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Alcune modifiche al decreto 81 in materia di agenti cancerogeni

Alcune modifiche al decreto 81 in materia di agenti cancerogeni

Il decreto 11 febbraio 2021 recepisce le direttive 2019/130 e 2019/983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Le modifiche agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Roma, 25 Feb  – Con il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 sono state finalmente recepite due diverse direttive europee in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni su cui il nostro giornale si era soffermato nei mesi scorsi:

  • Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
  • Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

 

La conseguenza di questo recente recepimento è la sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del decreto legislativo n. 81/2008 che ora hanno un contenuto aggiornato e conforme alle disposizioni introdotte dalle due direttive 2019/130 e 2019/983.

Segnaliamo che questi due allegati – che fanno riferimento al Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del D.Lgs. 81/2008 – erano stati già modificati dal D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 in attuazione della direttiva (UE) 2017/2398.

 

Nell’articolo ci soffermiamo in particolare su:



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Il contenuto del nuovo decreto 11 febbraio 2021

Partiamo innanzitutto dal nuovo Decreto 11 febbraio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che ricorda come l'articolo 245, comma 2, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) disponga che: ‘Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologico nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze del settore degli agenti cancerogeni o mutageni’.

 

Inoltre preso atto della soppressione della Commissione consultiva tossicologica nazionale (le competenze sono state attribuite alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute) si ricorda che la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 ha aggiunto due nuovi punti all'allegato I e sostituito integralmente l'allegato III. Successivamente la direttiva (UE) 2019/983 ha modificato nuovamente l'allegato III. Ed è dunque stato necessario procedere alla sostituzione degli Allegati XLII e XLIII del Testo Unico.

 

Riprendiamo integralmente il contenuto dell’articolo 1 (unico articolo) del Decreto 11 febbraio 2021:

 

Art. 1 (Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983.

 

1. Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(…)

 

Le novità dell’elenco di sostanze, miscele e processi

Veniamo ora ai contenuti dei nuovi due allegati (I e II) del decreto che introducono negli allegati del Testo Unico 13 nuove sostanze cancerogene e due nuovi processi.

 

Partiamo dall’Allegato I del nuovo Decreto che modifica/sostituisce l’Allegato XLII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Elenco di Sostanze, Miscele e Processi).

 

Questo il contenuto del nuovo allegato con in grassetto le due nuove aggiunte:

 

  1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
  2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
  6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
  7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
  8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

 

Infatti come ricordato nell’articolo di PuntoSicuro “ Agenti cancerogeni: quali sono i passi in avanti della direttiva 2019/130?”, riguardo alle modifiche operate dalla direttiva 2019/130, “vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore”:

  • Lo SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale) “ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle e concluso che l'esposizione professionale avviene per via cutanea”;
  • Il CCSS (Comitato Consultivo per la Sicurezza e la Salute sul lavoro) “ha convenuto che gli oli motore minerali usati dovrebbero essere aggiunti alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni ...”.

 

Inoltre – sempre con riferimento al contenuto dell’articolo citato sopra - “vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea:

  • Il CCSS ha convenuto che le emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori”.
  • Lo IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) “ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo e ha precisato che, se è vero che l'entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro in che modo le modifiche quantitative e qualitative possano incidere sulla salute.
  • Lo IARC ha precisato che il carbonio elementare, che costituisce una quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione”.

 

I nuovi agenti presenti nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008

Concludiamo infine con l’Allegato II del Decreto 11 febbraio 2021 che modifica l’Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Valori limite di esposizione professionale).

 

Anche in questo caso - con riferimento al solo nome dell’agente (nella tabella dell’allegato XLIII sono riportati i valori limite, le osservazioni e le misure transitorie), riportiamo in grassetto i nuovi agenti presenti nell’allegato:

  • Polveri di legno duro
  • Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)
  • Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37
  • Polvere di silice cristallina respirabile
  • Benzene
  • Cloruro di vinile monomero
  • Ossido di etilene
  • 1,2 –Epossipropano
  • Tricloroetilene
  • Acrilammide
  • 2-Nitropropano
  • o-Toluidina
  • 14,4 ‘- Metilendianilina
  • Epicloridrina
  • Etilene dibromuro
  • 1,3-Butadiene
  • Etilene dicloruro
  • Idrazina
  • Bromoetilene
  • Cadmio e suoi composti inorganici
  • Berillio e composti inorganici del berillio
  • Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
  • Formaldeide
  • 4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)
  • Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
  • Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
  • Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

 

Concludiamo segnalando brevemente la successione delle direttive e dei recepimenti, in materia di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, a partire dalla direttiva di 90/394/CEE del 28 giugno 1990:

  • Direttiva 97/42/CE (recepimento con D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66)
  • Direttiva 1999/38/CE (recepimento con D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66)
  • Direttiva 2004/37/CE (recepimento con D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
  • Direttiva (UE) 2017/2398 (recepimento con D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 44)
  • Direttiva (UE) 2019/130 (recepimento con Decreto 11 febbraio 2021
  • Direttiva (UE) 2019/983 (recepimento con Decreto 11 febbraio 2021).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto 11 febbraio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute - Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

 

Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

 

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

 


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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
25/02/2021 (07:50:20)
Cosa facciamo? Mettiamo nel registro degli esposti tutti i vigili urbani? O chi lavora nelle auto officine?
Rispondi Autore: RICKY - likes: 0
25/02/2021 (09:46:19)
La difficoltà sarà quella di distinguere il reale inquinamento dell'aria (al quale è esposta tutta la popolazione) dalla reale esposizione lavorativa. L'unico modo sarà quello di eseguire (costose) analisi ambientali in strada e in azienda e vedere la differenza.
Sembra una manovra fatta per addossare un altro po' di colpe alle aziende su fattori esterni

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