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Interpello: quando non necessita il coordinatore per la progettazione

Interpello: quando non necessita il coordinatore per la progettazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

04/04/2014

La Commissione per gli Interpelli risponde in merito all’applicazione dell’articolo 90 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 riguardo alla designazione del coordinatore per la progettazione. Quando viene meno l’obbligo e cosa fare in questi casi.

Roma, 4 Apr – La Commissione Interpelli ha fornito un recente parere sull’applicazione dell’articolo 90 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, articolo che stabilisce che la designazione del  coordinatore per la progettazione "non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".
 
Quello della designazione dei coordinatori è sempre stato un argomento delicato che ha prodotto diversi quesiti e dubbi. In conclusione dell’articolo riportiamo a questo proposito articoli/risposte a quesiti a cura di Gerardo Porreca e pubblicati dal nostro giornale.
L’argomento è stato più volte sollevato anche dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia Europea. Si è arrivati, ad esempio, nel 2010 ad una  sentenza di condanna del nostro paese in relazione alle deroghe nella nostra normativa all'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.

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Veniamo al parere della Commissione Interpelli fornito il 13 marzo 2014 nell’Interpello n. 2/2014 - in risposta ai quesiti dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere – avente per oggetto “risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Infatti l' Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere aveva trasmesso istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in particolare sulla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l'art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
A questo riguardo la Commissione Interpelli, ribadendo quanto già contenuto nella normativa, fa alcune premesse:
- l'articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l'obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea;
- l'articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori [...]".
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Riguardo alla nomina del coordinatore per la progettazione si sottolinea quanto contenuto nell’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che come abbiano visto stabilisce che la designazione di tale coordinatore "non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (...)”.
 
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori “non é obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 
- l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
 
- l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
 
E nel caso di lavori soggetti all'obbligo del permesso di costruire “il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera”.
 
Riguardo infine all’ultima frase dell’articolo 90 (“In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”) la Commissione sottolinea infine quanto già riportato nella Circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall'articolo 90, comma 11, il committente o il responsabile dei lavori non é tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l'esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve ‘essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione’.
 
Per un approfondimento riportiamo alcuni articoli di PuntoSicuro sul tema:
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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Rispondi Autore: Gianni Anselmo - likes: 0
28/10/2017 (20:58:00)
Vorrei fare una domanda a chi potesse darmi più chiarimenti.
In una palazzina condominiale di tre piani, si devono effettuare lavori di manutenzione ordinaria sui prospetti; considerato che i lavori non soggetti a permesso di costruire, saranno effettuati da una sola impresa e che l'importo dei lavori stessi è inferiore ai 100.000 euro, non necessitano ne il CSP, ne il CSE.
Allora mi chiedo.... la sicurezza in cantiere da chi viene garantita ? Va comunque redatto il POS ed il PSC.
Grazie
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
11/03/2020 (12:32:51)
DAL POS.

POS = DVR
PSC = DUVRI
Rispondi Autore: GNISCI GIANFRANCO - likes: 0
17/05/2022 (16:58:19)
in un cantiere temporaneo per lavori di ristrutturazione del tetto la durata è inferiore a 200 uomini/giorno ed opera un' unica impresa.Non occorre perciò la notifica preliminare.Epperò esistendo rischi di caduta dall'alto la notifica va fatta?Grazie per la risposta

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