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La reale applicabilità del D. Lgs. 81/2008 ai vigili del fuoco

La reale applicabilità del D. Lgs. 81/2008 ai vigili del fuoco

Pubblicato il Decreto n. 127/2019 recante l'applicazione del decreto 81 nell'ambito della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con un discreto ritardo rispetto ai termini originariamente previsti (24 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008) è stato promulgato, sulla G.U. del 30.10.2019, il decreto n. 127 del 21.08.2019, per tenere conto della (evidente) specificità del lavoro svolto dai vigili del fuoco. Il recente decreto è stato prodotto in attuazione del disposto dell’art. 3 co. 2 dello stesso D. Lgs. 81/2008, dove si prevede che: “Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica … le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato …”

 

Il decreto n. 127/2019 si riferisce all’attività istituzionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco evidenziando come, evidentemente, le attività di tali operatori di security e safety siano contraddistinte dall’immediatezza e dall’urgenza della prestazione nonché dalla gestione di scenari incidentali non previamente prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale preposto e addetto necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e di addestramento costanti nonché di opportuno e dedicato controllo sanitario.

 

Il decreto n. 127 chiarisce come le specificità operative VVF dovranno essere considerate, per l’applicazione del D. Lgs. 81/2008, con riferimento a tutti gli ambiti di azione dei vigili del fuoco, ivi comprese strutture centrali del dipartimento, le strutture periferiche, quali comandi e distaccamenti VVF, sia permanenti che volontari, nonchè le aree operative e di intervento. Nella suddetta valutazione e specificità rientra parimenti il personale del Dipartimento VVF che opera in ambiti caratterizzati da situazioni emergenziali.

 

All’art. 2 del decreto n. 127 viene presa in considerazione e definita la figura del datore di lavoro in ambito VVF. In base alle specifiche introdotte dal decreto, come spesso si riscontra nella pubblica amministrazione, la figura del datore di lavoro non è effettivamente limitata a un’unica mansione dirigenziale o apicale, ma si suddivide su più posizioni di responsabilità in funzione dei compiti assegnati e delle risorse economiche poste in disponibilità. Ai responsabili degli uffici provinciali, generalmente i comandanti provinciali, compete la organizzazione del lavoro negli ambiti assegnati, in funzione dei poteri di gestione e di spesa affidati, mentre viene sottolineata la competenza “datoriale” anche dei dirigenti degli uffici centrali o periferici preposti alla pianificazione e gestione delle risorse disponibili, in funzione delle necessità e delle istanze pervenute.

 

 

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Ma l’aspetto sostanziale del nuovo decreto riguarda l’intervenuta esclusione, dalla qualificazione di luoghi di lavoro, delle aree in cui i VVF intervengono per soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell’ambiente, ivi compresi eventuali campi base, nonché tutte le installazioni necessarie per la gestione di emergenze e calamità. In tali ambiti la valutazione dei rischi e la compensazione degli stessi s’intende implicita nella professionalità sviluppata dal personale VVF nei corsi di formazione e negli addestramenti effettuati. In emergenza infatti, il personale VVF interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta adottando le tecniche e le procedure valutate come più idonee in relazione all’intervento in essere, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l’esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario emergenziale, con riferimento all’urgenza e alla gravità dell’attività da espletare.

 

Allo stesso modo il recente decreto esclude dalla qualificazione di luogo di lavoro le aree in cui il personale VVF esplica attività di addestramento, esercitazioni, manifestazioni o attività similari anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di competenza.

 

In particolare la valutazione dei rischi viene limitata, per il dirigente VVF datore di lavoro, alle sedi e alle infrastrutture di competenza; le specifiche valutazioni in merito alla scelta e individuazione del vestiario, dei materiali, di mezzi, attrezzature e dispositivi è effettuata dai dirigenti centrali o comunque preposti all’acquisto e al collaudo dei suddetti materiali; limitatamente a tale contesto i suddetti dirigenti rivestono la qualifica di datore di lavoro. Il dirigente datore di lavoro che riceve i materiali in assegnazione è responsabile del controllo della documentazione tecnica e della funzionalità dei mezzi e materiali, nonché della corretta informazione e formazione del personale in merito all’utilizzo e al corretto impiego delle attrezzature.

 

Con riferimento al servizio di prevenzione e protezione, viene ribadita (art. 5) la necessità di utilizzare personale interno all’amministrazione in possesso dei requisiti adeguati. Viene peraltro opportunamente ammessa, in assenza di specifiche risorse interne all’amministrazione VVF, la possibilità di ricorrere a personale esterno.

 

La formazione e l’addestramento dei VVF, anche in materia di primo soccorso e assistenza medica in emergenza, si intendono espletati nell’ambito dei corsi di formazione teorico pratica e di addestramento per l’immissione in ruolo nei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento professionale, nell’ambito delle attività di addestramento, mantenimento e retraining, nonché con riferimento alle altre partecipazioni a corsi, seminari e conferenze cui il personale VVF partecipa.

 

Infine, il decreto n. 127 esclude dall’obbligo di valutazione di rischi e della redazione del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi connessi le attività di soccorso anche che richiedono l’effettuazione di lavori (costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ecc.). Tali lavori peraltro dovranno essere sempre effettuati sotto la direzione di un responsabile tecnico designato dal datore di lavoro.

 

Infine, il recente decreto conferma che per i vigili del fuoco, come già previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 81/2008, la vigilanza in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, anche per i cantieri temporanei e mobili, è demandata all’ufficio centrale ispettivo del dipartimento VVF. Tale ufficio, ove necessario, potrà avvalersi di personale VVF appositamente incaricato, a condizione, evidentemente, che lo stesso non effettui attività di vigilanza nelle sedi in cui presta normalmente servizio.

 

 

Mario Abate

Dirigente Vicario – Comando VVF Milano

 

 

Ministero Dell'Interno - Decreto 21 agosto 2019, n. 127 - Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.



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Rispondi Autore: Sig. Alessandro Colombo - likes: 0
06/11/2019 (08:58:26)
Solite “ italianate” ! Potrebbe avere un senso se fosse vero che tutto personale citato fosse formato ad doc e soprattutto facesse continua formazione e addestramento, ma sappiamo tutti non essere così. Dopo iniziale formazione non si fa più nulla o poco, molto poco. In oltre manca personale, fondi, e addirittura copertura INAIL ! Siamo poco seri ....
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
09/11/2019 (10:53:55)
Allo stesso modo il recente decreto esclude dalla qualificazione di luogo di lavoro le aree in cui il personale VVF esplica attività di addestramento, esercitazioni, manifestazioni o attività similari anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di competenza.
Con tutta onestà , non capisco questa cosa, un conto è l'emergenza , un conto è Montelibretti , quell'area non è un luogo di lavoro ?
Rispondi Autore: gian carlo moreschi - likes: 0
09/11/2019 (11:13:45)
la novità dell'art. 2 è che individua anche funzionari come datori di lavoro. Ma ancora non è dato a sapere in quale fattispecie, con quali strumenti e, anche, per quale retribuzione.
Rispondi Autore: Maurizio lucarini - likes: 0
18/11/2019 (15:46:50)
Una problema per il personale operativo, ma non per l'amministrazione è nel non classificare luoghi di lavoro e quindi al di fuori del d.lgs 81 i campi base utilizzati durante le emergenze, in considerazione di come erano organizzati quelli delle emergenze passate, per me un pianto, anche dal punto di vista igenico.
La cosa positiva è che adesso il responsabile di squadra potra' decidere il modo di operare durante un intervento senza essere obbligato a seguire le POS, ma in base alle capacità professionali della squadra e dell'attrezzatura e DPI in dotazione.

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