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Coronavirus e sicurezza: la nuova dimensione del sistema di prevenzione

Coronavirus e sicurezza: la nuova dimensione del sistema di prevenzione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

26/03/2020

Utili riflessioni di Paolo Pascucci su quanto sta avvenendo nel sistema di prevenzione aziendale in relazione al rischio da coronavirus. È necessario aggiornare la valutazione dei rischi? Qual è il rapporto tra organizzazione aziendale e salute pubblica?

Urbino, 26 Mar – In questa fase di emergenza COVID-19 in cui ci troviamo ad avere a che fare con numerosi decreti e protocolli che modificano notevolmente non solo la nostra vita quotidiana ma anche il nostro rapporto con il mondo del lavoro, sono necessarie utili riflessioni per comprendere non solo quello che sta avvenendo oggi, ma anche quello che sta cambiando e cambierà domani nel sistema di prevenzione aziendale.

 

Ad aiutarci a fare utili riflessioni in tal senso è un contributo pubblicato su “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista dell'Osservatorio Olympus e pubblicazione semestrale dell' Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza. Un contributo di Paolo Pascucci, professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo, dal titolo “Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?”  

 

Il breve saggio del Prof. Paolo Pascucci sottolinea che l’emergenza del coronavirus ha generato una serie di delicate questioni interpretative “che, nell’ambito del diritto del lavoro, riguardano anche l’applicazione della disciplina prevenzionistica per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008”. E la gestione dell’emergenza in atto, “proprio perché intimamente connessa alla tutela della salute delle persone, rischia di creare veri e propri corto circuiti con la disciplina di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sottoposta, come mai prima d’ora, ad una tensione che rischia di incrinarne alcuni principi essenziali”.

 

Il saggio analizza anche i recenti provvedimenti emanati per contrastare l’emergenza causata dalla diffusione del nuovo coronavirus e le ricadute che tale emergenza può produrre sul sistema di prevenzione aziendale delineato dal d.lgs. n. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Il nostro articolo di presentazione si sofferma in particolare su:


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Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza
Sviluppare e mantenere nei lavorarori una efficace consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

 

Il nuovo coronavirus e la valutazione dei rischi aziendale

Il saggio entra subito su un tema che ha suscitato, anche sul nostro giornale, vivaci discussioni: la valutazione dei rischi.

 

L’autore segnala, infatti, che subito all’indomani della manifestazione dell’epidemia del virus Sars-CoV-2 “è emerso il problema relativo all’obbligo o meno di aggiornamento della valutazione dei rischi, la quale, come prevede l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, ‘deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità’ di cui all’art. 28, commi 1 e 2, ‘in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità’, con il conseguente aggiornamento delle misure di prevenzione”. Una valutazione dei rischi che rappresenta la ‘valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza’ (art. 2, lett. q; art. 28).

 

Il rischio di contagio da coronavirus deve essere preso in considerazione dal datore di lavoro aggiornando la valutazione dei rischi già effettuata ed il relativo documento?

 

Per rispondere a tale quesito – continua l’autore – “non basta far leva sul fatto che la legge impone di valutare ‘tutti’ i rischi, dovendosi invece considerare che il legislatore ha chiaramente indicato che deve trattarsi di ‘tutti’ i rischi presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui operano i lavoratori, vale a dire i rischi specifici che sono connessi al contesto strutturale, strumentale, procedurale e di regole che il datore di lavoro ha concepito e messo in atto per il perseguimento delle proprie finalità produttive”. 

 

È evidente che, “manifestandosi attraverso il contatto tra le persone, il rischio biologico derivante dal coronavirus ben può insinuarsi nelle organizzazioni produttive in cui sono presenti persone che lavorano. Ma è indubbio che – fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri – negli altri casi, lungi dal tramutarsi in un rischio specifico professionale, si tratta di un rischio generico che non nasce dall’organizzazione messa in campo dal datore di lavoro o che necessariamente si manifesta in tale organizzazione, ma che semmai ‘approfitta’ dell’organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali su cui essa si regge per manifestarsi e diffondersi, provenendo dall’esterno dell’organizzazione medesima: è il caso del lavoratore che si contagi in un ambiente esterno all’azienda e, andandovi a lavorare, vi introduca il virus”.

 

Si ricorda poi che la specifica disciplina dell’esposizione ad agenti biologici prevista dal Titolo X del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 266-286) “si riferisce ‘a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici’ (art. 266, comma 1):

  • o in quanto il datore di lavoro deliberatamente «intenda esercitare attività che comportano uso di agenti biologici», derivandone specifici obblighi di comunicazione ex art. 269, comma 1, o di autorizzazione ex art. 270, comma 1;
  • o in quanto, pur non avendo «la deliberata intenzione di operare con agenti biologici» (art. 271, comma 4), il datore di lavoro organizzi attività lavorative che, per la loro modalità di esercizio, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori a tali agenti, come tutte le attività elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato XLIV al d.lgs. n. 81/2008, o attività in cui il rischio biologico sia intimamente connesso all’uso di certi strumenti o a certe modalità della lavorazione (si pensi al rischio tetanico nella attività di falegnameria ecc.)”.

 

Tuttavia si tratta di ipotesi “ben differenti da quelle – come nel caso del coronavirus o, se si vuole, dei ‘normali’ virus influenzali – in cui un agente biologico ‘esterno’ – agendo su di un ambito territoriale praticamente sconfinato – si insinui improvvisamente anche in un’organizzazione produttiva in cui non sono presenti o ‘dedotti’ agenti biologici”.

 

Il rapporto tra l’organizzazione aziendale e la salute pubblica

Partendo da queste premesse c’è da chiedersi se con il nuovo coronavirus siamo di fronte ad un problema di organizzazione aziendale o di salute pubblica.

 

Non si può giungere – continua l’autore - alla “paradossale conseguenza per cui qualunque fatto ‘esterno’ che si rifletta sull’azienda divenga un rischio professionale. Fra l'altro, la normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n. 81/2008 ha natura penale, come tale soggetta a stretta interpretazione, e pertanto, quando essa obbliga a valutare i rischi insiti nell’organizzazione, delle due l’una: o si ritiene che qualunque rischio che si interfacci con l’organizzazione sia un rischio dell’organizzazione, o invece si tengono distinti i veri rischi professionali da tutti gli altri rischi”.

 

Tuttavia, indica il saggio, “la questione dei c.d. rischi “esogeni” è seria”.

 

Si ricorda il caso dell’impresa che invii un proprio lavoratore in un paese con un alto rischio di terrorismo “ben può dirsi che nell’organizzazione di tale impresa – intesa in senso non reificato come il progetto produttivo e come il complesso delle regole che lo governano, compreso l’invio di lavoratori all’estero – è insito quel rischio. E altrettanto dicasi per un rischio da contagio ove si inviino lavoratori in paesi nei quali sia nota e prevedibile la presenza di epidemie. Ovviamente il datore di lavoro dovrà valutare quei rischi e, ove non possa evitarli, dovrà mettere in atto tutte le misure atte a contrastarli e ridurli”.   

 

Nel caso del nuovo coronavirus “le cose stanno diversamente. Intanto non si tratta di un rischio che grava su di una o più organizzazioni, ma sul mondo intero, a qualunque latitudine e a prescindere da ciò che si fa e da dove si è. Mentre nel caso del terrorismo si potrebbe evitare il rischio non inviando il lavoratore all’estero o magari facendolo lavorare con gli interlocutori di quel paese in smart working, nel caso del coronavirus neppure facendo lavorare i lavoratori a casa o altrove in smart working si può essere certi di evitare il contagio: paradossalmente il lavoratore potrebbe essere più al sicuro in un’azienda in cui si adottino misure precauzionali che altrove. Qualunque modalità organizzativa si adotti, il rischio di contagio da coronavirus, più o meno intenso, esiste sempre perché è immanente sul mondo, finché non si troverà il vaccino”.

 

In questo senso “di fronte alla comparsa di un rischio biologico generico che minaccia la salute pubblica spetta alle pubbliche autorità – disponendo esse istituzionalmente dei necessari strumenti (competenze scientifiche e poteri) – rilevarlo, darne comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il datore di lavoro si dovrà adeguare, dovendo ovviamente rispettare il precetto generale di cui all’art. 2087 cc., senza che per questo debba stravolgere il proprio normale progetto prevenzionistico in azienda. Tali misure si affiancheranno provvisoriamente – per la durata della fase di emergenza – a quelle ordinarie, conservando la propria distinta natura e funzione”.

 

E quindi la valutazione di quel rischio è “operata a monte dalla pubblica autorità, ai cui comandi il datore di lavoro dovrà adeguarsi adattando a tal fine la propria organizzazione alle misure di prevenzione dettate dalla stessa pubblica autorità. Tale riorganizzazione non è altro che un adeguamento alle direttive pubbliche e, come tale, non pare costituire un vero e proprio aggiornamento della valutazione dei rischi ex art. 29 del d.lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che l’inosservanza delle direttive pubbliche rileverebbe non ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto, quanto in relazione alle speciali sanzioni pubblicistiche sancite dalla pubblica autorità”. 

 

Di fronte all’emergenza in atto, “la pubblica autorità, per evidenti esigenze di salute pubblica, ha avocato a sé quei poteri che normalmente spetterebbero al datore di lavoro, sospendendo in certi casi lo stesso esercizio dell’iniziativa economica privata (v. i nn. 1-3 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020), mentre, nei casi in cui non ha ritenuto di dover sospendere tale libertà costituzionale per non paralizzare il paese, ha provveduto essa stessa, in esito alla valutazione del rischio connesso al contagio che aveva effettuato a monte, ad individuare le misure di contenimento e di prevenzione da adottare nelle organizzazioni produttive. Pertanto, anche ove non sia stato privato della libertà di intrapresa, il datore di lavoro è stato nei fatti, e non solo, esautorato dalla pubblica autorità dalla possibilità di valutazione di quel rischio giacché, trattandosi di un rischio pandemico immanente ovunque, l’eventuale sua valutazione da parte di ogni singolo datore di lavoro (che, pur potendosi avvalere del medico competente – là dove nominato – non avrebbe comunque avuto a disposizione le elevate competenze scientifiche necessarie per valutare adeguatamente un rischio di tal genere e tutte le sue conseguenze), avrebbe rischiato di far emergere misure di prevenzione o non adeguate o, addirittura, diverse da azienda ad azienda: il che, di fronte ad un rischio senza confini, che non si limita a produrre i propri effetti nei soli contesti aziendali, avrebbe potuto generare preoccupanti ripercussioni sul contesto generale”.

 

In definitiva se il problema riguarda la salute pubblica e solo “di rimando” l’organizzazione imprenditoriale, pare di poter escludere che, negli “ambienti di lavoro non sanitari”, “in seguito alla comparsa del coronavirus il datore di lavoro sia obbligato ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il relativo documento come se si trattasse dell’emersione di un rischio insito nella propria organizzazione (in quanto tipico della stessa)”.

 

La nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale

Il saggio sottolinea poi che se il virus SARS-CoV-2 non è configurabile – “al di fuori di specifiche ipotesi, come ad esempio i servizi sanitari o ospedalieri, o i laboratori – come un rischio certamente insito o potenzialmente emergente nelle ‘normali’ organizzazioni produttive private e pubbliche, è tuttavia evidente che l’agente biologico coronavirus, per come agisce, non… si esime certo dall’aleggiare in tali organizzazioni, nel cui ambito – non lo si può dimenticare – i lavoratori prestano la propria attività (cfr. l’art. 2, lett. a e b, del d.lgs. n. 81/2008)”. In questo senso pur non essendo una vera e propria “fonte” di tale rischio, “l’organizzazione diviene comunque, seppur involontariamente ed incolpevolmente, uno straordinario veicolo per la diffusione del virus stante la concentrazione e la contiguità delle persone che vi operano. Pertanto, quello che costituisce un gravissimo problema di ‘salute pubblica’ per tutta la popolazione nei fatti diviene anche un problema di salute sul lavoro, giacché la stessa presenza nel luogo di lavoro – come d’altronde accade in qualunque altro ambito in cui si trovino insieme più individui (scuole, mezzi di trasporto, teatri ecc.) – rappresenta una delle possibili cause di contagio”.

Nel momento in cui il rischio del contagio da SARS-CoV-2 emerge in un’azienda non sanitaria, “il datore di lavoro non solo non potrà ignorarlo, ma dovrà comunque assumere le cautele precauzionali imposte dalla sua preposizione gerarchica ex art. 2086 c.c., nonché dal suo generale obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. Per intendersi, pur non dovendosi fare carico dell’applicazione del citato Titolo X del d.lgs. n. 81/2008 sull’esposizione ad agenti biologici (poiché, non essendo il coronavirus un agente biologico ontologicamente insito in quell’organizzazione, esso dà luogo ad un rischio biologico generico e non specifico), il datore di lavoro dovrà tuttavia farsi garante dell’applicazione in azienda delle misure di prevenzione dettate dalla pubblica autorità, spettandogli comunque di valutare e decidere come adottarle nella propria azienda ove esse presentino margini di discrezionalità”.

 

Tuttavia, “una cosa è l’obbligo del datore di lavoro di rispettare gli obblighi prevenzionistici che gli incombono in relazione alla sua specifica organizzazione, e altra cosa è l’obbligo di attuare le misure prevenzionistiche anti-contagio dettate dalla pubblica autorità, le quali, contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, non si integrano nel documento di valutazione dei rischi. Una distinzione che si riflette anche sul versante delle sanzioni, non potendosi sostenere che la violazione di una misura di prevenzione anti-contagio dettata dalla pubblica autorità (ad esempio la mancata utilizzazione delle ferie, o dello smart working) integri gli estremi di quelle contravvenzioni in materia prevenzionistica assoggettate, ex art. 301 del d.lgs. n. 81/2008, al regime della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994”. E “fatta salva l’ipotesi della violazione dell’obbligo di utilizzo dei dispostivi di protezione individuale (mascherine) – che, a quanto consta, è l’unica ipotesi in cui ad una trasgressione delle regole anti-contagio si applichi la citata prescrizione ex d.lgs. n. 758/1994 –, quelle violazioni potranno subire altre sanzioni ad hoc, la cui individuazione tuttavia non è semplice”.

 

Il saggio sottolinea, insomma, che “a fronte di queste situazioni di emergenza, il sistema di prevenzione aziendale può assumere anche una dimensione strumentale o servente rispetto alla soddisfazione di esigenze che trascendono non solo la tutela di un singolo lavoratore, ma addirittura il mero ambito aziendale. Infatti, preservare i lavoratori dal contagio nel luogo di lavoro significa non solo tutelare la loro salute, ma anche far sì che essi non costituiscano un fattore di rischio per i propri familiari o in genere per i terzi”.

 

In conclusione rimandiamo alla lettura integrale del saggio del Prof. Paolo Pascucci che si sofferma ampiamente sia sulle indicazioni del DPCM dell’11 marzo 2020, sia sul “ Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020 che si configura come un utile strumento per la gestione dell’emergenza ma di cui non risulta chiara la natura giuridica e la valenza.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “ Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?”, a cura di Paolo Pascucci, professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo – DSL 2-2019 (formato PDF, 491 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 

 



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Rispondi Autore: Roberto Pernechele - likes: 0
26/03/2020 (08:56:39)
Ho letto ieri che il Presidente BONACCINI "Regione Emilia Romagna" ha ordinato l'aggiornamento del D.V.R. aziendale come misura necessaria!
Mi date il vostro parere. Grazie mille.
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni ex Ispettore tecnico lavoro - likes: 0
26/03/2020 (09:08:19)
Ringrazio la redazione per aver pubblicato questo interessante articolo da lectio magistralis del Professore. Spero tanto che.... qualche sprovveduto.... ne faccia lettura e ne tragga anche lezione e le giuste conclusioni. Buona giornata a tutti
Rispondi Autore: Pietro Giommoni - likes: 0
26/03/2020 (09:15:33)
cari,
per come la vedo io, sempre troppe parole, e un pò più di coraggio: o si dice si all'aggiornamento del dvr, o si dice che non è il caso.
Rispondi Autore: Mara Colombo - likes: 0
26/03/2020 (10:09:19)
Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.
A mio modesto parere, se il datore di lavoro, con il RSPP, il RLS ed il MC, non svolge al suo interno la valutazione di questo rischio come può rendersi conto di come affrontare, nello specifico, la situazione e tutelare i propri lavoratori? Forse il punto cruciale non è discutere sul fatto che l’aggiornamento vada effettuato o meno, ma COME possa essere effettuato. Forse dovremmo impegnarci a creare un sistema di valutazione che non si basa solo sulla mera produzione di carta, ma riuscire piuttosto a creare documenti snelli: procedure, informative di sicurezza, piani di monitoraggio, ecc. che recepiscano i requisiti normativi e che al tempo stesso possano essere condivisi con i lavoratori per informarli e formarli e quindi, tutelare la loro salute e, allo stesso tempo, quella di tutti noi. Credo che la formazione continua, intendendo non solo quella prevista per legge, ma anche quella “vera” che si svolge sul luogo di lavoro tutti i giorni, sia il modo migliore per affrontare i rischi, lavorativi e non. Questo, non ce lo insegna forse la valutazione dei rischi?
Rispondi Autore: Di Rienzo Danilo G. - likes: 0
26/03/2020 (10:13:57)
in Francia...OBBLIGO PER TUTTI DI VALUTARE IL RISCHIO COVID-19. PUNTO!
Rispondi Autore: ciro.buono@gmail.com - likes: 0
26/03/2020 (11:10:09)
Premetto che a mio parere l'aggiornamento del DVR è un fatto tecnico che ha implicazioni giuridiche e rientra nelle attività di consulenza dei tecnici della sicurezza e non dei giuristi. Ritengo che il DVR, a seguito dell'epidemia Covid-19, vada aggiornato innanzitutto perché sono cambiati e stanno cambiando i processi aziendali nonché le modalità organizzative sulla base delle disposizioni delle autorità governative.
La domanda è " Cosa aggiorniamo?".Tutti i rischi cambiano nel momento in cui si adotta lo smart working (diversa organizzazione aziendale). Lo stesso smart working è un fattore di rischio che va valutato. Le esposizioni ai rischi sono cambiate in diverse aziende, quindi va aggiornato il DVR.
L'ulteriore domanda da porci è: "va aggiornato il rischio biologico per contagio da covid-19?". A mio parere si e la risposta è intrinseca nell'articolo letto. La modalità di lavoro ordinaria nelle p.a. è lo smart working, non consentire nella P.A. ad alcuni dipendenti di lavorare da casa significa esporli per attività indifferibili (da qui il rischio professionale) ad un rischio contagio diverso a cui è esposta la restante parte della popolazione che è a casa. Inoltre nell'ambito delle attività indifferibili (sanitari, forze dell'ordine, uffici pubblici ancora aperti, fabbriche, supermercati) l'esposizione è di carattere professionale al pari di quando un azienda invia dipendenti in un paese a rischio terrorismo in quanto potrebbe scegliere di lasciare i dipendenti a casa o quota parte di essi.
Inoltre le misure preventive e protettive sono di esclusivo appannaggio del datore di lavoro e non delle autorità governative, le quali possono dettare le linee generali ma non certo quelle specifiche.
Non dobbiamo confondere le misure precauzionali e di sanità pubblica con le misure preventive e protettive di cui al D.Lgs. 81/2008.
Stesso discorso vale per il privato dove la modalità di lavoro agile è privilegiata. Non consentire ai dipendenti di lavorare in smart working espone gli stessi, per motivi lavorativi a rischio contagio.
Il semplice fatto che con la predisposizione di misure preventive e protettive si possa ridurre il rischio da contagio sta a significare che in capo al datore grava una ulteriore responsabilità.
Un esempio di misure preventive e protettive che possono scaturire dalla valutazione del rischio?
Misure preventive: al fine di evitare trasmissione per contatto con superfici infette riduzione del cartaceo, intensificazione delle pulizie dei locali, sanificazione, utilizzo di sistemi contact-less per la rilevazione della presenza, pulizia medianti disinfettanti di quadri comando autovetture, macchinari, ecc..., diverse modalità gestione di entrata uscita di personale e di imprese esterne in azienda, e potrei continuare. Le misure protettive cambiano a seconda degli scenari e degli ambienti di lavoro. Immaginate i poliziotti impiegati in ufficio in attività non a contatto col pubblico, avranno bisogno di mascherine chirurgiche per proteggersi solo tra loro, quelli invece che sono impegnati in strada nei controlli avranno bisogno di mascherine FFP2 e FFP3. Queste scelte TECNICHE possono scaturire solo da un accurata valutazione del rischio che varia da azienda ad azienda e non possono essere prese con misure di carattere generale imposte dal legislatore.
Ricordo inoltre che dinnanzi ad un emergenza di questo genere, ma non solo, il decreto 81 è il minimo sindacale, nulla vieta di eccedere rispetto agli obblighi normativi ed di aggiornare il DVR a prescindere se sia obbligatorio.
Scusate se mi sono dilungato.
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
26/03/2020 (11:52:00)
Finalmente qualcosa che riordina il casino fatto fino ad oggi anche qui negli articoli di Punto Sicuro.

È INDUBBIO CHE NON C'È ALCUN DVR DA AGGIORNARE NELLE ATTIVITÀ NON SANITARIE!

Poi mi rendo conto che in questi tempi di magra, faccia molto comodo sfruttare il momento e farsi pagare un dvr covid a qualsiasi cifra. Mi sono arrivate email anche a 100 euro, con testi terroristici.

I fautori di questa follia, dovrebbero finalmente comprendere la differenza tra norme di Igiene Pubblica e norme occupazionali, dove le prime sono sovraordinarie e prevalgono sulle seconde. Il datore di lavoro non ha nulla da valutare, lo ha fatto il governo, perché è un rischio che non dipende dal lavoro che svolgi se non sei un sanitario o una attività tra le particolari di cui all'All.XLIV, occorre quindi applicare in concreto i protocolli anti contagio e stop.

FATEVENE UNA RAGIONE! E SIATE OPERATIVI!
Autore: ciro.buono@gmail.com
26/03/2020 (13:34:45)
"....o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale..."
Scusa ma se un dipendente va a lavorare quando la popolazione sta a casa, incorre in un rischio aggiuntivo rispetto alla popolazione?
Andare a lavorare in posta, in una caserma, in un supermercato espone ad un rischio (biologico) diverso rispetto alla restante parte della popolazione.
Ovviamente tutto questo vale dall'11 marzo in poi, non da prima. Il 23 febbraio il Covid-19 andava trattato come un influenza sul luogo di lavoro perché non poteva trattarsi di esposizione a rischio professionale e non dava luogo ad aggiornamento.
Questo per il rischio biologico.
Inoltre, se la tua azienda cambia l'organizzazione del lavoro (esempio ricorso allo smart working) non aggiorni il dvr?
E il piano di emergenza non lo aggiorni? Se ci sono contagi o sospetti contagi in azienda le procedure in azienda quali sono?
Il governo non ha obbligato sul luogo di lavoro all'utilizzo delle mascherine...le mascherine sono fornite dal datore di lavoro a seguito di valutazione del rischio quale misura protettiva poiché si è verificato che le misure preventive non sono sufficienti...
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
26/03/2020 (12:04:13)
Ah, è versione di oggi. OGGI. 26/03/2020. Non di 20gg fa.

REGIONE VENETO, non zeppole

Documento di Valutazione dei Rischi
In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Quindi, smettetela con questa storia dell'aggiornamento del DVR... Non se ne può più!
Rispondi Autore: ciro.buono@gmail.com - likes: 0
26/03/2020 (13:37:44)
interessante, la Regione Veneto ha competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro..., hanno modificato la Costituzione?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (14:47:18)
le Regioni hanno competenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?
A me risulta di sì e dal 1978 (L. n° 833/1978).
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
26/03/2020 (16:09:06)
Ringrazio il Dott. Paolo Pascucci, professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo, per l'intervento autorevolissimo che avevo già letto e che trovo assolutamente in linea con la dottrina e di prevalente applicazione oramai in gran parte delle Regioni.

Suggerisco anche il recentissimo contributo dell'autorevole Dott. Lorenzo Maria Pelusi, dottore di ricerca in diritto del lavoro, Università di Bergamo, dal titolo "Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali" pubblicato su Olympus come Saggio di Diritto della Sicurezza sul Lavoro, di uguale conclusione.
Rispondi Autore: Rspp schietto - likes: 0
26/03/2020 (16:16:53)
Sig. Ciro Buono,
se lei è colui che scrive nel suo curriculum "Qualifica professionale di Responsabile della Sicurezza per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008, conseguita nel luglio 1997" stiamo veramente freschi.
Rispondi Autore: Verrillo Filippo - likes: 0
26/03/2020 (16:58:47)
Trovo che sia un ottimo articolo, che offre un valido contributo di chiarezza in un momento di grande confusione, anche rispetto ad iniziative che possono creare disomogeneità a livello nazionale.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (21:25:46)
Aporie
Non si capisce per quale motivo si deve valutare il rischio pandemia quando si manda il proprio dipendente all'estero, e viceversa non si dovrebbe fare la valutazione del rischio da pandemia quando si costringe il lavoratore ad andare al lavoro, anziché stare a casa, che è l'unica misura di prevenzione del contagio dettata da tutte le autorità competenti.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/03/2020 (22:35:00)
Perché, anche se sto a casa, con una pandemia, il contagio me lo posso beccare lo stesso visto che non sono chiuso dentro 24h su 24 né io e né i miei parenti ed esco per andare a comprarmi da mangiare, per andare al tabacchino, per andare in farmacia, per accompagnare mia madre per fare la dialisi, ecc.

Quando invece devo andare in Tanzania per lavorare ad una diga, in un territorio dove c'è una epidemia di dengue, io sono esposto ad un rischio generico aggravato proprio perché mi stanno inviando in un posto particolare dove solo in quel posto c'è il dengue e non ovunque come c'è oggi in Italia il Corona Virus.

È più chiaro così?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (02:17:30)
Raffaele Guariniello fa chiarezza come sempre. Ubi maior minor cessat.

COVID-19, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DEL DVR CORONAVIRUS (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Il Fatto Quotidiano 26/3/2020
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
28/03/2020 (11:43:04)
Forse in tutta questa interessante discussione ci dimentichiamo dei Piani di Emergenza. Anche i piani di Emergenza Comunali sono desolatamente vuoti relativamente alla questione di una emergenza Sanitaria. Tutte le indicazioni del SSN potrebbero essere ricomprese nelle procedure di emergenza, che in questo caso non sarebbero ad adozione momentanea ma si protrarrebbero nel tempo fino al termine dei 6 mesi (per ora),
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (11:50:56)
Si ricomincia con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.

Quando si cita qualcosa, bisogna farlo in modo completo e non funzionale a sostenete le proprie tesi.
Purtroppo, di questo, Dubini ci ha ormai abituati.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma il mentore di Dubini (da lui così definito già ai tempi della diatriba sui near miss nel 2015), va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.
Però se vivi in adorazione perpetua di un personaggio che si è sempre e solo occupato della Pubblica Accusa, diventa difficile comprenderlo.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Infine ripropongo a Dubini la domanda a cui continua a non rispondere ed il motivo è ormai chiaro:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/04/2020 (14:07:16)
SCELTA DELLE PROTEZIONI
Nella declinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro che implicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (Protocollo Condiviso 24.4.2020 in allegato 6 al DPCM 26.4.2020). E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1)
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono
spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento Tecnico INAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14)

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