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Interpello: basta un’autocertificazione per garantire la formazione?

Interpello: basta un’autocertificazione per garantire la formazione?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

18/05/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’attuazione dell'art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. 81/ 2008. Come assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati?

Roma, 18 Mag – Non è la prima volta che la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, risponde ad un quesito relativo all’interpretazione dell’articolo 100 (Piano di sicurezza e coordinamento) del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
Era già successo con l’ Interpello n. 3/2013, avente per oggetto l'applicazione del comma 6 dell'art. 100 e le condizioni che permettono di non elaborare il PSC in relazione alle emergenze e all’attività delle  aziende multiutility.
 
Anche questo nuovissimo interpello si sofferma sull’articolo 100 e, in particolare, su un comma aggiunto al Testo Unico dal cosiddetto “decreto correttivo”, il D.Lgs. 106/2009.
 
Ma in questo caso l’argomento è relativo ai delicati compiti del committente o del responsabile dei lavori nell’assicurare l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

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Obblighi dell'impresa affidataria nei cantieri e nei contratti di appalto
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Ricordiamo che l’impresa affidataria, secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. 81/2008, è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente ‘che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’ impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione’.
 
In particolare il quesito, inviato poco più di un anno fa dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori), si sofferma su un punto non chiaro della normativa. Con riferimento all’articolo 100 comma 6-bis e a quanto richiesto dall’art. 97 comma 3-ter (anche questo aggiunto dal D.Lgs. 106/2009),come il committente e il responsabile dei lavori possono assicurare che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria siano adeguatamente formati?
 
Per dare una risposta a questo quesito presentiamo l’Interpello n. 7/2016 del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co. 6-bis, del d.lgs. n. 81/ 2008”.
 
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza aveva dunque inviato alla Commissione Interpelli un quesito sull’attuazione degli obblighi ai sensi dell'art. 100, co. 6-bis chiedendo di sapere in che modo il committente o il responsabile dei lavoripossono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008’.
 
Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
 
La Commissione premette che l'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce:
 
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
(...)
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
 
Inoltre l'art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008, citato nel comma 6-bis dell’articolo 100 prevede:
 
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
(...)
3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
 
Senza dimenticare poi che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008  obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all'allegato XVII del medesimo decreto.
 
Fatte queste premesse, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
In relazione “alla verifica dell'obbligo di cui all'art. 97, co. 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) ‘il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97’, dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta dei relativi attestati o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria”.
 
Dunque torna, in questa risposta, il termine autocertificazione che, come sappiamo, non sempre è una buona garanzia per l’assolvimento effettivo di quanto certificato.
 
In relazione alla risposta della Commissione abbiamo infine raccolto alcuni commenti di Fabrizio Lovato, presidente di  Federcoordinatori...
 
Quanto è importante il ruolo dell’impresa affidataria nei cantieri?
Fabrizio Lovato: Il ruolo dell’impresa affidataria, ed i compiti alla stessa imposti dall’articolo 97, sono fondamentali per la gestione della sicurezza nel cantiere.
Basti pensare alla verifica dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore o alla verifica di congruenza dei piani operativi, o ancora, alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e all’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento...
 
Un ruolo per alcuni aspetti simile a quello del Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera?
F.L.: Sì, questa è attività concorrente con il CSE, ma con specifico riguardo ai propri subappaltatori. Ed è un’attività necessaria per far comprendere come i contenuti del PSC si applichino sempre e non solo quando c’è il CSE.
 
Per svolgere bene un ruolo bisogna anche essere però adeguatamente formati. Cosa ne pensa della riposta al quesito?
F.L.: Intanto ringrazio innanzitutto la Commissione per avere risposto al quesito e aver fornito il proprio parere. Riguardo al contenuto della risposta, sicuramente il comma 3-ter dell’articolo 97 è chiaro nel richiedere un’adeguata formazione. Può bastare una “sana e veritiera” autocertificazione per assicurarla? Se pensiamo all’obiettivo della prevenzione di infortuni e malattie professionali, questa autocertificazione rischia di essere insufficiente... Purtroppo verrà infatti abusata anche da chi la formazione non l’ha fatta.
 
 
 
 
 
Intervista e articolo a cura di Tiziano Menduto
 
 


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Rispondi Autore: dino rondina - likes: 0
18/05/2016 (08:07:45)
Forse ricordo male ma il DPR 445 del 2000 prevede che si possa autocertificare il possesso di un qualcosa, che si possiede però. Come si può autocertificare il possesso di una idonea formazione a svolgere la funzione di datore di lavoro, dirigente, preposto, di una ditta affidataria senza avere certezza di cosa questo significhi o quali siano i requisiti formativi del caso? Applicare contemporaneamente le regole della sicurezza senza privare i subappaltatori di autonomia gestionale vuol dire tante cose tutte insieme...ed in questi casi c'è sempre qualcuno che "capisce" a modo suo.
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
18/05/2016 (09:56:36)
Secondo me il problema non risiede nell'autocertificazione (sempre verificabile e sanzionabile ai sensi dell'articolo 483 del cp), ma, nell'assenza della previsione di requisiti ben definiti.
Potrebbe essere materia per la Conferenza Stato-Regioni, nonostante i tempi bibblici e i compromessi. Preferirei che se ne occupasse un organismo dello Stato, dopo la conferma della riforma costituzionale del'articolo 117.
L'Ispetorato nazionale del lavoro?
Rispondi Autore: Francesco Naviglio - likes: 0
18/05/2016 (12:03:02)
Sulle autocertificazioni ci sono norme precise che prevedono sanzioni per dichiarazioni mendaci.Non vedo quindi grossi problemi nell'acquisire una autocertificazione da parte dell'interessato che solleva dalle responsabilità il ricevente. Il vero problema lo vedo nella effettività ed efficacia ella formazione ricevuta dal lavoratore. Il lavoratore potrà pure avere l'attestazione e dichiararne il possesso ma, visto il mercato della formazione sulla sicurezza sul lavoro che comprende anche "tarocchi" e falsi di vario genere, è sufficiente l'autodichiarazione per attestare anche l'efficacia della formazione ricevuta? Ottimo problema per il nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
18/05/2016 (12:31:01)
Secondo me il problema non risiede nell'autocertificazione (sempre verificabile e sanzionabile ai sensi dell'articolo 483 del cp), ma, nell'assenza della previsione di requisiti ben definiti.
Potrebbe essere materia per la Conferenza Stato-Regioni, nonostante i tempi bibblici e i compromessi. Preferirei che se ne occupasse un organismo dello Stato, dopo la conferma della riforma costituzionale del'articolo 117.
L'Ispetorato nazionale del lavoro?
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0
18/05/2016 (17:15:58)
Un parere dalla rete:
ma gli attestati, contenendo dati personali, per legge, non dovrebbero essere inibiti alla trasmissione al responsabile dei lavori/CSP/CSE per la verifica dell'idoneità tecnico professionale?
La diffusione di dati personali, in questo paese, non dovrebbe essere consentita se non in forza di una norma specifica che lo preveda? E dov'è la norma che prevede che io datore di lavoro, debba trasmettere alla stazione appaltante gli attestati della formazione? (e tanto altro che non elenco...)
Ed ancora, perché se la norma prevede che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, il datore di lavoro dell'impresa affidataria/esecutrice debba ESIBIRE DURC, CCIAA, dich. ex art. 14 dlgs 81/08, POS/DVR, le stazioni appaltanti, per voce dei loro CSE/CSP/Responsabili lavori, continuano a chiedere quello previsto dall'allegato XVII dlgs 81/08 PRE 106?? PERCHE'??
La legge prevede una semplificazione, ed i soggetti di cui sopra continuano imperterriti a richiedere l'invio (e non l'esibizione, come richiesto!) di RISME DI CARTA INUTILE, che potrebbe essere TUTTA, ma proprio TUTTA FALSA?
Tanto vale semplificare, se poi continuiamo a farci del male. Passo ore a fare fotocopie: valore aggiunto per la sicurezza in cantiere: meno di 0 (zero!)
Poi, naturalmente, chi ha chiesto la carta, pensa di essere tutelato, pensa che in caso di controllo od infortunio tutto vada bene, ed in cantiere non ci va mai. E poi le statistiche riprendono la salita dei morti e degli infortuni. Ci credo: facciamo la sicurezza dalla scrivania, e questi sono i risultati.
Io una risposta al PERCHE' precedente ce l'avrei, ma attendo un qualche commento di conferma o meno della mia ipotesi.
Buone fotocopie!
Fausto Pane - RSPP esperto in sostituzione cartucce toner

Rispondi Autore: gianni - likes: 0
19/05/2016 (12:11:09)
A mio avviso questa infornata di interpelli la hanno sbrigata tra un caffè e l'altro, nei ritagli di tempo. Non ho mai visto tanta superficialità.
Rispondi Autore: Angelo Cassanelli - likes: 0
23/05/2016 (14:38:31)
Con l'"autocertificazione" gli imprenditori privi di ogni rispetto verso le norme sulla sicurezza,ci vanno a nozze!! Preferiscono pagare fior di avvocati che spendere in cultura e prevenzione.

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