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Due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81/2008

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

27/11/2012

In merito alla procedura d'infrazione 2010/4227 la Commissione europea invita l’Italia a prendere le disposizioni necessarie per modificare due aspetti relativi alla sicurezza: deresponsabilizzazione del datore di lavoro e proroghe per le nuove imprese.

Bruxelles, 27 Nov. – “In applicazione dell’articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato, entro due mesi dal ricevimento del medesimo”.
Si conclude in questo modo il “Parere motivato” indirizzato il 21 novembre 2012 al nostro paese per non conformità dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
 
Si tratta della risposta all’ampia nota - redatta dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e inviata l'8 Dicembre 2011 - per convincere la Commissione Europea ad archiviare la procedura d'infrazione 2010/4227.
Procedura di infrazione che era stata sollevata dopo la denuncia di Marco Bazzoni, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con un’adeguata competenza in materia di normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  Competenza che lo aveva portato a segnalare aspetti critici e carenze normative del Testo Unico sulla sicurezza, specialmente in relazione ai cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto “ decreto correttivo”.
 
Se la procedura di infrazione riguardava sei ipotesi di inosservanze della direttiva 89/391/CEE, la Commissione - come indicato nella lettera inviata a Marco Bazzoni il 23 novembre 2012 - ha deciso di mantenere nel parere motivato,  in seguito all'analisi dettagliata di tutti gli elementi a sua disposizione, solo i due punti seguenti:
- deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE);
- proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un'impresa esistente (violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE)”.
 
Mentre gli altri quattro punti, inclusi nella lettera di costituzione in mora, non vengono più portati avanti dopo la risposta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Queste le motivazioni evidenziate nella lettera inviata a Marco Bazzoni:
 
- “esonero dall'obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (possibile violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE). Dall'analisi congiunta dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (nel seguito «Testo Unico-TU ») e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del TU risulta che l'obbligo di valutare tutti i rischi e di stabilire il rispettivo documento (obbligo di documentazione previsto esplicitamente dalla direttiva), non può essere delegato e che in tutti i casi si deve redigere un documento scritto in conformità alla direttiva 89/391/CEE. Questa interpretazione è d'altro canto confermato dalla decisione della Suprema Corte italiana nella causa Cass. Pen. 23968/2011, cui le autorità italiane hanno fatto riferimento nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora: ‘Il datore di lavoro, anche delle imprese sino a dieci dipendenti, non è esonerato dal redigere e documentare formalmente, sia pure nella forma semplificata e con le sole modalità di autocertificazione, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori’;
 
- differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro (possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE): dall'analisi della versione modificata dell'articolo 28 del TU nonché della risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora risulta che l'obbligo per il datore di lavoro, previsto nella direttiva 89/391/CEE, di valutare tutti i rischi cui i lavoratori sono esposti, compresi i rischi di stress da lavoro, è ormai in vigore nell'ordinamento giuridico italiano ed è obbligatorio in tutti i casi;
 
- differimento dell'entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato e della protezione civile (possibile violazione dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE). Nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora le autorità italiane fanno riferimento al decreto ministeriale del 13 aprile 2011 che prevede l'applicazione della legislazione nazionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a queste categorie di persone, il che è quindi conforme alla direttiva 89/391/CEE;
 
- disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994. Le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione del DPR n. 151 del 1° agosto 2011. L'analisi di questo DPR unitamente all'analisi della legge 14/2012 e del decreto ministeriale adottato il 16 marzo 2012, indica che le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994, devono rispettare le disposizioni minime in materia di prevenzione degli incendi conformemente alla direttiva 89/391/CEE”.


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Dunque l’infrazione non è stata archiviata, ma è stata soltanto “ridotta” nelle contestazioni ai primi due punti esposti. Il primo è relativo alla deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega ed è riconducibile alla cosiddetta norma salva-manager, norma introdotta dal D.Lgs. 106/2009, anche se “depotenziata” rispetto alla prima versione proposta.
Il secondo punto riguarda la proroga dei termini impartiti per la redazione dei documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti. Una proroga che, secondo quanto indicato da Bazzoni, può esporre le aziende e i lavoratori a rischi eccessivi: “ci sono molte aziende in Italia che fanno lavorazioni pericolose”, e non è accettabile “permettergli di non valutare i rischi per 90 giorni”.
 
Se lo Stato Italiano non modificherà il D.Lgs. 81/2008 entro due mesi, ponendo fine all'infrazione, la Commissione potrà ricorrere alla Corte di Giustizia Europea e il nostro paese rischierà sanzioni pesanti.
Tutto questo mentre continuano le critiche ad alcuni articoli del Disegno di Legge del Governo recante nuove misure di semplificazione per cittadini e imprese; disegno di Legge che contiene un intero capitolo dedicato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 
Il messaggio della Commissione europea sembra chiaro, malgrado la crisi economica, malgrado le resistenze e le difficoltà nell’adempiere ad alcuni adempimenti normativi, non ci possono essere arretramenti sul diritto alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: giorgio gallo - likes: 0
27/11/2012 (06:14:19)
E sarebbe esperto colui che identifica l'rls quale "responsabile per la sicurezza dei lavoratori"?
Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
27/11/2012 (07:21:01)
Siamo alle solite... purtroppo credo che l'Italia non si adeguerà nei tempi richiesti, nonostante le modifiche da applicare non siano così difficili ma, vivendo nel paese più "burocraticamente lento" al mondo, non riesco a credere che riusciremo ad evitare questa sanzione. Altri soldi che dovremo sborsare noi poveri cittadini onesti, come al solito... ma spero che stavolta il governo possa contraddirmi
Rispondi Autore: Marco Moppi - likes: 0
27/11/2012 (08:49:32)
Per l'ennesima volta vedo tradurre l'acronimo RLS con "RESPONSABILE dei lavoratori per la sicurezza"! E basta!
Rispondi Autore: Tiziano Menduto - likes: 0
27/11/2012 (09:08:22)
Errare è umano, perseverare è diabolico. E' vero, ma chiedo venia. E' stata riutilizzata la stessa locuzione errata usata in un precedente articolo su Marco Bazzoni. Era rimasta nella penna/tastiera...
Rispondi Autore: andrea saccardo - likes: 0
27/11/2012 (09:26:49)
Valutare i rischi e predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione NON è redigere il documento di valutazione dei rischi.

Nel D.Lgs. 81/08 è chiaramente stabilito che la valutazione dei rischi va fatta immediatamente mentre per la redazione dei relativi documenti è previsto il termine di 90 o 30 giorni secondo i casi.

Se si applicasse la normativa in maniera puntuale, la sicurezza dei lavoratori sarebbe comunque garantita perchè il processo di valutazione dei rischi è cosa ben diversa dalla redazione dei relativi documenti (comunque importanti e necessari).
Rispondi Autore: Nunziatina Busacca - likes: 0
27/11/2012 (10:04:08)
Il Datore di Lavoro non dever essere mai deresponsabilizzato, è troppo facile andare a delegare, perchè a volte le deleghe, vengono fatte solo per scaricare le responsabilità e in molti casi il delegato non ha la possibilità di applicare la normativa oppure a persone molto superficiali e in questo caso si gioca con la vita dei lavoratori.
Rispondi Autore: Sergio Tedeschi - likes: 0
27/11/2012 (10:39:48)
La "R" di R.L.S. sta per Rappresentante (in quanto eletto dai lavoratori) e non come Responsabile.
Rispondi Autore: Paolo Picinelli - likes: 0
27/11/2012 (16:05:47)
Io credo che, secondo il D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro sia una figura Responsabile, ma in realtà "poco responsabilizzata". Prova ne è il fatto che la legge gli riconosce la possibilità di non effettuare per sé alcun tipo di formazione in materia di sicurezza. Basta che egli nomini un R.S.P.P. Non Datore di Lavoro - e attribuisca ad altri il ruolo di Resp. Primo Soccorso e Prev. Incendi, ed il gioco è fatto.
E' qui il vero peccato originale della normativa.
Rispondi Autore: alessio giovanni barbera - likes: 0
01/12/2012 (07:48:23)
adeguarsi formalmente alla redazione di un documento non garantisce la sicurezza
le non conformità vengono elencate in modo più o meno puntuale e permangono
non vedo vantaggi per la sicurezza dei lavoratori nel mero adempimento formale
meglio avrebbe speso il suo tempo la commissione nel raccomandare l'adeguamento effettivo e lo sviluppo di attività ispettive preventive, non solo successive agli infortuni
agb
Rispondi Autore: Antonella di dato - likes: 0
01/12/2012 (08:21:41)
Mi sembra che la polemica puntigliosa sia superflua siamo maggiorenni e tutti possono sbagliare.
Piuttosto aiuterei bazzoni a definire altre modifiche al titolo I e alle parti del dl81 dove l'Italia già prende sanzioni e dove necessitano correzioni di forme legislative.
Bazzoni e un bravo ragazzo anzi un bravo RLS che fa del suo meglio nel limite delle sue conoscenze di "rappresentante" aziendale prima e parlamentare ora.
Passiamo ai fatti:
Cosa c'è nel titolo I da correggere oltre alle questioni riportate?
Sul titolo IV c'è di tutto e di più
Che possiamo fare per contribuire a fare i correttivi??
Rispondi Autore: alessio giovanni barbera - likes: 0
01/12/2012 (08:41:34)
non vedo cosa si possa dire, la legge c'è, semplicemente il ddl sa perfettamente che nessuno controllerà perchè gli odv intervegono solamente dopo un infortunio grave. fa come qualche viaggiatore che valuta che una/due multe all'anno sul tram gli costano meno che pagare il biglietto tutti i giorni
riguardo all'On Bazzoni sarà pure un bravo ragazzo ma se fa perdere tempo alla commissione europea su queste stupidaggini forse un aiuto era meglio lo chiedesse lui prima di scrivere, visto che è maggiorenne
Rispondi Autore: PAG - likes: 0
01/12/2012 (09:39:03)
anch'io non entro i polemica sulla R ma putroppo è sintomatico, se anche gli esperti tendono a confondersi figuriamoci i non esperti. in ogni caso ci sono 2 strade da percorrere, 1ma introdurre nella conf. stato regioni la formazione obbligatoria di 16 ore al pari di quella dei dirigenti per i datori. 2da non consentire le deleghe da CDA a datori ma il datore è sempre l'AD o il legale rappresentante della società e ciò che può delegare sono solo obblighi relativi ai controlli operativi e non decisionali o di nomina.
Rispondi Autore: Luigi Bognolo - likes: 0
01/12/2012 (17:03:09)
qualcuno mi sa dire con certezza se le visite mediche previste oltre essere a cura e spese del datore di lavoro devono essere svolte durante l' orario di lavoro ?
Rispondi Autore: Franco Verrengia ( Servizio Prevenzione e Protezione - FIAT AUTO ) - likes: 0
03/12/2012 (15:05:25)
Salve a tutti, ho avuto modo di leggere vari commenti, ma vorrei essere sicuro se le persone che hanno postato fossero degli addetti ai lavori, in quanto ci sono delle inesattezze di base, e forse anche della cattiva conoscenza della normativa vigente.
In Primis mi permetto di rispondere in merito alla deresponsabilizzazione del DDl, il quale ricordo che come è previsto dal Dlgs.81/08 è: " Persona titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha responsabilità dell’organizzazione dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa."
Per seconda cosa il DDl può effettuare delega di funzione ai propri dirigenti, secondo gli articoli 17 e 18 del Dlgs. 81 ad eccezione della nomina del RSPP e del DVR, per cui, resta il solo e l'unico responsabile di tutta l'organizzazione per quanto riguarda la salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, su cui ricadono responsabilità penali ed amministrative.
Terzo, in merito alla visite mediche, è come già detto a carico del DDL, il quale ha la responsabiiltà, dopo aver aver nominato il MC, di prevedere secondo la caratteristica dell'azienda, prevedere la sorveglianza sanitaria, lugicamente se in azioenda esiste un presidio medico, di solito il MC convoca i lavoratori ed effettua le visite periodiche, in caso contrario si appoggerà allo studio medico del MC, con il quale concorderà gli orari di visità, con i lavoratori, che ricordo non possono rifiutare la sorveglianza sanitaria predisposta dal DDL e dal MC.
Rispondi Autore: Luigi Bognolo - likes: 0
03/12/2012 (21:17:08)
per Franco, ancora una volta non ho avuto il chiarimento che cerco, io ho solo chiesto se il lavoratore (che è obbligato a sottoporsi alla visita medica) deve farlo in orario di lavoro o in orario di lavoro straordinario?
Rispondi Autore: Franco Verrengia ( Servizio Prevenzione e Protezione ) FIAT AUTO - likes: 0
04/12/2012 (08:42:54)
Ciao Luigi, la normativa non indica le se il lavoratore, che deve sottoporsi a sorveglianza sanitaria, deve farlo durante l'orario di lavoro, ma se leggi attentamente l'art. 39 comma 4, cita " Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie
per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia" in pratica il DDL sosterrà le spese necessarie per effettuare la Sorveglianza Sanitaria ai suoi dipendenti, e lo stesso potrà disporre la sorveglianza presso la propria azienda ( in orario di lavoro) se ha a disposizione una sala medica, eviterà ulteriori costi a suo carico, in caso contrario,concordarderà con il MC di effettuare la Sorveglianza Sanitaria presso il suo studio, i cui costi saranno a carico del DDL, ( di solito questi accordi vanno presi all'atto della nomina con il MC). In aziende più grandi di solito esiste il presidio con locali adibiti a Sale Mediche / Primo Soccorso. Spero di averti dato una risposta soddisfacente, e ti auguro Buon Lavoro
Rispondi Autore: Luigi Bognolo - likes: 0
04/12/2012 (18:42:29)
ringrazio Franco per l'informazione e l' interessamento, il problema è che i lavoratori non intendono a presentarsi alla visita medica fuori dell' orario di lavoro e come tu affermi la normativa obbliga il lavoratore a sottoporsi alla visita ma non è chiara come era nella precedente 626
grazie
Rispondi Autore: Franco Verrengia ( Servizio Prevenzione e Protezione ) FIAT AUTO - likes: 0
05/12/2012 (08:12:40)
Per Luigi, vorrei capirne di più del tuo caso, e come si articolano le difficoltà sia da parte dei lavoratori che da parte del DDl, inoltre vorrei capire che ruolo svolgi nell'ambito dell'organizzazione del DDL. Fammi capire in che modo posso discutere direttamente con te, e darti una mano, evitando questo canale.
A presto Franco
Rispondi Autore: Luigi Bognolo - likes: 0
05/12/2012 (18:35:38)
per Franco, io lavoro in una azienda di tpl a venezia sono un Rls e rappresento circa 3000 lavoratori
il mio compito è animare la sicurezza in sintonia con l' rspp aziendale
grazie
Rispondi Autore: Franco Verrengia ( Servizio Prevenzione e Protezione ) FIAT AUTO - likes: 0
06/12/2012 (08:11:25)
Ciao Luigi, il tuo ruolo è molto importante nell'organizzazione di una azienda, ma per animare e tenere viva la sicurezza, non basta rivolgersi all'RSPP, devi rivolgerti anche al DDL. Non mi sembra corretto aggiungere altri commenti, anche nel rispetto del collega che assolve al ruolo di RSPP nella tua azienda. Ti auguro Buon Lavoro
Franco
Rispondi Autore: Luigi Bognolo - likes: 0
09/12/2012 (16:33:39)
per Franco,rose mi sono spiegato male con l'affermazione in sintonia con l' rspp intendo che siamo figure che cercano la Sicurezza in azienda poi è normale che mi rivolgo al ddl è lui il responsabile della sicurezza
grazie e saluti
Rispondi Autore: Andrea vessato - likes: 0
28/09/2013 (13:43:12)
Ma perché non cambiamo Paese ? È inconcepibile che chi crei lavoro debba essere sanzionato come se fosse un delinquente, è una anomalia se la norma non si ammorbidisce nessuno darà più lavoro a nessuno in Italia, siamo al collasso

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