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Regione Lazio: indicazioni per la formazione dei datori di lavoro RSPP

La Regione Lazio ha approvato il recepimento dell’accordo Stato-Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Formatori, crediti formativi e metodologie di insegnamento.

 
Milano, 12 Ott – Sono molte le regioni che hanno recepito o sono in fase di recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione alla sicurezza.
Dopo aver presentato la circolare regionale n.7 del 17 settembre 2012 della Regione Lombardia, e il decreto 8 agosto 2012 della Regione Sicilia, ci soffermiamo sulla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2012 della Regione Lazio.
 
Ald.g.r. 13 luglio 2012, n. 361 “Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M. 16 gennaio 1997”, sono allegati alcuni documenti che entrano del dettaglio dell’organizzazione della formazione.
 
Nel primo allegato - “Standard formativo relativo alla formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 8 aprile 2008 e s.m.i.” - si sottolinea che il percorso formativo “può articolarsi in corsi della durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte”. Il corso da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (rischio basso 16 ore; rischio medio 32 ore; rischio alto 48 ore). Per l’individuazione delle macrocategorie di rischio e le corrispondenze ATECO 2002-2007, al d.g.r. è allegata una specifica tabella (Allegato A2).


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Riguardo ai soggetti formatori in conformità all’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 possono erogare la formazione:
- “le Regioni mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale. La Regione può autorizzare, inoltre, ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008”;
- l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- l’INAIL;
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
-altre Scuole Superiori delle singole amministrazioni;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- gli enti bilaterali, quali definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/08;
- i fondi interprofessionali di settore;
- gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento”. 
Riguardo ai soggetti autorizzati dalla Regione Lazio, si sottolinea che i corsi possono essere erogati anche da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., nel settore della sicurezza aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.  “Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Altre indicazioni ricavabili dall’allegato sono relative a:
-frequenza: “sono ammessi alla prova finale coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste dal corso”; 
-allievi per corso: il numero massimo “non può essere superiore ai limiti stabiliti in sede di accreditamento di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. In ogni caso esso non può superare le 35 unità”;
-verifica finale di apprendimento: è somministrata al termine del percorso formativo. Prevede “colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. Il mancato superamento della verifica finale non consente il rilascio dell’attestato”;
-composizione Commissione di verifica: “l’accertamento degli apprendimenti ed il conseguimento dell’idoneità vengono effettuati alla presenza di una Commissione composta da almeno tre docenti del corso e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio”.
 
Rimandando i nostri lettori alla lettura diretta del decreto in relazione agli attestati e ai contenuti minimi per la formazione (sempre ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e degli accordi del 21 dicembre 2011), fermiamo la nostra attenzione su tre aspetti. 
 
Innanzitutto l’aggiornamento che ha periodicità quinquennale a decorrere dalla data di efficacia dell’accordo: ha una durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio (rischio basso: 6 ore;  rischio medio: 10 ore; rischio alto: 14 ore).
 
Riguardo ai crediti formativi la deliberazione sottolinea che “non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al presente standard formativo i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di efficacia dell’accordo, i corsi di formazione istituiti ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.
 
Concludiamo con alcune indicazioni sulle metodologie di insegnamento e apprendimento.
 
Come riportato dagli accordi di dicembre “occorre privilegiare le metodologie interattive che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento”. E a tal fine è necessario: - “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.
 
In particolare si potrà ricorrere all’e-Learning - un modello formativo interattivo e realizzato all'interno di gruppi didattici strutturati o semistrutturati nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro - qualora ricorrano le seguenti condizioni:
-sede e strumentazione: “la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;
-programma e materiale didattico formalizzato: la deliberazione riporta le informazioni che deve includere il documento di presentazione del corso;
-tutore: “deve essere garantito un esperto (tutore o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati;
-valutazione: devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa;
-durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere valicata dal tutore e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning;
-materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”.
 
Come indicato dagli accordi del 21 dicembre 2011, il ricorso alla formazione e-Learning è consentito per il Modulo Normativo-Giuridico e il Modulo Gestionale. Non è consentito per il Modulo Tecnico e il Modulo Relazionale.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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