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Che cosa ci aspettiamo nel nuovo anno

La prima cosa che ci auguriamo per il 2022 riguarda la salute delle persone e che la pandemia Covid-19 esaurisca al più presto la sua azione di contagio. Il vaccino resta l’arma, gratuita, per proteggersi e non ammalarsi gravemente. Salute vuol dire anche lavoro affinché la ripresa economica prosegua per il bene di tutto il paese: una nuova chiusura non sarebbe più sopportabile.

In questo contesto difficile ci dobbiamo muovere anche per tutelare la sicurezza di tutti coloro che lavorano. L’anno appena passato ha segnalato un aumento degli infortuni sul lavoro in coincidenza con la ripresa economica. Non facciamo in modo che il lavoro che auspichiamo si traduca in più morti ed incidenti.

La media di tre morti al giorno, purtroppo, non è una novità. Da anni assistiamo, testimoni passivi e inerti, a questi morti che ogni anno le statistiche dell’INAIL presentano e restano cronaca di una giornata. Quest’anno, però, qualcosa è cambiato e sta cambiando. Grazie a media, social, stampa e televisione gli infortuni sul lavoro, specialmente quelli mortali, fanno notizia quasi tutti i giorni e l’attenzione sul fenomeno non è più un semplice fatto di cronaca ma denuncia un sistema che deve essere cambiato.

A fronte dell’evidenza di una situazione non più sostenibile il Governo è corso ai ripari. Non è facile intervenire con soluzioni urgenti ed immediate che risolvano il problema in un batter d’occhio. Il processo sarà lungo ma bisogna pur cominciare altrimenti non si arriva mai.

Bisogna dire con chiarezza che il sistema giuridico italiano, ormai noto come decreto legislativo 81/2008, rappresenta un alto livello di legislazione sui temi della salute e sicurezza. Che fare allora? Si tratta di rivedere la legge, nel suo complesso, per farla funzionare meglio. Ma questa revisione è lunga e complessa e quindi il Governo ha inteso procedere con modifiche immediate che consentano di migliorare il sistema.

Onestamente bisogna ammettere che non è sbagliato l’impianto del D. Lgs. 81/2008, che certamente deve essere revisionato ed aggiornato, ma è stata la sua applicazione a renderlo spesso una fonte di adempimenti formali e non sostanziali.

Per quanto riguarda la formazione, ad esempio, gli Accordi Stato-Regioni hanno privilegiato solo la realizzazione di aspetti cartacei e burocratici che poco o nulla hanno a che vedere con il processo formativo e con la salute e la sicurezza sul lavoro. Al fine di iniziare un processo innovativo e dare un segnale il Governo ha utilizzato lo strumento del decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale per introdurre alcune modifiche riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il Decreto 146 del 21 ottobre 2021 è stato convertito in legge il 15 dicembre 2021 con un maxi emendamento del Governo stesso che ha introdotto una ulteriore e significativa modifica al D. Lgs.81/2008.


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La nuova Legge 17 dicembre 2001, n.215 è entrata in vigore il 20 dicembre 2021. Alcuni aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro sono, quindi, già entrati in vigore mentre per altri la scadenza importante è quella del 30 giugno 2022.

La nuova legge modifica ed amplia le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Viene abrogato il comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 che prevedeva la vigilanza dell’Ispettorato solo nel settore edile ampliandone l’applicazione alle attività di tutti i settori. Ciò comporta l’immediata possibilità di vigilanza da parte dell’I.N.L. compresi nuovi provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, inclusa la sospensione dell’attività.

Cambiano, da subito, gli obblighi del preposto ed un aggiornamento immediato è importante poiché aumentano le sue responsabilità. Infatti, il preposto non deve limitarsi a vigilare e sovraintendere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ma deve intervenire per modificarne i comportamenti fino ad interrompere l’attività del lavoratore stesso. L’attività può essere interrotta dal preposto anche quando questi rilevi una inidoneità dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Una norma qualificante riguarda i contratti di appalto o di somministrazione. È immediatamente da applicare l’obbligo che riguarda i datori di lavoro delle aziende appaltatrici o subappaltatrici di indicare espressamente al datore di lavoro committente i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto.

Rientra tra le competenze immediate del datore di lavoro o del dirigente individuare il preposto affinché possa effettuare le attività di vigilanza sui lavoratori. Bisognerà invece aspettare i rinnovi o le modifiche ai singoli contratti di lavoro perché ai preposti possa essere erogata una indennità spettante per lo svolgimento di questo ruolo (la contrattazione collettiva la potrà prevedere).

Un provvedimento importante riguarda la scuola ed in modo specifico i Dirigenti Scolastici, con riferimento all’esenzione dalla responsabilità civile, amministrativa e penale sugli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici. Una novità significativa riguarda il Documento della Valutazione dei Rischi che deve essere redatto a quattro mani: dal Dirigente scolastico e dal datore di lavoro dell’amministrazione proprietaria dell’immobile o dei servizi di manutenzione. La redazione del DVR, però, deve attendere in quanto le modalità relative alla valutazione congiunta devono essere oggetto di un apposito decreto da parte del Ministro dell’Istruzione sentita la Conferenza Stato-Città (non si tratta della nota Conferenza Stato-Regioni ma, in questo caso, della Conferenza Stato-Autonomie locali).

Le novità più importanti che riguardano la formazione sono invece rimandate di sei mesi. La nuova legge 17 dicembre 2001, n.215, modificando l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, non ricorre ai consueti termini di promulgazione di un decreto ministeriale entro un certo periodo di tempo. In questo caso si adotta una forma perentoria fissando una data: il 30 giugno 2022. Allo stesso tempo non viene previsto un decreto o un soggetto ministeriale-governativo ma, viene richiamata la responsabilità della Conferenza Stato-Regioni che deve – entro la data indicata - adottare un Accordo.

La legge traccia le indicazioni di questo nuovo Accordo che deve:

  1. Accorpare, rivedere e modificare gli attuali Accordi. Si tratta, nella sostanza di abolire gli attuali sei differenti Accordi sostituendoli con un solo Accordo che ne unifichi gli aspetti generali e ne definisca solo la specificità.
    A dire il vero per fare ciò non serviva una legge e l’iniziativa poteva essere presa dalla stessa Conferenza. In modo particolare potevano essere le Regioni stesse a promuovere tale intesa ma abbiamo assistito per lungo tempo all’assenza delle Regioni che, auspichiamo, possano riprendere l’attività con autorevolezza focalizzandosi sulla sostanza delle cose da fare più che sugli aspetti formali.
  2. Individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
    Si tratta di una questione fondamentale da decenni reclamata da tutti i soggetti più responsabili ed attenti al ruolo del datore di lavoro che, speriamo, non si traduca in un semplicistico adempimento formale per il possesso di un pezzo di carta ma determini una vera e propria presa di coscienza. La formazione del vertice aziendale punta a far comprendere a pieno ai datori di lavoro l’importanza della salute e sicurezza come pilastro dell’attività imprenditoriale. È quindi questa la novità formativa più importante.
  3. Individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi.
    Viene di fatto riconosciuto che il sistema attuale delle verifiche finali non funziona. Inoltre, il sistema che verrà delineato deve essere obbligatorio per tutti i partecipanti e per ogni tipo di corsi di formazione.
  4. Individuare le modalità di verifica nei corsi di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
    Si introduce una novità in quanto la verifica finale, dapprima sin con le lacune evidenziate, viene prevista anche per i corsi di aggiornamento.
  5. Individuare le modalità di verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
    Si tratta di un aspetto fondamentale in quanto si introduce il termine di verifica e di efficacia che deve essere attuata dopo la formazione all’interno dell’ambiente di lavoro e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Una ulteriore attenzione alla formazione dei preposti è prevista dalla legge che dovrà trovare applicazione nel nuovo Accordo per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico. Due le indicazioni principali: da un lato l’aggiornamento dovrà essere ripetuto ogni due anni e non cinque come prevede l’attuale accordo. Un aspetto senza dubbio innovativo che dovrebbe far riflettere nel contesto dei differenti accodi laddove l’aggiornamento è previsto a livello quinquennale. Altra novità indicata dalla legge e non lasciata alla definizione dell’Accordo specifica come le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza. Ciò solleva sicuramente qualche riflessione, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti che, in tutti gli Accordi sono, da tempo, sempre stati ammessi tramite la formazione in modalità e-Learning.

Entra in vigore, immediatamente, il nuovo sistema di addestramento. La Legge definisce con precisione come deve essere effettuato l’addestramento. Tale formulazione non mette in discussione la definizione dell’addestramento di cui al comma cc) dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 ma piuttosto, nell’assenza di qualsiasi indicazione mancante alla sezione IV (Informazione, formazione, addestramento), aggiunge un minimo di metodologia per l’effettuazione dell’aggiornamento stesso. Resta inteso che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, ma si precisa che lo stesso consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Ed inoltre l'addestramento consiste nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Una chiarezza che tende a separare l’addestramento dalle esercitazioni pratiche previste per alcune tipologie di corsi. Sulle attrezzature, ad esempio, le ore pratiche non sono da confondere con l’addestramento che dovrà essere svolto successivamente ai corsi e con le attrezzature in possesso dell’azienda. Infatti, gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato e non sono più parte del registro di uno specifico corso di formazione.

Da segnalare, infine, un atto interno del Ministero del lavoro che avrà, sicuramente, ripercussioni a livello amministrativo ed organizzativo sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta dell’organizzazione interna del Ministero stesso. Attualmente esiste la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che segue il tema sicurezza tramite la Divisione III, tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro (quella diretta per lunghi anni dall’avv. Lorenzo Fantini, attuale direttore dei Quaderni della Sicurezza AiFOS). Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato (G.U. 8.10.2021) il regolamento concernente alcune modifiche all’organizzazione del Ministero del Lavoro. Si introduce, per la prima volta, una specifica “Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” con a capo un Direttore generale e tre dirigenti che rispondono all’articolazione di tre uffici per svolgere le funzioni inerenti alla salute e sicurezza del lavoro. Recentemente è stato nominato come Direttore Generale della nuova direzione il dott. Gennaro Gaddi a cui va il nostro augurio di buon lavoro, per le importanti sfide che attendo la nostra materia.

Rocco Vitale


Fonte: Aifos




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