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Delega di funzioni: POS, DUVRI e PIMUS

Delega di funzioni: POS, DUVRI e PIMUS
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DUVRI

03/07/2014

Domande e risposte sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro: la redazione di POS, DUVRI e PIMUS è delegabile dal datore di lavoro?

 
Padova, 3 Lug - Continuiamo con la presentazione del documento “ Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro”, elaborato dal gruppo di lavoro del CPT di Padova coordinato dall’Ing. Gabriele Graziani, pubblicando un estratto che affronta la possibilità da parte del datore di lavoro di delegare POS, DUVRI e PIMUS.
 
La redazione del piano operativo di sicurezza (POS) è delegabile da parte del datore di lavoro ?
L’art. 17, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.81/2008 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 ossia il documento di valutazione dei rischi (DVR); tale disposizione, quindi, da un punto di vista strettamente formale non richiama il POS ma occorre considerare, tuttavia, che l’art. 89, c.1, lett. h) lo definisce come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)...” e deve riportare i rischi specifici connessi alle proprie lavorazioni in cantiere e le relative misure di prevenzione e protezione (cfr. Cass., sez. IV Pen., 21 gennaio 2013, n. 3117, con riferimento a un grave infortunio a seguito del ribaltamento di un pannello componibile funzionale alla strutturazione delle casseforme metallo-legno).
Peraltro l’art. 96, c.2, prevede che l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, nonché la redazione del POS, limitatamente al singolo cantiere interessato, costituiscono adempimento alle disposizioni di cui predetto all'articolo 17 c. 1, lett. a).
Si tratta, pertanto, di disposizioni di carattere speciale che trovano la ratio nelle particolari condizioni lavorative che si realizzavano all’interno del sistema cantiere e che, quindi, fanno ritenere attraverso un’interpretazione logico – sistematica che il POS sia un obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro, orientamento questo che emerge anche nella giurisprudenza della S.C. che ha affermato che il divieto di delega previsto originariamente dal D.Lgs.n. 626 del 1994, articolo 1, c. 4 ter e ora dall’art. 17 D.Lgs.
81/2008, non impedisce che la materiale elaborazione del POS venga affidata ad un tecnico salvo poi, come è avvenuto nel caso di specie, che esso venga fatto proprio dal datore di lavoro mediante sottoscrizione autografa dello stesso (Cass. pen. sez. IV – 16 febbraio 2009, n. 6613).
 

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La redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è delegabile da parte del datore di lavoro ?
Il DUVRI è il documento che, in relazione ai rischi di tipo interferenziale individuati, formalizza i rapporti di cooperazione e di coordinamento tra le parti (committente, appaltatore e eventuali subappaltatori) e le necessarie misure di prevenzione e protezione (art. 26, c.3, D.Lgs. n.81/2008); lo stesso non appare un obbligo non delegabile del datore di lavoro in quanto il legislatore, sia pure sotto alcuni profili in modo poco coerente rispetto i principi ispiratori sui quali poggiano i divieti di delega, da un lato non ha previsto però nell’art. 17 anche tale documento mentre dall’altro all’art. 18, c.1, lett. p, del D.Lgs. n.81/2008 lo ha espressamente qualificato come obbligo oltre che del datore di lavoro – committente anche del dirigente (secondo le attribuzioni e competenze conferite).
 
La redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) è delegabile da parte del datore di lavoro ?
Si, Il PIMUS è un documento di tipo operativo (art. 134, c.1, D.Lgs. n. 81/2008) il cui obbligo di tenuta ricade sul datore di lavoro e il dirigente (cfr. art. 159, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008) e che non rientra nel divieto di delega previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008.



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