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La sicurezza negli interventi edilizi su coperture

La sicurezza negli interventi edilizi su coperture
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

09/05/2016

La Regione Veneto ha indicato alcuni casi particolari che richiedono misure alternative a quelle individuate nelle normativa regionale. Interventi edilizi con impossibilità tecnica di accesso dall’interno e interventi su coperture non portanti.

Venezia, 9 Mag – Il rischio di  caduta dall’alto, una delle prime cause di infortuni mortali e gravi, è aggravato da interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio sostituzione tegole, interventi su antenne, installazione impianti solari termici o fotovoltaici, ...) oppure da attività gestite in autonomia dal proprietario (recupero oggetti, piccole riparazioni, pulizia grondaie, ...) svolte senza protezioni adeguate.
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DPI di Terza Categoria per lavori in quota
Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)

E proprio per affrontare e prevenire questi rischi la Giunta Regionale del Veneto in questi anni ha elaborato le " Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” approvate con DGR 2774/2009 e successivamente ha approvato la delibera della Giunta Regionale N. 97 del 31 gennaio 2012 contenente note di indirizzo e un aggiornamento delle istruzioni tecniche.
 
E la delibera stessa, in vista di un'ulteriore semplificazione dei procedimenti individuati, ha poi richiesto alla Direzione Prevenzione regionale di individuare per alcuni casi specifici di frequente riproposizione, l'identificazione di misure alternative a quelle contenute nell'allegato B (cap. 1.2, 1.3, 1.4) della delibera 97/2012.
 
E’ stato dunque elaborato un documento tecnico – a cui si fa riferimento nella disposizione del 26 settembre 2012, protocollo 43211 - che individua, per tre casi particolari, misure alternative a quelle dell'allegato B, ma “parimenti efficaci nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni”. Documento tecnico che è stato presentato nel convegno, che si è tenuto a Treviso il 29 gennaio 2013, “Sicurezza delle manutenzioni in quota. L’aggiornamento delle istruzioni tecniche regionali per l’applicazione della normativa (DGRV 97/2012)”.
 
Come indicato nell’allegato alla suddetta disposizione nei tre casi individuati “se il progettista, nel rispetto degli obblighi imposti dall’art. 22 del D.Lgs. 81/08, sottoscrive un’asseverazione di conformità alle misure individuate per lo specifico caso, non è richiesta la verifica tecnico-discrezionale del progetto, e conseguentemente non è necessario acquisire il parere sanitario di cui all’art. 5 del DPR 380/01 in merito all’ottemperanza all’art. 79 bis della L.R. 61/85”.
 
Riportiamo i tre casi, come contenuti nell’allegato:
 
1) Interventi edilizi su coperture di edifici residenziali esistenti per i quali sussiste impossibilità tecnica di accesso dall’interno (dimostrata con apposita relazione allegata al progetto)
“La progettazione delle misure di sicurezza per l’accesso alla copertura deve prevedere la predisposizione di sistemi di aggancio e fissaggio per una scala portatile in dotazione all’edificio con un punto di sbarco, predisposto nel rispetto della normativa di sicurezza, ad altezza massima di m 7 da terra;
 
2) Interventi edilizi riguardanti coperture (nuove o esistenti) non portanti
La progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura.
In caso di installazione su coperture non portanti di elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc.) o impianti che necessitano di successiva manutenzione, la progettazione delle misure di sicurezza deve prevedere la predisposizione di percorsi sicuri tramite andatoie, passerelle, piani di camminamento esclusivamente per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sugli stessi (punto 1.3 dell’Allegato B alla DGR 97/2012).
Se si tratta di coperture già esistenti per le quali sussiste l’impossibilità tecnica di realizzare percorsi sicuri (dimostrata con apposita relazione allegata al progetto) le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non devono prevedere lo sbarco sulla copertura;
 
3) Interventi edilizi riguardanti manufatti/tettoie di dimensioni ridotte, tali per cui gli interventi di manutenzione siano sicuri solo lavorando con idonee attrezzature dal bordo della copertura, senza salirvi
La progettazione delle misure di sicurezza per la manutenzione degli elementi strutturali e di copertura e su eventuali elementi fissi (camini, antenne, pannelli solari, ecc) o impianti deve prevedere il divieto di accesso alla copertura e l’apposizione di idonea segnaletica, evidente ed indelebile, che ne sancisca il divieto. Le soluzioni di sicurezza progettate per l’esecuzione dei lavori di manutenzione devono prevedere modalità di esecuzione degli interventi dal bordo della copertura”.
 
E si riportano infine anche due utili definizioni:
- copertura portante: copertura che per la sua intera superficie ha consistenza tale da sostenere sia il personale manutentore che eventuali strumenti, materiali, attrezzature di lavoro dello stesso;
- copertura non portante: copertura totalmente sfondabile caratterizzata da una capacità portante insufficiente a reggere i carichi accidentali dell’attività manutentiva, in relazione alla sua componente strutturale o per lo stato di degrado della stessa.
 
 
 
Regione Veneto, “ Disposizione 26 settembre 2012, protocollo 43211” (formato PDF, 693 kB).
 
Regione Veneto “ Casi particolari” (formato PDF, 59 kB).
 
 
 
 
RTM
 

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