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Comparto industria: l’uso in sicurezza degli accessori di sollevamento

Comparto industria: l’uso in sicurezza degli accessori di sollevamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

09/06/2017

Una lista di controllo aiuta il datore di lavoro a utilizzare in sicurezza gli accessori di sollevamento. I ruoli da definire, la sosta dei lavoratori sotto i carichi, la prevenzione delle collisioni e l’eccezionalità del sollevamento di persone.

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Macchine
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Monza, 9 Giu – Nel comparto industria sono molte le criticità che si possono riscontrare nell’uso degli accessori di sollevamento, ad esempio in relazione a:

- “mancata esecuzione dei controlli e registrazione degli stessi;

- qualifica degli operatori addetti all’esecuzione di tali controlli;

- mancata formazione ed addestramento dei lavoratori incaricati all’uso delle citate attrezzature”.

 

A ricordarlo è un documento, una lista di controllo che il Servizio Impiantistica e Sicurezza (SIS) dell' ATS Brianza - in collaborazione con AISEM (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione) – ha realizzato per aiutare il datore di lavoro a riscontrare i principali requisiti di sicurezza degli accessori di sollevamento e a valutarne l’uso corretto. 

 

In “Uso in sicurezza degli accessori di sollevamento nel comparto industria - Lista di controllo”, a cura di Claudio Lorenzo Albera e Mliko Troisi (con il contributo di AISEM), si riportano alcuni risultati dell’attività ispettiva effettuata nel territorio dell’ATS nel 2015 (“nel 45% delle aziende controllate, afferenti al comparto industria, sono state riscontrate criticità relative agli accessori di sollevamento”). E si indica che sempre nel 2015, “la maggior parte degli stakeholders, afferenti al comparto industria, coinvolti in una rilevazione di gradimento sulle attività di ‘Assistenza alle imprese’, ha palesato il bisogno di informazioni connesse all’uso in sicurezza degli accessori di sollevamento”.

 

Veniamo alle domande e agli approfondimenti contenuti nella lista di controllo, su cui ci siamo già soffermati con un precedente articolo di PuntoSicuro in riferimento alla conformità alla normativa e all’importanza di determinare il baricentro e il peso del carico.

 

La lista di controllo indica che i lavoratori incaricati alla movimentazione dei carichi devono avere dei ruoli definiti (es. gruista, imbracatore, ecc.).

 

A questo proposito si riportano due definizioni, fornite dalla normativa:

- conduttore di gru (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): “persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza [EN 12480-1];

- imbracatore (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi [EN 12480-1]”.

 

E nel trasportare carichi a spigoli vivi si provvede a proteggere gli accessori di imbracatura?

Infatti determinati accessori di sollevamento (es. fasce e le brache di poliestere, ecc.) “sono la soluzione ideale per problemi di sollevamento di carichi delicati, però potrebbero essere danneggiati durante le operazioni di sollevamento dalla presenza di spigoli taglienti. Pertanto, in presenza di spigoli vivi o rischi di abrasione si consiglia di utilizzare appropriate protezioni o paraspigoli”.

Inoltre il carico da sollevare deve essere provvisto “punti di ancoraggio adeguati affinché gli operatori possano agganciarvi idonei accessori di sollevamento”: “è fondamentale, ai fini della stabilità del carico, verificare che i punti di ancoraggio siano idonei e resistenti alle sollecitazioni indotte durante le operazioni di sollevamento”. In particolare bisogna “verificare se il carico da sollevare sia dotato di punti di ancoraggio previsti dal costruttore”.

 

Rimandando alla lettura integrale della lista, che si sofferma anche sui problemi relativi allo stoccaggio e alla manutenzione degli accessori di sollevamento, veniamo ai rischi della sosta dei lavoratori sotto i carichi.

 

Infatti si devono prendere misure “per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi”, “salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori”.

Si indica che “in aggiunta alla segnaletica di sicurezza laddove è possibile è necessario limitare l’area di lavoro degli apparecchi di sollevamento (tipo fissi) attraverso la regolazione dei finecorsa”. Inoltre “non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate (punto 3.1.5 Allegato VI - D.Lgs. n. 81/2008)”.

Si ricorda poi che quando un carico è sospeso ad una gru “deve essere sempre presente un conduttore di gru. In nessun caso una gru deve essere lasciata incustodita, anche per brevi periodi, senza che tutti i carichi siano stati rimossi dall’organo di presa (cfr. punto 10.4 norma UNI ISO 12480-1). Invece, qualora a causa di un guasto o avaria il carico dovesse rimanere sospeso è necessario prevedere idonee misure di emergenza finalizzate alla tutela dei lavoratori e al recupero, in sicurezza, del carico”.

 

In ogni caso bisogna organizzare i lavori in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto. (cfr. punto 3.2.4 Allegato VI al D.Lgs. n. 81/2008).

 

Il documento si sofferma poi sul sollevamento di persone, che deve essere effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

 

A questo proposito viene riportato il Parere della Commissione Consultiva Permanente inerente il “concetto di eccezionalità” nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008.

Il punto 3.1.4 stabilisce che ‘a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo’.

E al riguardo, si ritiene che tale indicazione “possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza”.

Si ricorda inoltre che le attrezzature (piattaforme, gabbie, cestelli, ecc.) “non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:

1) come ‘attrezzature intercambiabili’;

2) come ‘accessori di sollevamento’”.

 

La lista di controllo chiede anche di verificare se, laddove il gruista “non può osservare l’intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, è stato designato un capo manovra in comunicazione con lui per guidarlo”.

Un utile strumento di riferimento è costituito dalla norma UNI ISO 12480-1:2012 che prescrive che “per assicurare la continuità della segnalazione quando l’imbracatore non è visibile dal conduttore della gru, è necessario un segnalatore per riportare i segnali al conduttore. Il segnalatore ha il compito di trasferire i segnali dall’imbracatore al gruista. Al segnalatore può essere conferita la responsabilità di dirigere i movimenti della gru e del carico al posto dell'imbracatore. In questo caso è necessario che in ogni momento una sola persona abbia detta responsabilità”.

 

Si ricorda, infine, che devono essere prese misure organizzative “per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori”.

Infatti “quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (punto 3.2.1 Allegato VI al D.Lgs. n.81/2008)”.

 

Concludiamo rimandando, ad un prossimo articolo di presentazione della lista, l’approfondimento su altri aspetti essenziali per la sicurezza nell’uso degli accessori di sollevamento: la formazione dei lavoratori, il controllo delle operazioni di sollevamento e i controlli e le ispezioni degli accessori di sollevamento per verificare la permanenza nel tempo dei necessari requisiti di sicurezza.

 

 

ATS Brianza, “ Uso in sicurezza degli accessori di sollevamento nel comparto industria - Lista di controllo”, a cura di Claudio Lorenzo Albera e Mliko Troisi (SIS ATS Brianza) con il contributo dell’Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione – AISEM, versione con approfondimenti (formato PDF, 1.08 MB).

 

 

RTM



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