Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coronavirus-Covid19

04/10/2021

Un esempio di istruzioni operative per la gestione delle verifiche del possesso del certificato verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro. I compiti, le responsabilità e le modalità operative di controllo.

In merito all’obbligo di green pass nell’ambito lavorativo privato, il   decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 indica (comma 5, articolo 3) che i datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche” - relative all’obbligo “di possedere e di esibire” la certificazione verde COVID-19 – “anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi”.

 

Per far conoscere modelli ed esempi delle modalità operative, come richiamate dal DL 127/2021, ci soffermiamo oggi su un documento, dal titolo “Istruzioni operative 0717_9. Gestione verifiche possesso certificato verde cd. green pass per accesso luoghi di lavoro” elaborato dal Dott. Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente).

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


Pubblicità
Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia - 30 minuti
Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

 

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

 

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • “lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

 

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

 

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

 

Riprendiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA - MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

 

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle indicazioni operative presenti nel documento:

  1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
  2. IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code
  3. L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:
    • validità della certificazione verde (Green Pass);
    • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
  1. Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

 

Continuiamo con le indicazioni operative:

  1. “IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
    • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
    • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
    • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
    • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
    • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  1. IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  2. IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  3. IC al controllo comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  4. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • “IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura”.

 

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

    • “sono/non sono vaccinati;
    • se possono vaccinarsi e/o perché no;
    • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
    • motivazioni legate alla propria scelta”.

 

Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta gli ulteriori passi della procedura descritta, approfondimenti e note. Alla procedura è allegato un ulteriore documento con alcuni elementi informativi su virus e COVID-19.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

“Istruzioni operative 0717_9. Gestione verifiche possesso certificato verde cd. green pass per accesso luoghi di lavoro”, documento e allegato elaborati e predisposti dal Dott. Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/10/2021 (13:15:42)
Devo dire, per quel conta, che non sono d'accordo sul coinvolgimento,, quali incaricati dei controlli Green Pass, del personale della funzione HSE/SPP per non distrarlo dai loro compiti così come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 vista l'esigenza dei controlli si ritiene a cadenza quotidiana.
HSE e SPP hanno altro da curare che dedicarsi ad attività di portierato evoluto.
Rispondi Autore: ANTONIO - likes: 0
14/12/2021 (12:43:22)
Il SPP svolge, assieme al medico competente, un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Questa figura incarna una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze lavoro in equipe. Quindi l’attività del Servizio, pur non essendo i suoi componenti destinatari in prima persona di obblighi sanzionati penalmente, ben può rilevare ai fini della spiegazione causale di un evento di danno (es il caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche). Il SPP ha l’obbligo di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari seducenti ma esiziali per la sicurezza ””( Cass pen Sez Unite 38343/2014).

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!