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Il presente e il futuro della formazione in videoconferenza

Il presente e il futuro della formazione in videoconferenza

I vantaggi e svantaggi della formazione in videoconferenza, la posizione del Coordinamento Interregionale, l’equiparazione alla formazione in presenza e la bozza Inail delle linee di indirizzo. Ne parliamo con Nicoletta Cornaggia e Donato Lombardi.

Roma, 18 Ott – Riguardo all’equiparazione della videoconferenza alla formazione in presenza e alla scelta di criteri e indicazioni per migliorarne qualità ed efficacia, nei giorni scorsi abbiamo parlato di una “storia infinita e di un percorso sospeso”.

 

Per ricordare come il tema della formazione e la ricerca di soluzioni condivise necessitino spesso di tempi molto lunghi, è sufficiente pensare, ad esempio, ai tanti anni spesi a discutere, senza raggiungere un risultato, della più volte annunciata razionalizzazione/riunificazione dei vari Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza.

Nel caso della formazione in videoconferenza possiamo parlare poi anche di tempi sospesi perché, dopo l’emergenza COVID-19, in realtà un percorso, per fornire informazioni e predisporre criteri che ne migliorassero qualità ed efficacia, è iniziato. Un percorso andato avanti per diversi mesi che ha portato all’elaborazione, da parte dell’Inail, di vere e proprie linee di indirizzo. Linee di indirizzo che, dopo il passaggio in Commissione Consultiva, sono ora in attesa - con un “percorso sospeso” - di essere nuovamente ridiscusse prima di una loro futura e definitiva approvazione.

 

Per cercare di fare ripartire questo percorso sospeso non solo abbiamo pubblicato nei giorni scorsi la bozza (Draft n.3 Marzo 2021) del documento Inail “ Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici”, ma abbiamo anche realizzato alcune interviste.

 

Presentiamo oggi l’opinione e le indicazioni di alcune delle persone che in questi mesi hanno affrontato e discusso il tema della videoconferenza e dell’equiparazione alla formazione in presenza, durante e dopo l’emergenza COVID-19, a livello di Coordinamento Interregionale: Nicoletta Cornaggia (Coordinatrice del Gruppo Tecnico Interregionale SSL - Dirigente Struttura Ambienti di vita e di lavoro – DG Welfare – Regione Lombardia) e Donato Lombardi (Ufficio per la sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento - coordinatore, insieme a Lia Gallinari, del Gruppo di lavoro formazione del Gruppo Tecnico interregionale SSL).

 

 

Quali sono i vantaggi o le criticità di questa modalità formativa? Qual è la posizione del Coordinamento sull’equiparazione tra videoconferenza sincrona e formazione in presenza? Quali sono gli aspetti più rilevanti e più problematici presenti nella bozza delle linee di indirizzo Inail? Quale sarà il futuro della videoconferenza?

 

Questi gli argomenti affrontati nell’intervista:


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I vantaggi e le criticità della formazione in videoconferenza

Prima parlare di normative o requisiti della formazione in videoconferenza, vorrei conoscere il vostro parere su questa modalità formativa. La pandemia ha costituito un’opportunità per conoscere e sviluppare questa formazione a distanza in sincrono? Quali sono i vantaggi o le criticità di questa modalità formativa?

 

Nicoletta Cornaggia e Donato Lombardi: È necessario premettere che, come tutti sappiamo, la pandemia ha modificato radicalmente le modalità di erogazione delle attività lavorative a partire dei primi giorni di marzo dello scorso anno. Tra queste attività rientra anche la formazione che il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sindacali in data 14 marzo 2020, vedeva sospendere  e annullare - di fatto – tutti gli eventi interni e ogni attività formativa in presenza, anche obbligatoria e già organizzata, rendendone possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permettesse, l’effettuazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

La modalità di erogazione della formazione ha subito un repentino cambiamento che ha comportato anche alcune difficoltà legate all’uso di strumentazioni informatiche funzionali all’attività in remoto, quali collegamenti con server aziendali e utilizzo di piattaforme dedicate alla videoconferenza.

 

A livello generale, riferendoci allo scorso anno, i vantaggi del lavoro da remoto, dello smart working e delle videoconferenze, hanno contribuito ad una limitazione al diffondersi del virus. La formazione in videoconferenza ha, indubbiamente, vantaggi che possono essere riassunti nell’assenza di spostamenti e trasferte, con conseguente risparmio di oneri – sia per le aziende che per i partecipanti – e che sono connessi alla viabilità (non va tralasciato il rischio causato da incidente stradale).

La videoconferenza richiede, tuttavia, una diversa modalità di erogazione della formazione da parte del formatore in quanto si modifica il contatto con l’aula, con i singoli partecipanti e richiede, senza ombra di dubbio, un maggiore impegno per garantire il coinvolgimento dei partecipanti durante la formazione.

 

L’equiparazione della videoconferenza alla formazione in presenza

Come Coordinamento interregionale avete affrontato il tema della formazione in videoconferenza? Qual è la posizione del Coordinamento e del Gruppo di lavoro in materia di formazione sull’equiparazione tra videoconferenza sincrona e formazione in presenza?

 

NC/DL: Il Coordinamento interregionale ha affrontato il tema partendo dalla considerazione che non esiste una definizione normativa di “videoconferenza”, fatto salvo il riferimento previsto nell’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, in merito alle verifiche di apprendimento finali nei corsi E-learning da effettuarsi esclusivamente in presenza, in cui viene specificato che con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto la presenza in aula alla videoconferenza. Lo stesso concetto è ripreso e ribadito anche nell’ Interpello n. 12 del 2014.

La circolare del Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 precisa che la videoconferenza (Streaming sincrono) “è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.”

 

Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la partecipazione in remoto contemporanea e documentata di discenti e docenti, con l’interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, è equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula.

È necessario, però, che le attività formative siano organizzate mediante sistemi che consentano il tracciamento delle persone collegate alla piattaforma.

 

A parere vostro e delle Regioni, per lo meno con riferimento alle posizioni espresse nel Coordinamento e a livello di Conferenza Stato-Regioni, questa equiparazione rimane comunque valida indipendentemente dalla normativa emergenziale e dalla fine dello stato di emergenza sanitaria?

 

NC/DL: Ad oggi, le riflessioni ed i confronti in materia sono sviluppati nell’ambito del Coordinamento tecnico delle Regioni, la Conferenza Stato/Regioni non è stata interessata. C’è stato un confronto in Commissione consultiva permanente ex art. 6, D.Lgs 81/2008, presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Ad oggi gli esiti non sono noti.

 

Come descritto prima, le norme consentono l’utilizzo della videoconferenza che è equiparata alla formazione in aula. Le riunioni del gruppo di lavoro delle Regioni si sono concentrate proprio su questo.

 

A seguito della pandemia, il mondo del lavoro ha subito un cambiamento; si va verso un nuovo modello organizzativo che tiene conto delle esperienze condotte, anche tema di formazione. L’utilizzo della “videoconferenza”, come modalità di erogazione della formazione, non potrebbe – e non può - essere considerato modalità legata, solo ed esclusivamente, alla fase di emergenza.

Non vi è dubbio che coloro che hanno ricevuto formazione in remoto durante la pandemia, abbiano assolto, a pieno titolo, l’obbligo formativo.

 

Le Regioni, fin dall’inizio del confronto, hanno stabilito criteri tecnici e metodologici per garantire la qualità e l’effettività della formazione in modalità “videoconferenza” prevedendo, ad esempio, che nei corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l’interazione in presenza con il docente, la modalità in remoto sia utilizzata solo per la parte teorica e non per l’addestramento pratico.

 

La bozza dell’Inail, la privacy e il futuro della videoconferenza

Nei giorni scorsi il nostro giornale ha cercato di ricostruire la situazione della formazione in videoconferenza pubblicando anche la bozza di un documento che l’Inail ha predisposto sui requisiti minimi. Cosa ne pensate di questa bozza? Le Regioni si sono espresse sul documento Inail?

 

NC/DL: Certamente il documento prodotto da Inail ha avuto il merito di mettere a sistema le considerazioni pervenute dalle Regioni e trasmesso al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, al Coordinamento della Commissione Consultiva permanente ed art. 6, D.Lgs 81/2008 che ne ha fatto subito oggetto di una nota interpretativa (prot. 7386.28-04-2020) dell’art. 103, c.2, del D.Lgs 81/2008, ritenendo “ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.

Rispetto al documento prodotto da Inail, le Regioni si sono espresse attraverso i Coordinamenti Interregionali Salute e Formazione Lavoro – avvalendosi del contributo del sottogruppo tecnico in materia di formazione - secondo un principio di collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapporto tra le Regioni e PP.AA. e gli organi di Governo.

 

Il documento Inail analizza la “Videoconferenza” dando ampio risalto ai requisiti tecnologici che garantiscono l’effettività della formazione ed alla privacy. Nel confronto in Commissione consultiva permanente, ex art. 6, D.Lgs 81/2008, cui prima si accennava, le parti sociali hanno mostrato un atteggiamento di cautela di fronte alla loro illustrazione.

 

Nella bozza dell’Inail sono riportati i requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale e indicazioni per la gestione della didattica e per le piattaforme utilizzate. Quali sono tra questi gli aspetti più rilevanti nel miglioramento della qualità della formazione? Oggi quali sono le possibili carenze dei percorsi formativi in videoconferenza?

 

NC/DL: I vantaggi per aziende e discenti possono essere riassunti nella maggiore fruibilità e tempestività di erogazione della formazione. Sul piano tecnologico, le piattaforme per i collegamenti in videoconferenza hanno avuto, in questi ultimi mesi, un miglioramento consistente per garantire una sufficiente interattività tra docente e corsisti.

 

Riguardo alla seconda parte della domanda, come rappresentato, i requisiti tecnici per garantire l’interazione dei corsisti e i requisiti essenziali per garantire l’effettività della formazione in modalità “Videoconferenza” esistono. Tuttavia la modalità “Videoconferenza” richiede al formatore un maggiore impegno nel coinvolgimento dei corsisti durante le attività formative.

Siamo nell’ambito della formazione per gli adulti, ambito nel quale la partecipazione esperienziale dei corsisti diventa un elemento fondamentale per attuare una formazione efficace.

La “Videoconferenza” consente in parte, o comunque con modalità diverse dalla formazione in aula, la condivisione di esperienze da parte dei partecipanti e richiede al formatore di rivedere le modalità di erogazione delle lezioni (pensiamo ad esempio all’effettuazione di un Role playing formativo).

 

Uno dei punti più delicati relativi ai requisiti proposti dall’Inail riguarda il tema della privacy. A vostro parere i criteri espressi dall’Inail potrebbero complicare l’erogazione delle videoconferenze? Come trovare il giusto compromesso tra formazione e privacy?

 

NC/DL: La sezione relativa al tema della privacy rappresenta il passaggio forse più complesso del documento, quelle su cui, si diceva, le parti sociali hanno mostrato cautela e chiesto un approfondimento. È chiaro che è necessario rispettare quanto previsto dal regolamento europeo GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali, sia nel caso che il soggetto formatore sia proprietario della piattaforma sia nel caso, che risulta essere molto più generalizzato, di utilizzo di piattaforme con licenza d’uso.

 

Veniamo, infine, al futuro della videoconferenza. Quando avremo un documento definitivo su questa modalità formativa? Quali potrebbero essere le parti che verranno modificate? Sono previste posizioni o futuri documenti sul tema da parte delle Regioni?

 

NC/DL: Come già detto, il documento relativo alle linee guida per la videoconferenza è stato oggetto di un confronto in sede di Commissione Consultiva ex art.6 del D.lgs. 81/08. Alla Commissione Consultiva ex art.6 del D.lgs. 81/08, coordinata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, le parti sociali hanno chiesto ulteriori confronti. Le Regioni, che ne sono componenti, forniranno il loro consueto contributo. 

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Documenti di approfondimento:

Inail Direzione centrale prevenzione, Polo di formazione Inail per la prevenzione, “ Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici - Draft n.3 Marzo 2021”, documento non definitivo (formato PDF, 221 kB).

 



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