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COVID-19: nuove indicazioni dell’Inail per gli operatori sanitari

COVID-19: nuove indicazioni dell’Inail per gli operatori sanitari
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

27/03/2020

Una nuova versione di una scheda informativa dell’Inail fornisce utili informazioni sulla protezione degli operatori sanitari. Focus sulle definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato e contatto stretto.

 

Roma, 27 Mar – In tutte le emergenze epidemiologiche in cui si assiste ad una continua evoluzione della situazione sanitaria e della diffusione del contagio, può essere necessario rivedere, completare, aggiornare le indicazioni fornite per la tutela dei lavoratori più a rischio: gli operatori sanitari.

 

Per questo motivo è stata recentemente pubblicata una seconda versione della scheda informativa “COVID-19 e protezione degli operatori sanitari. Seconda edizione”.

Un fact sheet realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e a cura di da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli.

 

In particolare nella seconda versione, oltre ad avere introdotto il riferimento alla pandemia,  dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono approfondite le definizioni di caso sospetto di COVID-19, caso probabile, caso confermato e si specifica in dettaglio quella di “contatto stretto”. Tenendo conto che, comunque, queste definizioni sono fondate sulle conoscenze disponibili al momento e potrebbero essere riviste in futuro a seconda dell’evoluzione del contagio e delle nuove conoscenze scientifiche.

Viene poi ampliata la parte che fa riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alle corrette procedure di vestizione e svestizione.

 

Gli argomenti affrontati nell’articolo:



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Gli operatori sanitari e le strategie di prevenzione

Nella scheda informativa, sempre con riferimento all’emergenza COVID-19, si sottolinea, come nella prima versione, che vi sono “alcune categorie di lavoratori a maggior rischio di esposizione, come ad esempio gli operatori sanitari (OS), il personale di laboratorio, il personale aeroportuale e di volo, gli operatori di servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico”. E il documento “vuole essere un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, categoria di lavoratori che per la peculiarità dell’attività professionale ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti, come confermato dai dati emersi dall’epidemia in corso e dalle precedenti epidemie di SARS e MERS”.

Cosa che avviene “non solo in ambito ospedaliero (DEA, reparti di degenza, reparti di terapia intensiva e rianimazione) ma anche nel contesto di ambulatori medici e centri diagnostici nonché in strutture che forniscono altri servizi sanitari. Per operatori sanitari si intendono tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata”.  

 

Come nella prima versione anche in questo caso il documento ricorda che le strategie di prevenzione “mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino”.

 

Il documento ricorda le misure adottate a partire dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 fino a più recenti provvedimenti, ad esempio con riferimento a quanto contenuto nel DPCM 8 marzo 2020.

 

Riprendiamo la tabella con le indicazioni, variate rispetto alla prima versione, relative alle misure igienico sanitarie:

 

 

Il documento si sofferma, fornendo ulteriori dettagli, su:

  • lavaggio e disinfezione delle mani;
  • l’igiene degli ambienti.

 

Si indica poi che alle misure generali, “si affiancano poi le misure di prevenzione specifiche per gli operatori sanitari, disegnate anche in rapporto alla tipologia e al livello di rischio di esposizione, in relazione alla presenza di “casi” di COVID-19, come definiti negli allegati 1 e 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020”.

 

Caso sospetto, caso probabile e caso confermato

Veniamo alle definizioni a cui si è fatto cenno nell’introduzione dell’articolo.

 

Con caso sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico si può intendere:

  1. “Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;

oppure

  1. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;

oppure

  1. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica”.

Si ricorda che nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, “tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale”.

Si rimanda alla lettura della scheda che riporta poi alcune note su come considerare le aree in cui è segnalabile una “trasmissione locale”.

 

Veniamo alle altre definizioni:

  • caso probabile: “un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
  • caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondono ai criteri indicati in allegato 3 (Circolare 9 marzo 2020), indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici”.

 

Inoltre si parla anche di contatto stretto.

 

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato “è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Si segnala poi che il collegamento epidemiologico “può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame”. 

 

Le misure di protezione individuale per gli operatori sanitari

Come poi indicato anche nella prima versione del documento, a cui rimandiamo, si sottolinea che l’attuazione di misure di prevenzione e protezione della salute degli operatori sanitari (OS) “è una strategia vantaggiosa sia per la comunità che per il singolo lavoratore. Infatti, l’adeguata applicazione di tali misure può limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2 e quindi mantenere i servizi sanitari ‘efficienti’, anche in situazioni di emergenza”.

E gli interventi di prevenzione “sono finalizzati a migliorare l’organizzazione del lavoro e a definire strategie per incrementare una corretta comunicazione e percezione del rischio, contrastando la disinformazione. La condivisione delle strategie di comunicazione sul luogo di lavoro e delle procedure da attuare per affrontare le emergenze rende l’OS maggiormente consapevole sui rischi lavorativi”.

 

E se “la buona organizzazione del lavoro, la chiarezza dei ruoli, il rispetto di percorsi dedicati e delle procedure, accompagnati da una corretta comunicazione, informazione e formazione, rappresentano misure di prevenzione collettiva di fondamentale importanza”, per tutte le operazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di COVID-19, “alle misure collettive devono essere affiancate misure di protezione individuale che, in relazione al rischio correlato alle specifiche mansioni/attività, devono prevedere l’utilizzo di presidi medici e/o di dispositivi di protezione individuale (DPI)”.

 

Si segnala che i DPI sono “una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario se rapportati al contesto di lavoro, alla mansione, al tipo di attività lavorativa in concreto svolta e se inseriti in un più ampio contesto di controlli procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici”. In particolare – “in coerenza con le disposizioni normative emanate in relazione alla emergenza COVID-19 e con le linee guida OMS, come recepite dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione e il controllo delle infezioni” - i livelli di protezione “variano in funzione del tipo di paziente e dal tipo di contatto assistenziale. In generale, senza mai prescindere dalle misure generali di prevenzione, saranno necessarie per gli operatori sanitari precauzioni aggiuntive che comprendono l’utilizzo corretto dei DPI, adeguata sensibilizzazione e addestramento sulle modalità di utilizzo, vestizione, svestizione e di smaltimento”.

 

E su questi ultimi aspetti “si raccomanda di seguire con attenzione le procedure riportate nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e efficacemente rappresentate nel video realizzato dall’ISS e dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani, in collaborazione con OMS”.

 

Concludiamo segnalando che il documento si conclude con delle considerazioni, già presentate nella prima versione, dell’attuale contesto normativo in relazione al settore sanitario. Considerazioni che si concludono auspicando “un approccio integrato che includa la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione, la comunicazione ed il monitoraggio nel tempo, anche nell’ottica di un miglioramento continuo dell’organizzazione del lavoro”.          

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ COVID-19 e protezione degli operatori sanitari. Seconda edizione”, scheda informativa/Fact sheet curata da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli – Seconda edizione - edizione 2020 (formato PDF, 1.11 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Il Coronavirus, l’emergenza COVID-19 e la protezione degli operatori sanitari”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - Circolare n. prot. 5443 del 22 febbraio 2020 - oggetto “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”

Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - Circolare n. prot. 7922 del 09 marzo 2020 - oggetto “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso”

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

 

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Rispondi Autore: PaoloP - likes: 0
27/03/2020 (09:13:32)
Se non modifichiamo la definizione di caso sospetto in "una qualunque pesona, indifferentemente dai sintomi" e non daremo la possibilità agli operatori sanitari di utilizzare i DPI per la protezione dal contagio nei confronti di un qualsiasi paziente, continueremo ad assistere a focolai generati nelle case di cura, negli ambulatori dei medici di base, nelle guardie mediche e in tutti i reparti ospedalieri.
Rispondi Autore: abele - likes: 0
27/03/2020 (11:59:06)
buongiorno
mi domando perché in nessun documento ufficiale emanato dalle istituzioni non compare la dicitura "OVE POSSIBILE" in proposito all'utilizzo dei DPI (leggi: mascherine di tipo FFP2) al posto di inondarci con prescrizioni ed indicazioni che purtroppo nelle strutture che si dedicano ai più fragili si fatica a mettere in pratica.
Anche in queste realtà la morte è presente forse ancor più che in altre strutture ma si vive alla giornata augurandosi di non trasmettere o subire l’invadenza di questo virus.
"Ci avete detto che un potenziale RBiologico deve essere affrontato con tutte le cautele del caso e ora che si verifica realmente ci fate combattere UNA GUERRA CON UNO SCUDO DI CARTA!!!"
Oppure: “se c’è un incendio devo agire avendo cura di non compromettere la mia sicurezza, e ora???”
Queste sono le frasi che gli operatori che MERITORIAMENTE lavorano in strutture sanitarie non ospedaliere, riportano giornalmente.
Che dire…
Io che considero le normative il punto di partenza di qualunque discussione sulla sicurezza, non so cosa rispondere se non: “tutelatevi in ogni modo!”
Scusate lo sfogo ma tutti vorremmo di più!
Dist A nti saluti

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