo ora alla parte nuova rispetto alla precedente versione.

 

Si indica che “resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza”.

 

Con queste modalità, “la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

 

Le novità per le verifiche e manutenzioni periodiche

Riportiamo poi alcune indicazioni nuove relative alle verifiche e manutenzioni periodiche.

 

Nel documento si indica che ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. E si ritiene che tale disposizione “sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc”.

 

 

Si indica che tali attività “sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria”.

 

Le indicazioni operative per gli scenari plausibili

Il documento ha poi integrato la parte, che riprendiamo interamente, relativa ad alcuni scenari plausibili, “corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

  • Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
  • Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (secondo la definizione contenuta nel documento, ndr) con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
  • Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali” – il documento riporta un link di esempio - al fine di “valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione”.
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

 

Il documento riporta due precisazioni:

  • “si precisa che ai sensi della normativa vigente il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • si precisa che il SARS-CoV-2 è “un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale”.

 

Il medico competente e la tutela del lavoratore fragile

Riportiamo, in conclusione, alcuni nuovi riferimenti regionali, in relazione alle indicazioni per il medico competente, alla tutela del lavoratore “fragile”.

 

Il documento sottolinea che le previsioni del “ Protocollo condiviso” con le parti sociali in data 14 marzo 2020, “in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste. Le principali motivazioni consistono non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale, ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria”.

 

Si indica che per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, “in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020” (è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro) e successivamente “precisati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (articolo 26, comma2). Tuttavia, “non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico Competente individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio”.

 

In ogni caso si precisa che in questo ambito “non si ritiene applicabile, non ricorrendone le condizioni, l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica, ad eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente documento”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma su vari altri argomenti (già presentati negli articoli relativi alle precedenti versioni):

  • Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)
  • Norme di comportamento e corretta prassi igienica
  • Documento di Valutazione dei Rischi
  • Sorveglianza sanitaria
  • Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, versione 09 26.03.20 (formato PDF, 357 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
31/03/2020 (11:16:59)
Devo (dovrei?) fare il corso di formazione in una azienda dove sono tutti rumeni. Già capiscono poco l'italiano (e per questo devo fare una verifica apposita), non so neanche se hanno il computer, in teleconferenza non ti seguono neanche per sbaglio (sono tutti su WP o FB o chissà dove) e non capiscono un'"H". Chi avrebbe il coraggio di certificare che la formazione è stata fatta? in aula propongo anche attività che siano diversificate dalla solita solfa da sviolinare per N ore che a poco serve. Però se domani hanno un controllo li multano.
Oppure posso fare tanti begli attestati in cui mostro che sono tecnologico e che sono un bell'oratore da bar. tanto loro non si lamentano e in caso di controllo sono pure a posto. Sono perplesso.
Rispondi Autore: Francesco S. - likes: 0
31/03/2020 (11:52:17)
Spett.le Punto Sicuro, il fatto che la Regione Veneto dica nel documento che pubblicate "che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza”.
E' una loro interpretazione in quanto né nei DPCM pubblicati finora ai quali fanno riferimento e neanche nel Protocollo Condivisio viene menzionata questa possibilità.
Rispondi Autore: Andrea L. - likes: 0
01/04/2020 (11:26:35)
Non si tratta di un'interpretazione, ma di un'indicazione della regione per cui, vista la situazione, può essere svolta formazione in videoconferenza anche quando, normalmente, non si potrebbe.
A questo punto spero di una ordinanza analoga da parte di Regione Lombardia
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/05/2020 (09:27:35)
Le sciocchezze del secolo della Regione Veneto (Indicazioni operative Regione Veneto attività non sanitarie)
Secondo la Regione Veneto
"non si ritiene giustificato l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi" (pag. 7)? Da quando in qua chi aggiorna il DVR si deve giustificare? È solo chi non aggiorna il DVR che si deve giustificare. La crociata della Regione Veneto contro l'aggiornamento del DVR al rischio COVID-19 è una enorme sciocchezza: l'art. 29 del dlgs 81 prevede l'obbligo dell'aggiornamento in caso di riorganizzazione produttiva, imposta dai protocolli, i DPI di cui all'art.74 vanno usati previa valutazione dei rischi. L'art. 277 comma 4 prevede la valutazione del rischio biologico non intenzionale per le attività non sanitarie, individuate dalla circolare Inail n. 13/2020.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!