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Il nuovo testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità?

Il nuovo testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

12/04/2019

Pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella versione di aprile 2019. Le modifiche in materia di DPI e le nuove norme e interpelli inseriti.

Brescia, 12 Apr – Malgrado l’assenza di modifiche sostanziali, la normativa italiana in materia di sicurezza - con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” –  continua, tuttavia, ad avere piccoli cambiamenti, modifiche e integrazioni. Modifiche correlate al coordinamento con altre normative, ad esempio di adeguamento alla normativa europea, o integrazioni con interpelli, circolari, norme che forniscono indirizzi applicativi o completano e arricchiscono il quadro applicativo del Testo Unico.

 

Nell’articolo ci soffermiamo su:



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Dispositivi di Protezione Individuale
Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Il testo coordinato nella versione di aprile 2019

Come abbiamo più volte ricordato in altri articoli, con l’intento di aiutare organismi di vigilanza, enti, operatori e aziende a conoscere e applicare correttamente il Testo Unico, dal 2009 due ingegneri degli ispettorati territoriali del lavoro di Pavia e Verona elaborano un Testo Unico aggiornato, ricco di collegamento ipertestuali e corredato di tutte le norme - decreti, leggi, circolari, interpelli – necessarie. Necessarie a favorire il raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. 81/2008 che all’articolo 1 indica voler garantire “l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.

 

A questo proposito è stato recentemente elaborato il nuovo “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato ( ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore ( ITL Pavia), nella versione di aprile 2019.

 

 

Segnaliamo, come sempre, che, malgrado l’utilità di questo lavoro, il testo presentato “non riveste carattere di ufficialità”: “le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa” oppure su alcuni siti, ad esempio dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normattiva. E si indica che le considerazioni esposte nel documento, ad esempio riguardo ad alcuni commenti e note al testo, “sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza”.

 

Le novità del decreto 81/2008

Nell’aggiornamento di aprile 2019 sono stati, ad esempio, modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del D.Lgs. 81/2008 gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (entrato in vigore il 12 marzo 2019).

 

Riprendiamo a questo proposito i due articoli modificati:

 

Articolo 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

(…)

 

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

 

Inoltre nel compendio di normative in materia di sicurezza e salute, prodotto dai due ingegneri con il sostegno di ILA (Ispettori del lavoro associati), è stato inserito anche il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato (anche nel titolo del decreto) dal già citato D.Lgs. 17/2019.

 

Le nuove norme inserite

È stato inserito il nuovo Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

Decreto che ha apportato varie modifiche alla normativa precedente in un ambito, quello  legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che risulta essere tra quelli con elevato impatto di infortuni mortali.

PuntoSicuro ne ha parlato nell’articolo “ Sicurezza nelle attività di posa segnaletica stradale: le novità”.

 

È stato poi sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il DecretoDirettoriale n. 8 del 25 febbraio 2019Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche” di cui all’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008.

 

E, sempre in tema di verifiche periodiche, è stato aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 4 marzo 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

 

I nuovi interpelli del 2019

Infine segnaliamo che nel compendio normativo, nella versione di aprile 2019, sono stati inseriti anche i tre primi interpelli del 2019:

  • Interpello n. 1 del 31/01/2019: Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali
  • Interpello n. 2 del 15/02/2019: Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
  • Interpello n. 3 del 20/03/2019: Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento.

 

Concludiamo ricordando che nella versione di febbraio 2019 era stata inserita anche la Nota INL del 05 febbraio 2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ITL Pavia), versione aprile 2019  (formato PDF, 14,08 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

 

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



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Rispondi Autore: Jessica Coricaza Rivas - likes: 0
14/04/2019 (23:53:15)
E stato interessante sapere come usare delle protezione sul lavoro.
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 1
17/04/2019 (11:06:14)
Mentre va ai due colleghi il mio perenne plauso ed apprezzamento per la qualità e costanza con cui procedono nel loro impegno "editoriale", non posso esimermi dal sottolineare che anche nell'edizione 2019 della programmazione dell'attività ispettiva dell'INL, si dedicano appena una pagina e mezza sulle 18 totali ai temi della vigilanza tecnica (salute e sicurezza) e con ben altro livello di dettaglio.

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