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Cantieri edili e decreto 81: punti focali, novita’ e criticita’

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

12/05/2009

Dagli atti dei convegni su cantieristica e Testo Unico alcuni approfondimenti sui punti innovativi del D.Lgs. 81/2008. Contenuti minimi del PSC e del Fascicolo, le incompatibilita’ dei ruoli, le normative tecniche e il Responsabile dei lavori.

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In questi ultimi due anni si sono svolti diversi convegni dedicati al mondo edile in rapporto alle novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel settore della cantieristica.
Spesso a questi convegni è seguita la pubblicazione degli atti che PuntoSicuro ha prontamente segnalato e presentato, soffermandosi poi sugli interventi considerati di maggior interesse.
 
 
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È il caso ad esempio dell’intervento “Il Testo Unico per i cantieri temporanei e mobili: criticità e prospettive” relativo al convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico” che si è tenuto a ottobre 2008 durante la manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena.
 
In questo intervento, che fa una sintesi dei punti determinanti e innovativi del D.Lgs. 81/2008,
i temi trattati sono molti.
Dopo aver accennato al campo di applicazione del decreto, l’intervento affronta:
- la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14);
- gli obblighi non delegabili (art. 17).
A proposito degli obblighi si ricorda che il datore di lavoro non può delegare:
- “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)”. Inoltre con il Testo Unico “la nomina del RSPP non deve più essere trasmessa ad ASL e DPL, ma il documento deve essere conservato internamente all’azienda”.
 
L’intervento continua trattando le novità relative a:
- obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
- obblighi del preposto (art. 19);
- medico competente (art. 25);
- contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26);
- la valutazione dei rischi (art. 28);
- il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31).
 
Nel decreto viene introdotto l’obbligo di RSPP interno all’azienda per le seguenti attività:  
- “nelle aziende industriali a rischio rilevante;  
- nelle centrali termoelettriche;  
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni   nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;  
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;  
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”.
 
Gli altri argomenti affrontati nell’intervento:
- riunione periodica (art. 35);
- informazione dei lavoratori (art. 36);
- RLS;
- norme in vigore e collegate al TU (elenco parziale);
- Titolo II Luoghi di lavoro;
- Titolo III Attrezzature;
- Titolo IV Cantieri temporanei e mobili.
 
Riguardo al tema dei cantieri vengono definiti i soggetti individuati dalla normativa, anche riguardo alle incompatibilità (ad esempio il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute che non può essere il datore del lavoro, un dipendente o un RSPP delle imprese esecutrici).
L’intervento si occupa delle figure del committente, del responsabile dei lavori, dell’idoneità tecnico – professionale (c. 9 art. 90 - allegato XVII),  della sospensione del titolo abilitativo (c. 9 e 10 art. 90), delle novità riguardo alla normativa tecnica e alle disposizioni in relazione ai rischi specifici.
Ad esempio riguardo alle normative tecniche si ricorda che:
- “l’art. 138 prevede che la distanza delle tavole di calpestio di un intavolato del ponteggio possano distare dalla muratura max cm 30 (precedentemente erano 20 cm – Allegato XVIII riporta 20 cm);
- l’art. 151 introduce l’obbligo di effettuare le operazioni di demolizione attraverso la presenza di un preposto che controlli l’esecuzione dei lavori;
- l’art. 111 prevede che il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota (montaggio ponteggi, carpenteria, ecc.)”;
- nell’art. 131 (Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi) “l’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico (verifica scadenze)”.
 
Di cantieri e  Testo Unico si è parlato anche nel convegno nazionale “DLgs 81/08 Unico Testo Normativo su Salute e Sicurezza: aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro”, convegno che si è tenuto a Messina il 13 e 14 marzo 2009.
Nell’intervento “La gestione della sicurezza nei cantieri edili. Le principali novità introdotte dal Titolo IV del Testo Unico” si affrontano le novità del Capo I ("Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili") del Titolo IV del D.Lgs 81/2008.
 
Il Capo I infatti contiene “novità quali la nuova definizione del Responsabile dei lavori e i casi di designazione dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Nuova rispetto alla normativa precedente è anche la definizione di idoneità tecnico-professionale, ossia il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera; viene superata in tal modo la genericità del contenuto dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996”.
Altre novità, riguardano:
- il riconoscimento del ruolo rivestito dall'impresa affidataria nell'economia generale della sicurezza in cantiere;
- i “contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (orientato sempre più alla progettazione della sicurezza e meno alla valutazione dei rischi specifici delle imprese)” e del fascicolo dell'opera.
In particolare l'art. 100 comma 1 del decreto 81/2008 ha “finalmente cambiato la definizione di PSC che, negli ultimi dieci anni, aveva creato non poca confusione e aveva contribuito a non fare emergere la profonda differenza tra i piani di sicurezza, introdotti a carico delle imprese esecutrici, e il piano di sicurezza e coordinamento voluto dalla direttiva 92/57/CEE”.
L’intervento affronta nel dettaglio ogni novità in relazione sia alla normativa vigente sia alla normativa precedente al Testo Unico.
 
 
 
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