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Attrezzature: messa in servizio, controlli e verifiche periodiche

Attrezzature: messa in servizio, controlli e verifiche periodiche

Un intervento si sofferma sulle verifiche periodiche con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento. La normativa, gli obblighi delle figure coinvolte, la messa in servizio, i controlli e le verifiche periodiche.

Bergamo, 5 Mag – In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, uno degli argomenti più delicati da affrontare riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento. Argomento delicato sia per i rischi correlati all’uso di attrezzature di sollevamento non sicure, sia per la ricchezza e la continua evoluzione della normativa nazionale ed europea.
 
Per divulgare i contenuti normativi e le modalità di applicazione delle procedure relative alle  verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone, si è tenuto a Bergamo, il 19 febbraio 2016, uno specifico seminario dal titolo “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità”. Un seminario promosso dal Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia costituito, il 16 settembre 2014, tra INAIL Bergamo,  ATS Bergamo, Direzione Territoriale del Lavoro, Università degli Studi di Bergamo, Scuola Edile e CPT di Bergamo, gli Ordini degli architetti e degli ingegneri e i Collegi dei geometri e dei periti industriali della Provincia di Bergamo.

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Un intervento al convegno che ha permesso di fare un utile riassunto della normativa in materia di verifiche periodiche è l’intervento “Le attrezzature di sollevamento secondo il D.Lgs 81/08”, a cura dell’Ing. Angelo Romanelli (INAIL UOT di Bergamo). 
 
Il relatore ha innanzitutto ricordato i tre Capi del Titolo III del Decreto legislativo 81/2008, relativi alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale, e si è soffermato in particolare sul Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) e gli articoli (da art. 69 a art. 73) e allegati correlati.
 
Dopo aver ricordato la vecchia Direttiva Macchine (Direttiva 98/37/CE) e la nuova Direttiva Macchine - la Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 – l’intervento sottolinea che per ogni attrezzatura da lavoro si dovrà distinguere:
- la fabbricazione: “il momento storico indicato dal fabbricante dell’attrezzatura in dichiarazione di conformità”;
- la commercializzazione:  “il momento storico che stabilisce il passaggio di proprietà tra un fabbricante e un utente che intende utilizzare l’attrezzatura”;
- la messa in servizio: “il momento storico di comunicazione da parte dell’utente di uso di una determinata attrezzatura (comunicazione all’INAIL e questa emette la matricola)”.
 
E vengono fornite due definizioni contenute nel D.Lgs. 17/2010:
- immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
- messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo. 
Vengono riportate, tra l’altro, anche alcune definizioni tratte dal DPR 459/1996, DPR che, ricordiamo, è stato abrogato proprio dal D.Lgs. 17/2010.
 
Veniamo ora a quanto richiesto al Datore di Lavoro (Ddl) dall’articolo 71 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008):     
 
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
4. Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
(...)
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
(...)
8. Fermo restando quanto stabilito al comma 4 il datore di lavoro provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima di mettere in esercizio) ed a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
(...)
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
(...)
 
Con riferimento al punto a) del comma 8, il relatore indica che è dunque necessario “all’inizio di ogni turno, prima di utilizzare la macchina, prevedere un controllo pre-operativo ed una prova funzionale. Il controllo pre-operativo è un’ispezione visiva eseguita dall’operatore prima di ogni turno di lavoro”.
 
Vengono poi riportate due definizioni utili per comprendere l’articolo 71:
- controlli: “monitoraggio continuo eseguito con procedure disposte dal Ddl, su attrezzature e dispositivi;
- verifiche: attività svolte da soggetti pubblici e/o privati abilitati e disposti da regolamenti legislativi”.
 
E con riferimento al punto c) del comma 8, cosa si intende per “persona competente”?
 
Il relatore indica che la competenza “non è direttamente proporzionale alla quantità di conoscenze e di abilità che possediamo (né tantomeno ai titoli che ognuno di noi può ascrivere nel suo curriculum), quanto piuttosto alla capacità di saperli applicare e adattare alle varie situazioni e contesti”.
Cosa significa, ad esempio, avere la competenza di guida? Significa “conoscere il funzionamento della macchina, il codice della strada ed essere in possesso della patente per essere competente”? È in realtà una competenza “che comprende più conoscenze e capacità che vengono orchestrate contemporaneamente”.
Quindi, conclude il relatore, “saremo tanto più competenti … quanto più saremo capaci di adattare i nostri comportamenti e il nostro stile … alla varie situazioni in cui ci troviamo. In definitiva, le competenze si formano dall’integrazione tra molteplici risorse interne della persona, costituite in modo particolare da nozioni (sapere), da abilità (saper fare) ed anche da attitudini e caratteristiche personali (saper essere)”.
 
Infine l’intervento fa riferimento anche al DM 11 aprile 2011Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. E si indica che il datore di lavoro che “mette in servizio, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro”. E si riportano alcuni estratti della Circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012.
 
Concludiamo l’articolo segnalando che l’intervento riporta, infine, alcune indicazioni pratiche per le procedure amministrative, con riferimento particolare alle modalità di trasmissione della documentazione.
 
 
 
Le attrezzature di sollevamento secondo il D.Lgs 81/08”, a cura dell’Ing. Angelo Romanelli (INAIL UOT di Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 3.76 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 
 
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