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Le regole per la sicurezza delle macchine agricole usate

Le regole per la sicurezza delle macchine agricole usate
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

21/06/2016

Indicazioni tratte da un aggiornamento di un documento contenente le regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate. Focus sulla sicurezza e l’adeguamento delle motoagricole.

In relazione al progetto “ Io coltivo in sicurezza”, correlato alla campagna di prevenzione degli infortuni in agricoltura, inserita tra gli obiettivi individuati dal  Piano Nazionale e Regionale Agricoltura e Selvicoltura 2014-2018, l’ ASL Cn2 ha organizzato diversi incontri per offrire agli operatori agricoli momenti di sensibilizzazione, formazione e confronto sulla sicurezza in agricoltura anche alla luce delle modifiche del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
 
Una delle presentazioni utilizzate durante questi incontri riguarda in particolare un Quaderno della Regione Piemonte della Collana “Agricoltura” (dicembre 2013) dal titolo “Nuove regole per le macchine agricole - Le nuove regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate – Aggiornamento 2013” e che aggiorna un precedente numero monografico del novembre del 2010 che avevamo presentato in un  precedente articolo  di PuntoSicuro. Un aggiornamento che ha interessato sia i contenuti che il materiale iconografico e vede, in particolare, l’ampliamento delle parti dedicate alle motoagricole, ai motocoltivatori e alle motozappatrici.

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Sicurezza Agricoltura - Categoria Istat: A - Agricoltura, Silvicoltura E Pesca

 
Dunque con l’aggiornamento  il volume illustra le regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per la verifica di quelle usate macchine usate, con particolare riferimento a: 
- motoagricola;
- motocoltivatori/motozappatrici;
- carri miscelatori trainati;
- trinciatrici;
- spandiconcime;
- rotoimballatrici;
- motosega;
- macchine semoventi;
- scale. 
 
Come già riportato nella prima edizione dei “Quaderni Agricoltura” del novembre 2010, si ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 prende in considerazione la problematica (Art. 70, commi 2 e 3) dell’adeguamento delle macchine usate “destinate ad essere utilizzate in azienda e/o destinate alla reimmissione sul mercato, previa verifica e attestazione”.
 
E nelle schede del Quaderno - compilate per gli ispettori ASL come supporto nelle loro attività di verifica del parco macchine usate – vengono presentati i “punti di pericolo” che possono essere presenti e gli aspetti in materia di sicurezza da tenere in considerazione nel processo di adeguamento delle macchine.
 
Ci soffermiamo in particolare su una delle nuove schede presenti nell’aggiornamento, la scheda relativa alle motoagricole.
 
Si segnala innanzitutto che la motoagricola è una “ trattrice agricola o forestale dotata di piano di carico, con postazione di guida avanzata oppure arretrata rispetto all’asse anteriore”.
E chiaramente molti dei rischi connessi con l’utilizzo della motoagricola sono non molto diversi da quelli derivanti dall’utilizzo di trattrici agricole.
 
Se la scheda si sofferma in particolare sul rischio ribaltamento (con riferimento alla struttura di protezione contro il capovolgimento e al sistema di ritenzione del conducente), vengono fornite indicazioni anche sui rischi legati a:
- “organi di trasmissione del moto;
- scale di accesso;
- impianto frenante;
- punti caldi;
- pneumatici;
- pittogrammi di sicurezza;
- visibilità;
- movimentazione pianale di carico;
- impianto elettrico”.
 
Il rischio di ribaltamento legato all’ uso delle motoagricole si può affrontare mediante il ricorso a dispositivi di protezione di tipo passivo:
1. dispositivo di protezione contro il rischio di capovolgimento della motoagricola: “struttura installata direttamente sulla motoagricola, allo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento della macchina durante l’utilizzo normale;
2. sistema di ritenzione del conducente: dispositivo che trattiene l’operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative della motoagricola (cintura di sicurezza)”.
Analogamento a quanto indicato per altre macchine agricole, anche in questo caso i sistemi di protezione passiva per i conducenti delle motoagricole “si basano sul principio di garantire l’incolumità dell’operatore all’interno di un ‘volume di sicurezza’, spazio in cui il conducente viene trattenuto grazie al sistema di ritenzione. Pertanto, ai fini della protezione del conducente di motoagricole da eventuali danni determinati dal loro ribaltamento, è indispensabile la contemporanea presenza dei due dispositivi citati”.
 
In particolare si ricorda che – con riferimento al D,Lgs. 81/2008 e alle varie circolari applicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “tutte le motoagricole in servizio che non siano dotate di idonei dispositivi contro il rischio di ribaltamento devono essere adeguate da persona competente, in base ai contenuti delle Linee Guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte ii dell’allegato v del d.lgs. 81/08”.
E, con riferimento al documento Inail, il telaio deve essere conforme ad una delle schede che prevedono strutture a 4 montanti ed a 2 montanti fissi o abbattibili e “deve essere installato da persona competente che rilasci ‘Certificato di Costruzione’ e ‘Certificato di Installazione’.  Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione della struttura di protezione e/o del sistema di ritenzione, non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione della motoagricola”.
E per garantire che il conducente rimanga confinato all’interno del volume di sicurezza assicurato dal telaio di protezione, “occorre verificare oppure installare un adeguato sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)”. Inoltre il sedile deve “garantire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra della motoagricola e deve preservare, nella misura possibile, la salute e la sicurezza del conducente stesso”.
 
Si ricorda poi che le cinture di sicurezza, ove non previste all’origine dal costruttore della motoagricola, “devono essere installate, laddove tecnicamente possibile, permettendo l’eventuale molleggio del sedile e garantendo la solidità dei punti di ancoraggio. Se non predisposto, è pertanto necessario sostituire il sedile con un altro provvisto di cinture o di altro idoneo sistema di ritenzione del conducente, che garantisca la solidità e gli spazi di manovra del sedile originale”. Senza dimenticare che i telai di protezione ed i relativi attacchi “devono essere verificati periodicamente per controllare l’eventuale presenza di ruggine e, nel caso di erosione profonda, devono essere sostituiti”.
 
Segnalando che la scheda si sofferma su molti altri aspetti (pittogrammi, scale di accesso, superfici calde, impianto frenante, organi in movimento, movimentazione pianale, impianto elettrico e pneumatici), concludiamo questa presentazione dell’aggiornamento soffermandoci sugli aspetti relativi alla visibilità nelle motoagricole.
 
Infatti bisogna garantire una buona visibilità al guidatore.
E per poter circolare su strada la motoagricola deve “essere dotata di specchi retrovisori esterni, di cui almeno uno deve essere posto sul lato sinistro. Se presente una cabina di guida, devono essere presenti dispositivi per la pulizia dei vetri e di ventilazione dell’abitacolo”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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