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Le nuove regole della micromobilità elettrica

Le nuove regole della micromobilità elettrica
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Sicurezza stradale

17/07/2019

Un decreto del Ministero dei Trasporti vuole mettere sotto controllo la “micro mobilità”: i numerosissimi dispositivi elettrici, che sempre più spesso si aggirano sulle strade cittadine, operando in condizioni poco sicure.

Sempre più spesso le cronache danno notizia di incidenti, che coinvolgono i numerosi dispositivi di micro mobilità, che sempre più spesso vediamo sulle nostre strade. Il più antico dispositivo, che molti lettori ricorderanno, si chiamava segway, ma oggi a questo dispositivo si sono aggiunti numerosi altri, sempre più piccoli ed economici, il che ha permesso di favorire una larga diffusione tra utenti, che spesso non utilizzano questi apparecchi in modo appropriato.

 

Il primo apparato di mobilità elettrica, appunto il segway, ottenne in Italia una vasta popolarità, soprattutto perché era stato acquistato anche da polizie locali di molte città, per favorire i movimenti degli agenti, in attività di perlustrazione. Il fatto che il dispositivo fosse azionato da un motore elettrico contribuiva a tenere sotto controllo il rumore e l’inquinamento e questo mezzo di trasporto era visto con grande favore, sia dagli agenti, sia dalla popolazione.

Chi scrive ricorda che un istituto di vigilanza lo utilizzò per effettuare pattugliamenti sui marciapiedi di una grande stazione ferroviaria italiana.

 

Con il passare del tempo, questo tipo di micro mobilità elettrica ha attirato l’attenzione di numerosi fabbricanti ed oggi basta entrare in un negozio di giocattoli, oppure di articoli sportivi, per trovare numerosi mono pattini, segway semplificati, dispositivi mono ruota e via dicendo, tutti funzionanti con motore elettrico e batteria di bordo.

 

L’utilizzo di questi dispositivi, fino ad oggi, non era regolato da alcuna disposizione del codice della strada, in quanto per la maggior parte tali dispositivi erano considerati più giocattoli che mezzi di trasporto. Il fatto che, con l’aumento incontrollato di questi dispositivi e con il loro utilizzo fatto da persone prive di specifica preparazione, le cronache debbano registrare sempre più spesso incidenti, che coinvolgono questi dispositivi, ha indotto il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad emanare un decreto legislativo, che mette sotto controllo l’utilizzo di questi dispositivi. Tra l’altro, il decreto è accompagnato da un allegato, che effettua un’accurata classificazione di questi dispositivi, indicandone quali debbano essere le caratteristiche, che ne possono consentire l’utilizzo su strada.

 

 

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In particolare, l’articolo 2 descrive le tipologie caratteristiche dei dispositivi per la micro mobilità elettrica, classificandoli nelle seguenti categorie:

·        hoverboard,

·        segway,

·        monopattini,

·        monowheel.

 

Non vi nascondo che ho avuto qualche perplessità, leggendo questa classificazione, in quanto in parte parla di generici apparati, in parte si fa riferimento a specifici apparati, con nome e cognome.

Tuttavia ogni dubbio scompare, leggendo l’allegato, che con semplici icone descrive le varie tipologie di apparati.

 

A parte la descrizione delle caratteristiche tecniche, che in parte non fa altro che fotografare la situazione esistente, una disposizione di particolare rilievo riguarda il fatto che questi dispositivi possono essere utilizzati esclusivamente da persone in possesso di patente tipo AM, vale a dire per piccoli motocicli.

Si tratta di una disposizione assai importante, perché solo così è possibile avere una ragionevole garanzia circa il fatto che i conduttori di questi dispositivi conoscano le regole di base del codice della strada e possano ad esse conformare il loro comportamento.

In precedenza, chiunque poteva comperare un dispositivo del genere ed utilizzarlo sulla pubblica via, senza offrire alcuna garanzia circa il fatto che avesse una conoscenza, seppure di base, delle regole del codice della strada.

 

Inoltre questa disposizione fa sì che, ove il dispositivo sia coinvolto in un incidente, tra gli interventi correttivi sia possibile introdurre anche il ritiro della patente.

Poiché l’utilizzo primario di questi dispositivi è su strade urbane, le amministrazioni comunali sono chiamate in causa per individuare quali siano i percorsi lungo i quali dispositivi possono essere utilizzati, per evitare che l’uso sulla pubblica via, in modo incontrollato, possa aumentare la probabilità di incidenti, che coinvolgano sia il conduttore, sia altri soggetti.

Il problema adesso è legato a quanto tempo ci metteranno le pubbliche amministrazioni per dare attuazione al decreto ministeriale. Conoscendo il sovraccarico di lavoro di molte amministrazioni comunali, dubito che i dettati del decreto potranno essere attuati rapidamente.

 

Nel complesso, tuttavia, esprimo un giudizio positivo su questo intervento ministeriale, perché la circolazione sulle nostre strade ha indubbiamente bisogno di essere tenuta sotto sempre più stretto controllo, per diminuire il numero di incidenti, che purtroppo continua ad aumentare.

 

 

Allegato decreto ministeriale (pdf)

 

Adalberto Biasiotti

 

 



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Rispondi Autore: Filippo A. - likes: 0
17/07/2019 (12:08:17)
Forse non interpreto correttamente il senso dell'art. 6 comma 1. Possono essere condotti da tutti i maggiorenni senza alcuna patente e solo per i minorenni è obbligatoria la patente tipo AM?

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