Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Cantieri: risposte ai dubbi sull’applicazione della normativa

Cantieri: risposte ai dubbi sull’applicazione della normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Quesiti sulla sicurezza

29/04/2015

Una raccolta di FAQ dell’ULSS 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sul tema dei cantieri.


 
Treviso, 28 Apr - Pubblichiamo alcune  risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 Treviso, in materia di Cantieri.


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
D. Devo eseguire delle ristrutturazioni che riguardano la mia abitazione. Quali comunicazioni o domande di autorizzazione devo inviare allo SPISAL dell'azienda ULSS?
R. Premesso che non deve essere richiesta nessuna autorizzazione allo SPISAL, si prospettano due casi in cui è necessaria la notifica:
- Se nella ristrutturazione interviene un'unica impresa (non si considerano i lavoratori autonomi), è obbligatoria la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/08 quando l’entità dei lavori presunta è uguale o superiore ai 200 uomini – giorno.
- Se intervengono, anche in tempi diversi e non contemporaneamente, più imprese, è obbligatoria la notifica preliminare.
 
Nelle stesse situazioni in cui è obbligatoria la notifica, è obbligatoria anche la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera. In ogni caso, il committente ha l'obbligo della valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo prima dell'affidamento dei lavori. Gli obblighi del committente sono previsti dall'art. 90 del D.Lgs 81/08.
 
AL DI FUORI DELLE SITUAZIONI SOPRA INDICATE, NESSUNA SEGNALAZIONE E' DOVUTA ALLO SPISAL DA PARTE DEL COMMITTENTE, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
 
D. Chiediamo cortesemente un riscontro/interpretazione in riferimento a quanto sotto.
L’articolo 88, comma 2, lettera g-bis) con le modifiche introdotte dalla Legge 98/2013 afferma che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.
Come deve essere letto/interpretato l’inserimento del limite dei dieci uomini-giorno? L’eliminazione dal campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IV vale solo per tutte le attività comunque finalizzate alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, e quindi tale finalità è vincolante, oppure a tutte le attività che comportino una durata inferiore ai dieci uomini-giorno? Oltre ovviamente al fatto che non debbano esporre i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.
R. E’ parere dello scrivente servizio che l’entità di 10 u/g, indicato dalla Legge 98/13, sia da riferirsi al cantiere nel suo complesso e non alla singola impresa. Infatti, la non applicabilità del Capo I del Titolo IV comporterebbe anche l’esenzione dalla nomina dei Coordinatori per la sicurezza del cantiere stesso che, se nominato, avrebbe l’obbligo di valutare il POS di tutte le imprese esecutrici. Si precisa che deve sussistere contemporaneamente anche il requisito del tipo intervento finalizzato alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Si sottolinea infine che il Capo II del Titolo IV non è interessato da tale esclusione e resta pertanto applicabile in tutti i contesti definiti dall’art. 105 del D.Lgs. 81/08.
 
D. con la presente sono a chiedere se il committente può affidare lavori ad una ditta individuale artigiana (lavoratore autonomo) che fa opere edili ma che  risulta essere debitrice nei confronti di INPS ed INAIL per una parte del dovuto 2013 pertanto non ha DURC regolare; per contro però possiede documentazione comprovante la rateizzazione richiesta a tali Enti che confermano quindi che sta pagando il pregresso saltato.
Può tale lavoratore lavorare? E' comunque passibile di sanzione nel caso di controlli?
R. L’obbligo del DURC è previsto dall’allegato XVII ed è inderogabile. Pertanto il lavoratore autonomo può pagare a rate ma nel frattempo non può lavorare in cantiere finché non ha estinto il debito e non è in possesso del DURC.
 
D. Per il rifacimento di un bagno all'interno di un appartamento privato in cui parteciperanno 3 lavoratori autonomi (idraulico, elettricista, posatore di piastrelle) è necessario il PSC.
R. Si conferma che nella tipologia di lavori descritta non sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 90, c 3 e 4, della nomina del Coordinatore per la sicurezza e di conseguenza nemmeno della redazione del PSC. Infatti tale obbligo decorre con la presenza di più imprese, mentre il lavoratore autonomo non è da considerarsi impresa.
 
D. Nel caso di un’impresa edile ... non iscritta alla cassa edile perché ha personale solo impiegatizio che svolge attività "commerciale" (cioè trova lavori, acquista materiale e subappalta la sola manodopera ad altre aziende), e che non è mai in cantiere se non per eseguire misure o rilevamenti ma mai eseguendo fisicamente i lavori …. nel cantiere che opera una sua ditta subappaltata è necessario il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori con notifica preliminare, PSC, POS … essendo "impresa affidataria" dell'opera o, non eseguendo i lavori, la ditta in subappalto è considerata come unica impresa presente?
R: Si premette che un’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 del DLgs 81/08, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (se presente). Di conseguenza deve avere nel suo organico personale in possesso di adeguata formazione e capacità organizzative. Inoltre è condiviso dal Coordinamento delle Regioni che il possesso di capacità organizzative obbliga l’affidataria ad essere presente con proprio personale in cantiere per assolvere i compiti di vigilanza, verifica e coordinamento di cui all’art. 97.
Per quanto riguarda la nomina del Coordinatore, questa è necessaria qualora operino più imprese esecutrici (art. 90, c.3 e c.4 DLgs 81/08).
Per quanto riguarda l’obbligo del POS per un’impresa affidataria, le indicazioni non sono uniformi in quanto, secondo l'art. 97, c.3, lett. b), "Datore di Lavoro dell'impresa affidataria deve ... verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio … (omettendo "se dovuto"), mentre il sopra citato art. 90 c.3 e c.4 specifica che è necessaria la presenza di più imprese esecutrici perché sia obbligatoria la nomina del Coordinatore, il che fa presupporre l'assenza di rischi da lavorazioni relativamente al ruolo di affidataria non esecutrice.
Altri articoli che possono influenzare la risposta sono:
- art. 92 c.1 lett. b): … CSE … verifica l'idoneità del POS … valutando le proposte delle imprese esecutrici … verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- art. 96 c.1 lett. g): datori di lavoro delle imprese affidatarie e esecutrici … redigono il POS …;
- art. 89 c. 1 lett. h): POS: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige …;
- all XV punto 3.2.1: POS è redatto a cura del datore di lavoro delle imprese esecutrici …
Teniamo inoltre presente che nella pubblicazione commentata "Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", edito per conto della Regione Veneto, nel commento preliminare al Titolo IV, nel capitolo "Impresa esecutrice" è riportato: … agli obblighi di cui sopra si aggiunge quello di redigere il POS (art. 96 c.1 lett. g), che però rimane per definizione indelegabile e a carico del solo datore di lavoro dell'impresa esecutrice (art. 89 c. 1 lett. h).
Ciò premesso, riteniamo che l’impresa affidataria debba redigere il POS se ha suo personale in cantiere e relativamente alle attività effettivamente svolte da questo personale (inclusi i rischi connessi all’attività di controllo).
 
D. Dopo aver discusso il Pos con il nostro personale e le misure di sicurezza da adottare negli interventi, abbiamo deciso di non stampare il Piano Operativo di Sicurezza ma di renderlo disponibile e consultabile nello smartphone del preposto, senza utilizzare la carta. Questo atto costituisce motivo di sanzione in caso di controllo da parte vostra?
R: Premesso che il POS è una valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a), esso può essere tenuto anche su supporto informatico, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. p). L’art. 53 contiene le disposizioni per la tenuta della documentazione, anche su supporto informatizzato e definisce i criteri di memorizzazione e accesso; visto il contenuto di questo articolo, non si ritiene che lo smartphone del preposto sia un supporto idoneo in assenza dei requisiti indicati come unico documento disponibile.
 
D. Il 90% dei nostri interventi in quota si svolgono sul tetto di abitazioni, condomini, aziende e terminano entro le 4 ore uomo e senza la presenza di altre aziende. E’ previsto nel decreto legge “Misure per la crescita economica” la non compilazione del POS per questi lavori in quota di piccola entità?
R: L’esonero dalla compilazione del POS è previsto soltanto se i lavori sono relativi alla posa di impianti o finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi con durata presunta non superiore a 10 u/giorno, a condizione però che i lavoratori non siano esposti a rischi particolari di cui all’allegato XI del DLgs 81/08.
 
D. Lavoro in una ditta che esegue manutenzioni sulle coperture … in caso di presenza di linea vita dove agganciarsi che non danno la certezza di trattenuta, … dovendo affidare la mia vita a questi dispositivi … come posso sapere se la linea vita è a norma e, se noto che non è potenzialmente sicura, a chi devo fare segnalazione per impedirne l’uso anche ad altre persone?
R: Deve richiedere al proprietario o all’utilizzatore dell’edificio, la certificazione delle linee vita, compresa la dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall’installatore. Verifichi poi la periodicità prevista dal fabbricante per le manutenzioni e se queste sono state eseguite regolarmente. Se non può controllare con certezza quanto sopra o se comunque permangono dei dubbi, prima di salire pretenda dal committente una verifica da parte di tecnico abilitato con esito scritto.
 
D. Vorrei dei chiarimenti in merito alla notifica preliminare ex DLgs 81/08 art 99 c 1 all. XII …
Devo ristrutturare un appartamento e sono in procinto di affidare ad uno studio professionale l'incarico di seguire i lavori … Ci saranno più ditte che opereranno per circa 3 mesi per un importo stimato complessivo tra i 50mila e i 60mila euro. Ho intenzione di usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie. A tal riguardo, per non perdere la possibilità di richiedere le detrazioni, viene ripetuto in più punti l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all'ASL prima dell'inizio dei lavori.
Lo studio a cui mi sono affidato mi ha detto quanto segue: "la normativa sulla sicurezza dei cantieri (DLgs 81/08) dice che, in caso di cantieri privati senza permesso di costruire con importo lavori sotto i 100mila €, non vi sia obbligo di designare il coordinatore che redige il piano di sicurezza. In assenza di tale presupposto (ovvero cantiere senza piano di sicurezza) non vi è l’obbligo di trasmettere la notifica preliminare all’ASL e alla direzione provinciale lavoro, ma basta verificare l’idoneità delle imprese e trasmettere la relativa documentazione al comune". E' corretto quanto affermato dallo studio?
R: Se intervengono, anche in tempi diversi e non contemporaneamente, più imprese, sono obbligatorie:
1. notifica preliminare (art. 99)
2. nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera.
3. in ogni caso, il committente ha l'obbligo della valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo prima dell'affidamento dei lavori. Gli obblighi del committente sono previsti dall'art. 90 del DLgs 81/08.
La previsione dell’art. 90 c 11 (lavori al di sotto di 100.000 euro da lei citati) riguarda esclusivamente la nomina del coordinatore in fase di progettazione; è comunque obbligatoria la nomina del coordinatore per l’esecuzione che deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento; anche in questi casi è obbligatoria la notifica preliminare.
 
 
 
Per approfondire il tema, anche in relazione ai recenti aggiornamenti normativi, vi invitiamo a leggere gli articoli di PuntoSicuro che riguardano il settore edile.


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0
29/04/2015 (10:51:24)
correzione alla prima risposta: nel caso di affidamento ad un unica impresa con importo lavori maggiore di 200 uomini/giorno è si obbligatoria la notifica preliminare (art.99 comma1 lett.c) ma non è obbligatoria la nomina del coordinatore (in cantiere opera una sola impresa)
Rispondi Autore: Ugo Santomauro - likes: 0
29/04/2015 (13:28:51)
La risposta al quesito "Per il rifacimento di un bagno all'interno di un appartamento privato in cui parteciperanno 3 lavoratori autonomi (idraulico, elettricista, posatore di piastrelle) è necessario il PSC ?"., a mio parere, non mi convince.
Ritengo che in presenza anche di soli lavoratori autonomi, i RISCHI INTERFERENTI SUSSISTONO per cui il COORDINAMENTO RISULTA NECESSARIO.
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
29/04/2015 (19:48:18)
@Ugo. Il COORDINAMENTO è necessario, ma non la nomina dei Coordinatori. In quel caso l'onere del coordinamento ricade sul Committente, se non è capace si farà aiutare da qualcuno. Comunque la situazione con tre autonomi è sospetta; sono veramente autonomi? Si fanno aiutare da qualcuno? C'è una circolare ministeriale che esamina vari casi e fornisce indicazioni sulla regolarità o meno dellasituazione.
Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
29/04/2015 (19:51:47)
Circolare 16 del 2012
Rispondi Autore: Renzo Bottacin - likes: 0
31/07/2016 (18:20:09)
Vorrei chiedervi un parere sulla necessità di produrre la notifica preliminare asl. In caso di sostituzione dell'impresa durante i lavori, dove all'inizio non era prevista la notifica perché cantiere inferiore ai 200 uomini giorno, con il subentro della nuova impresa serve la notifica?
Rispondi Autore: ludovica a - likes: 0
14/09/2016 (08:23:05)
Volevo sapere se ho presentato la scia in data 12/08/2015, senza notifica in quanto avevo solo un impresa committente, ma poi nel corso del tempo ho avuto la necessità di far intervenire altri imprese, tale comunicazione all' asl o notifica può essere fatta tardivamente specificando che la compresenza di più ditte si è verificata successivamente?
Rispondi Autore: massimo valentini - likes: 0
28/02/2019 (15:35:06)
Salve,
Dovrei fare lavori di straordinaria manutenzione Bagno, cucina, tinteggiatura e posa di piastrelle, è necessario il pos se affido i lavori ad una sola ditta che di avvale dei suoi operai?
Grazie
Rispondi Autore: Pinco Pallino - likes: 0
16/03/2020 (10:33:58)
Buongiorno, premesso che in Italia è consentito eseguire lavori occasionali fino ad un importo massimo di €.5.000,00 senza obbligo di partita IVA, nel caso di un lavoratore autonomo che svolge una prestazione occasionale, come il restauro d'infissi, nell'ambito di una ristrutturazione in cui operano più imprese con presenza di CSE, tale lavoratore può accedere al cantiere? come viene considerata la sua figura?
Rispondi Autore: LAURA - likes: 0
03/09/2020 (19:40:18)
Salve, mi scuso per l'ignoranza nel settore ma non riesco a capire un particolare:
---art 99 del dlg 81 2008 mi dice che, a grandi linee, con un'unica impresa con entità inferiore a 200 uomini gg non è necessaria la notifica preliminare asl. Nello specifico mi dice che è necessaria alle condizioni A), B), C).
La condizione A) scrive "cantieri di cui all'articolo 90, comma 3"
Se vado a vedere l'art 90, a parte il comma 3 che parla di più ditte....
al comma 9 è scritto che " Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
deve .. e cisono tre comma a), b) c) . Al punto c) dice che devo trasmettere la notifica preliminare.
Insomma l'art 90 mi sembra dire una cosa contraria all'art 99 e soprattutto alle poche cose che sapevo riguardo questo settore. Potete aiutarmi a chiarire il problema? Grazie
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
24/02/2021 (23:18:22)
Buonasera,
Ho eseguito a luglio 2019 il rifacimento della facciata.
Una ditta di ponteggi mi ha montato il tutto, qualche giorno dopo 2 artigiani imbianchini (soci di unica ditta) mi hanno eseguito il lavoro,il ponteggio è stato smontato e portato via dopo circa una settimana.
A novembre 2019 ho avviato tramite la mia banca la pratica per poter usufruire della cessione del credito.
Oggi mi è arrivata un email dove mi dicono che tra i documenti che gli avevo inviato manca il certificato asl.
Potete per favore farmi chiarezza e se ora rischio di non poter recuperare i soldi?
Grazie
Rispondi Autore: Graziella - likes: 0
13/11/2021 (10:18:37)
Ho iniziato lavori di ristrutturazione con solo un impresa, quindi non fatta comunicazione Asl perché non prevista. Devo finire, e l impresa ha cambiato ragione sociale e p. Iva... Sono obbligata a presentarla ora? .. Il geometra insiste che non necessaria perché sono gli stessi... Ma non sono convinta... Non vorrei perdere le detrazioni. Grazie
Rispondi Autore: Michela - likes: 0
14/01/2022 (21:46:09)
Buonasera, ho aperto una cila per ristrutturazione villino a schiera per rifacimento n 2 bagni interamente, rifacimento parziale impianto elettrico, suddivisione in 3 punti impianto riscaldamento, sostituzione radiatori, demolizione una parete e Unione di locale garage. Stanno lavorando 3 ditte individuali senza dipendenti e un’impresa. È necessaria comunicazione asur? Non è stata fatta, siamo ancora in tempo? Inoltre sorge dubbio sulla deducibilita’ spese sostituzione porte interne, balaustra, sostituzione vetro finestre e serranda nuova. Sono deducibili? Le ditte che fanno questi lavori debbono essere inserite sia nella cila che nella comunicazione asur?
Rispondi Autore: Sole - likes: 0
24/03/2022 (22:17:22)
Buonasera, se una ditta individuale nell'attesa di fare conferimento in una società srl costituita qualche mese prima (stessa azienda che viene conferita) chiede il Durc lo stesso giorno in cui viene presentata l'iscrizione dei dipendenti all'Inps e il Durc viene rilasciato con scritto risulta regolare nei confronti dell'Inail ma vicino alla voce Inps c'è scritto non iscritto, cosa può succedere. Si può venire esclusi dalle gare di appalto?
Rispondi Autore: Sole - likes: 0
24/03/2022 (22:19:42)
Buonasera, se una ditta individuale nell'attesa di fare conferimento in una società srl costituita qualche mese prima (stessa azienda che viene conferita) chiede il Durc lo stesso giorno in cui viene presentata l'iscrizione dei dipendenti all'Inps e il Durc viene rilasciato con scritto risulta regolare nei confronti dell'Inail ma vicino alla voce Inps c'è scritto non iscritto, cosa può succedere. Si può venire esclusi dalle gare di appalto o dai lavori già effettuati con la vecchia ditta individuale?
Rispondi Autore: Lory - likes: 0
19/10/2023 (12:40:43)
Ho una domanda da fare anch'io non riesco a venirne a capo, il 25.11.2022 hanno iniziato i lavori in un cantiere edile di cui i committenti devono chiedere i superbonus, tutta la documentazione presentata e apposto compresa la notifica preliminare con l'impresa incaricata. ed è qui ho dei dubbi, l'impresa in cantiere non si è mai presentata, ora, dopo lunghe peripezie i committenti hanno trovato una nuova impresa, sicuramente devo comunicare il nominativo della nuova impresa sia in Comune che all'ASL e ispettorato del lavoro la domanda è come subentro? e per quanto riguarda la notifica preliminare? il dubbio ho se devo trasmettere una nuova notifica ma a questo punto ho il problema delle date o semplicemente comunicare che in data della comunicazione subentra una nuova impresa considerando pero che importo dei lavori e la data di inizio lavori non viene modificato. Aiuto non so se mi sono spiegata.
Rispondi Autore: AndD - likes: 0
09/11/2023 (13:25:49)
In un cantiere (casa singola disabitata con due appartamenti) in cui verranno eseguite opere di manutenzione straordinaria (cappotto e ristrutturazione del piano terra), è possibile utilizzare il bagno reso disponibile dai committenti al fine di evitare il bagno chimico?
Rispondi Autore: thank - likes: 0
11/12/2023 (17:12:22)
thanks for this interesitng information!
Rispondi Autore: Gironimo - likes: 0
11/12/2023 (17:34:50)
Consultare le recensioni online di altri utenti è diventato un passo comune prima di prendere decisioni, che si tratti indice di scegliere un ristorante o fare acquisti. Lo stesso principio dovrebbe essere applicato nella selezione di un casinò online: certamente, è importante accertarsi che il casinò sia regolamentato, ma perché accontentarsi di un servizio medio quando si può aspirare al massimo? Dedica qualche minuto prima di iscriverti a un sito di gioco per esplorare le opinioni e i feedback di chi ha già avuto esperienze con l'operatore. È importante considerare anche un aspetto fondamentale: gli utenti spesso sono più propensi a lasciare recensioni negative quando sono insoddisfatti, e talvolta questa insoddisfazione può derivare dalla sfortuna nei risultati di gioco, avendo poco a che fare con la qualità intrinseca del casinò stesso. Pertanto, valuta attentamente le motivazioni dietro a un commento negativo.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!