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COVID-19: è da preferire la formazione in presenza o a distanza?

COVID-19: è da preferire la formazione in presenza o a distanza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

24/11/2020

Una nota della Regione Piemonte indica che è opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza. L’utilizzo della videoconferenza e la gestione di un’aula virtuale.

Torino, 24 Nov – La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra “gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza”. Era questo l’incipit di un documento prodotto alla fine del 2016 dalla Regione Piemonte sulla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Cosa succede tuttavia quando ci si trova nel pieno di un’emergenza sanitaria correlata ad un rischio biologico? Questo “strumento di notevole efficacia” come può essere ancora utilizzato quando ci sono necessità di distanziamento sociale? E se la formazione in presenza è possibile, alla luce di quanto contenuto nel DPCM 3 novembre 2020, è comunque auspicabile o, laddove possibile, è meglio optare per forme di formazione a distanza?

 

A rispondere a queste domande è sempre la Regione Piemonte, che in questi anni ha prodotto diversi documenti e indicazioni in materia di formazione alla sicurezza, con una recente nota del 18 novembre 2020 indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e ai Direttori degli SPreSAL della regione.

 

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

La Regione Piemonte e l’opportunità di optare per la formazione a distanza

Partiamo dunque dalla nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020 della Direzione Sanità e Welfare, Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte che ha in oggetto: “Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

 

La nota, come tra l’altro già ricordato in un nostro precedente articolo, segnala che il DPCM 3 novembre 2020 all'art. 1 comma 9 lettera s) dispone che "Sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS­CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

E dunque alla luce di questa affermazione “tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate”.

 

Tuttavia – continua la nota regionale – “a seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 , si ritiene opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza”.

 

Si ricorda - continua la nota - che per la modalità di erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza il quadro normativo attualmente vigente “prevede due modalità:

  • “la formazione in presenza;
  • la formazione in modalità e-learning (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell'Accordo 128 del 7 luglio 2016). La videolezione in modalità sincrona viene peraltro richiamata quale modalità di erogazione della formazione e-learning all'interno dell'Allegato II, paragrafo D, dell'Accordo 128 del 7 luglio 2016”.

 

La videoconferenza per le parti teoriche della formazione alla sicurezza

La nota si sofferma poi sulla formazione in videoconferenza.

 

La formazione in videoconferenza sincrona, “che può essere definita come un evento formativo in modalità sincrona”, prevede la “copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite più postazioni remote (pc o tablet), connesse ad una piattaforma multimediale di comunicazione” e “costituisce una modalità formativa intermedia tra la formazione in presenza e la formazione in e-learning”.

 

E, come peraltro già indicato con la nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020, il documento segnala che in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - “nonostante l'assenza di una specifica normativa di riferimento” – si ritiene che “i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi equiparati alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

 

Si ricorda tuttavia che “nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l'interazione in presenza con il docente, la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per le parti teoriche”.

In ogni caso, “concesso che i soggetti formatori dei corsi in video conferenza siano quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e degli Accordi Stato Regioni per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da tenere in presenza, occorre tenere presente che la gestione di un'aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d'aula in presenza”.

 

Ad esempio per erogare questa tipologia di formazione i soggetti formatori “dovranno attivare procedure per la gestione delle modalità di accesso e di tracciamento delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento e della gestione dei materiali didattici”.

 

Pertanto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, “si raccomanda l’erogazione delle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza in videoconferenza, a condizione che siano rispettati da parte dei soggetti formatori determinati requisiti di carattere gestionale e tecnologico necessari per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere sempre individuale”. E i soggetti erogatori, “su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi”.

 

Si sottolinea e ribadisce, infine, che la modalità di formazione a distanza in videoconferenza “non si applica ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso)”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che PuntoSicuro ha pubblicato nelle scorse settimana un intervista a Rocco Vitale (AiFOS) – “ COVID-19 e formazione: mantenere l’equiparazione videoconferenza-aula” – sulla richiesta di mantenere l’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza anche dopo la fine dell’emergenza COVID-19.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, “ Nota prot. 37998/A1409B del 18 novembre 2020”, oggetto: “Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro” (formato PDF, 1.09 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

 

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Rispondi Autore: antonio - likes: 0
24/11/2020 (08:17:02)
La formazione a distanza, in modalità sincrona...
Ci si dimentica spesso purtroppo che nel paese esistono situazioni che molti non considerano ... Non sempre i discenti sono lavoratori che potrebbero partecipare a questo tipo di formazione e purtroppo a molti questi non interessa ... ciò che conta è essere seduto comodamente a casa a fare i formatori senza rendersi conto di quello che è il
mondo reale ... e chissà perché sono proprio costoro che poi le pensano ...
La prima cosa da fare quando al mattino si aprono gli occhi è attivare il cervello ...
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 1
24/11/2020 (11:29:02)
Come ,non condividere le parole scritte da Antonio ,che ha commentato prima di me .....come per altri settori , da parti di tanti , si stà sfruttando questa emergenza !
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
24/11/2020 (16:08:23)
Chiedo agli "esperti" più di me ed ai Medici Competenti che ci leggono, se possa essere "possibile" una Formazione in Presenza (per l'efficacia che sappiamo e in questo particolare periodo critico di pandemia che si protrarrà presumibilmente per tutto il 2021) ove "tutti" i partecipanti presentino l'esito positivo del tampone, compreso il Docente, uso di mascherina per tutte le 8 ore, lavaggio delle mani negli intervalli e distanza dei tavoli di minimo 2 metri. Grazie
Autore: ANTONIO CATANIA
24/11/2020 (16:36:18)
certo che non solo è possibile ma è proprpio ciò che abbiamo fatto dal 9 di ottobre fino al 14 di novembre in aule dove la distanza "MINIMA" era di 2 metri dove ogni discente si accomodava sempre al suo posto mascherina sempre indossata correttamente.Se così non fosse stato possibile secondo te si sarebbe consentita la formazione in presenza dai DPCM che lo avevano previsto?
Le regole esistono e vanno rispettate se poi qualcuno non sa farle rispettare allora è meglio che pensi ad un altro lavoro ...
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
24/11/2020 (16:12:45)
Scusate: "ESITO NEGATIVO" del tampone
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0
24/11/2020 (17:03:58)
Caro Antonio Catania, forse mi sfugge qualcosa: mi puoi inviare il DPCM cui fai riferimento? Grazie doner.747747@gmail.com
Autore: Antonio
24/11/2020 (18:59:07)
strano che ti sia sfuggito .... leggiti i DPCM ultimi e leggili tutti e poi ti risponderai da solo ... tu saresti un formatore? lo chiedo per un amico ...
DPCM 03/11/2020 art 9 lettera S ...
e leggilo tutto altrimenti potrebbe sfuggirti qualcosa ...
Rispondi Autore: ALESSANDRO CAFIERO - likes: 0
26/11/2020 (19:54:05)
Per la formazione alla sicurezza è concessa l'attività in presenza, pur raccomandando la modalità a distanza.
Ora l'e-learning presenta molti difetti nella capacità di efficace apprendimento per tutti i limiti che presenta. Ma, come si dice, è meglio di niente.
Tuttavia mi sembra incongruente ciò che afferma la Regione Piemonte.
Se un'azienda rispetta i protocolli, compresa la specifica che riguarda proprio i corsi di formazione, può scegliere o meno se fare i corsi per la sicurezza in presenza ma non può essere obbligata a farli in FAD.
Tra l'altro una contraddizione che emerge è questa: se fa testo il protocollo e quindi se posso fare i corsi per la sicurezza perché non posso fare le altre tipologie?
Mah, misteri italiani,....

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