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COVID-19 e sicurezza: quali misure applicare nel settore del turismo?

COVID-19 e sicurezza: quali misure applicare nel settore del turismo?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

13/05/2021

Le indicazioni per la sicurezza nelle attività turistiche e ricettive con riferimento alle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2. Focus su strutture ricettive e stabilimenti balneari.

Roma, 13 Mag – Malgrado le difficoltà correlate al perdurare della pandemia e dell’emergenza COVID-19 si avvicinano sempre di più i mesi più “caldi” per il turismo. E per favorire spostamenti “sicuri”, in attesa che sia attivo anche il cosiddetto “green pass” europeo, sono previsti “green pass” italiani che probabilmente saranno come le “certificazioni verdi Covid-19” previste dal cosiddetto “decreto riaperture”, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Queste certificazioni comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

 

Al di là di queste certificazioni ci sono indicazioni per le strutture (alberghi, stabilimenti balneari, rifugi, ostelli, campeggi, …) per la gestione della pandemia e per la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori?

 

Per raccogliere qualche informazione, al di là di quanto già  indicato dai vari protocolli condivisi sulle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, possiamo fare riferimento all’ultima versione (28 aprile 2021) delle " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Linee guida che potranno “essere rimodulate, anche in senso più restrittivo” in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico. E che indicano che “allo stato attuale” il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali comunque non sostituiscono “il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle superfici”.

 

Avendo già ricordato le novità della linea guida riguardo alla ristorazione e ai luoghi della cultura, ci soffermiamo sulla scheda relativa alle “attività turistiche e ricettive”:

 


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Linee guida: indicazioni per le spiagge e gli stabilimenti balneari

Ci soffermiamo innanzitutto sulle indicazioni per le spiagge e gli stabilimenti balneari, ricordando che su questo tema è stato pubblicato anche nel 2020 il “ Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”

 

Quanto contenuto nella scheda della Conferenza delle Regioni si applica “agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti”.

 

Le indicazioni:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
  • Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento.
  • Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
  • Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
  • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata”.

 

 

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce, come già riportato nelle prime versioni delle linee guida, “l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni” riportate sopra.

 

Il documento si sofferma poi sui giochi e sugli sport individuali e di squadra.

In particolare si indica che:

  • “È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
  • Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”.

 

Linee guida: le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

Veniamo invece ad alcune indicazioni che si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo e alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta.

 

Chiaramente queste indicazioni vanno poi integrate, in funzione dello specifico contesto, “con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere” (trattate in altre schede). E, con riferimento alla ristorazione, “si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”.

 

Queste le indicazioni di carattere generale per tutte le strutture ricettive:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
  • Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
  • La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
  • Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
  • L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
  • Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
  • Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite.
  • L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale)”.

 

Il documento si sofferma anche sulle attività di pulizia/disinfezione e sui problemi connessi con il ricambio d’aria e gli impianti di condizionamento.

 

È infatti importante “garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.)”.

 

Bisogna poi “mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni”.

Inoltre in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, “dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

 

Linee guida: indicazioni per le strutture turistico-ricettive all’aria aperta

Riportiamo, infine, alcune indicazioni relative alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta.

 

Queste le indicazioni della Conferenza delle Regioni:

  • “Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l’attività fisica non è obbligatorio l’uso della mascherina.
  • I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
  • Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
  • Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
  • L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro”.

 

Concludiamo segnalando che, per quanto riguarda le attività turistiche e ricettive, il documento si sofferma anche su:

  • rifugi alpini ed escursionistici
  • ostelli della gioventù
  • locazioni brevi
  • impianti di risalita (indicazioni di carattere generale, vendita titoli di viaggio, trasporto).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 aprile 2021, 21/51/CR04/COV19 (formato PDF, 427 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

 


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