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Procedure per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro

Procedure per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

15/05/2018

Una deliberazione della giunta regionale umbra ha approvato la revisione di varie procedure ispettive di verifica e indagine.  Focus sulla procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro.

 
Perugia, 15 Mag – Ci sono molti datori di lavoro e di aziende che probabilmente sono convinti che nei propri ambiti lavorativi non accadranno mai infortuni gravi o mortali, ma, come abbiamo visto in molti nostri articoli, questi infortuni possono avvenire in qualunque momento, anche per errori umani o distrazioni.

Per questo motivo può essere utile non solo per gli operatori in materia di vigilanza, ma anche per le stesse aziende conoscere alcune modalità di indagine giudiziaria correlate all’accadimento di infortuni gravi o mortali.

Ricordiamo, a questo proposito - come ricordato nell’articolo “ Le indagini per gli infortuni e i modelli di organizzazione” - che la gestione degli infortuni da parte dei servizi di prevenzione è un “obbligo istituzionale di indagine degli infortuni gravi e mortali in quanto reati perseguibili d’ufficio”, al fine di:

  • individuare profili di responsabilità;
  • garantire il diritto del lavoratore infortunato della tutela sociale e legale;
  • avviare interventi di prevenzione per evitare infortuni analoghi”.

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Per approfondire ulteriormente il tema delle indagini giudiziarie ci soffermiamo oggi su una norma della Regione Umbria, la Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395 che approvato la revisione di alcune procedure tra cui quella riguardante lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro.

 

Procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio

La procedura stabilisce le modalità necessarie per:

  • “valutare gli infortuni sul lavoro di cui i Servizi PSAL vengono a conoscenza ai fini dellʼeventuale attivazione della relativa indagine;
  • incaricare il personale SPSAL dellʼindagine;
  • compiere le attività necessarie ai fini dell'indagine;
  • redigere gli atti relativi”.

In particolare la procedura si applica alle indagini per infortunio sul lavoro che “vengono attivate su delega dell'A.G.” (Autorità Giudiziaria) o “di iniziativa dei Servizi PSAL del Dipartimento di Prevenzione, comprese quelle conseguenti ad interventi in pronta disponibilità”. 

 

Dopo aver presentato una tabella relativa alla “matrice delle responsabilità”, la procedura si sofferma sulle modalità esecutive dell’indagine.

 

Modalità esecutive dell’indagine e valutazione

Si indica che l'informazione inerente l'infortunio “giunge al Servizio PSAL nellʼambito territoriale di competenza tramite le seguenti modalità:

  1. comunicazione scritta da parte di AG, Forze dellʼordine, INAIL, Pronto Soccorso ospedalieri e/o altri enti o soggetti;
  2. comunicazione telefonica in orario di servizio da parte di AG, Forze dellʼordine, Pronto Soccorso ospedalieri e/o altri enti o soggetti;
  3. attivazione telefonica in servizio di pronta disponibilità da parte di AG, Forze dellʼordine, Pronto Soccorso ospedalieri e/o altri enti o soggetti”.

Si segnala poi che le deleghe di indagine trasmesse dalla Procura della Repubblica vengono poste allʼattenzione del DRS (Dirigente Responsabile Servizio) che procede assegnando l’indagine e utilizzando la scheda Istruttoria (allegata alla procedura). Per le altre segnalazioni “lʼistruttoria ai fini della archiviazione o attivazione della indagine di iniziativa viene effettuata dal DRS o da altro soggetto da questi delegato (scheda allegato 1)”.

Questi alcuni criteri di valutazione:

  • “lʼindagine deve essere sempre attivata nei seguenti casi:
    • infortuni mortali;
    • infortuni con prognosi riservata o pericolo di vita;
    • infortuni con lesioni gravi/gravissime (prognosi iniziale > 40 giorni);
  • lʼindagine può essere attivata per gli infortuni in cui a prescindere dall'entità delle lesioni riportate, la modalità di accadimento o altri elementi possono far ipotizzare la sussistenza di violazioni della normativa di sicurezza e/o igiene del lavoro; sarà quindi cura del D.R.S. o suo delegato, valutare, caso per caso, l’opportunità di attivare l’indagine, anche in relazione ai carichi di lavoro del servizio;
  • l’indagine non deve essere attivata nel caso in cui in base alle informazioni a disposizione, emerge che lʼinfortunio è accaduto in un ambito che non è di competenza del Servizio PSAL (ad esempio, lʼ incidente stradale in itinere) o in caso di evidente accadimento accidentale (es. “mentre camminava metteva male un piede e cadeva”, ecc…..)”.

 

L’assegnazione e l’esecuzione dellʼindagine

La procedura indica che in caso di attivazione della indagine il Coordinatore TdP (Coordinatore dei Tecnici Prevenzione) in base ai carichi di lavoro, “assegna lʼattività di norma a due TdP, uno dei quali individuato come Responsabile dellʼIndagine, dandone comunicazione al DRS. In caso di infortunio per il quale è richiesto lʼintervento immediato, si attiverà il personale presente in servizio o in pronta disponibilità. Lʼassegnazione/attivazione viene registrata, da parte del Coordinatore, su apposito registro cartaceo o informatizzato”.

 

Il team di operatori individuati potrà poi richiedere, “in ragione della particolare complessità tecnica del caso, soprattutto in caso di infortuni mortali, la collaborazione di altre figure professionali, presenti allʼinterno del Servizio, informandone il TdP Coord. e DRS”.

 

Alcune indicazioni sull’indagine:

  • “le indagini delegate dovranno essere condotte con le modalità ed i tempi dettati dallʼAutorità Giudiziaria;
  • le indagini di iniziativa del Servizio dovranno essere avviate e concluse nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di assegnazione dell'incarico, fatti salvi casi di particolare complessità e/o quelli in cui il prolungamento dei tempi non è dipendente dal TdP (es.: attesa di documentazione richiesta, attesa di relazioni tecniche da parte di soggetti esterni, ecc.);
  • eventuali difficoltà tecniche od organizzative che impediscano al personale di concludere le indagini nei tempi indicati, dovranno essere tempestivamente comunicate al Coordinatore dei TdP e al DRS, concordando un ulteriore termine di conclusione dellʼindagine ed annotandolo sul registro;
  • “il TdP responsabile dellʼindagine è tenuto ad informare il Coordinatore TdP e il DRS dello stato di avanzamento delle indagini”.

 

Finalità delle indagini e attività

Si segnala poi che le attività di indagine sono finalizzate a:

  • “ricostruzione della dinamica dell'infortunio,
  • accertamento di eventuali reati previsti agli artt. 589 e 590 del c.p. per violazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro
  • individuazione dei relativi responsabili”.

E dovranno pertanto prevedere:

  • “Comunicazione preliminare della attivazione delle indagini alla Procura della Repubblica in caso di infortuni mortali, gravi o gravissimi (come da specifica richiesta della Procura della Repubblica di Perugia) anche tramite nota via fax;
  • Sopralluoghi sul luogo di accadimento, il primo dei quali nella immediatezza dei fatti e comunque il più tempestivamente possibile, al fine di intervenire in assenza di modifiche sostanziali dei luoghi e/o delle cose interessate e di evitare il protrarsi di eventuali condizioni di rischio ancora in essere. Nel corso del sopralluogo dovrà essere effettuata una attenta ricognizione dei luoghi di lavoro e degli ambienti, attrezzature, oggetti, sostanze chimiche coinvolti nell'infortunio o comunque ritenuti rilevanti ai fini conoscitivi, procedendo a tutti i rilievi ed accertamenti del caso (in particolare rilievi metrici, fotografici, filmati);
  • Sequestro probatorio o preventivo, a seconda dei casi, di eventuali luoghi di lavoro, macchine, impianti, attrezzature, ecc., ritenute rilevanti ai fini della conservazione/individuazione delle fonti di prova o della incolumità delle persone. Il sequestro verrà effettuato secondo le procedure previste dagli artt. 354 o 321 del c.p.p., contattando, di norma, il magistrato reperibile;
  • Identificazione dei testimoni e delle persone in grado di riferire sui fatti, nonché della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, secondo procedure dellʼart. 349 del c.p.p.;
  • Raccolta delle Sommarie Informazioni testimoniali:
    • delle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art. 351 c.p.p.;
    • della/e persona/e nei cui confronti vengono svolte le indagini, secondo procedure dellʼart 350 del c.p.p;
  • Acquisizione della documentazione ritenuta utile ai fini dello svolgimento dellʼindagine;
  • Richiesta di nomina di eventuali Consulenti Tecnici necessari allo svolgimento delle indagini, a norma dellʼart. 348 c.p.p., concordando con il P.M.;
  • Redazione del verbale di identificazione, di elezione del domicilio ed eventuale nomina del difensore per i soggetti gravati da Responsabilità correlate allʼevento”.

 

Digramma di flusso della procedura di indagine

 

Concludiamo sottolineando che al termine delle indagini, gli operatori dovranno darne comunicazione allʼ A.G. competente tramite “relazione a firma degli stessi, completa di allegati, informandone contestualmente il DRS ed il  Coordinatore TdP”.

Si segnala che eventuali “informative brevi”, con archiviazione degli allegati presso il servizio PSAL, “potranno essere concordate con le singole Procure di riferimento”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395 - Revisione delle procedure: “Verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08” - “Svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro” - “Gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL” - “Analisi del documento di valutazione del rischio”. Approvazione delle procedure “Indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale” - “Ricorso avverso il giudizio del medico competente (Art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”



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Rispondi Autore: Ugo Fabio Birelli - likes: 0
20/04/2022 (10:16:36)
interessate articolo.
Rispondi Autore: Joe - likes: 0
10/12/2023 (11:57:43)
Pongo un quesito. Se durante le indagini preliminari emergono reati a carico del DL differenti però da quelli in oggetto dell'indagine, l'organo di vigilanza emette anche per questi reati delle sanzioni?
Es. in conseguenza di un infortunio al lavoratore X sono stati acquisiti dall'organo di vigilanza per le indagini preliminari vari documenti dell'azienda. Dall'analisi della documentazione è emerso che il lavoratore YY (che nulla ha che fare con l'infortunio) non è stato inviato a visita medica periodica per idoneità alla mansione. In questo caso può essere contestata la violazione dell'art. 18 c.1 lett.G?

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