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L’impianto del nuovo accordo RSPP: esonero, docenti e attestazioni

L’impianto del nuovo accordo RSPP: esonero, docenti e attestazioni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RSPP, ASPP

17/11/2016

Un intervento presenta l’impianto del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Focus sulle fonti normative, sui titoli di studio per l’esonero dai corsi, sui requisiti dei docenti e sulle attestazioni.


Bari, 17 Nov – Sicuramente una delle novità normative più rilevanti del 2016 è rappresentato dal nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Un accordo che deve la sua rilevanza anche alle modifiche che riguardano anche i percorsi formativi di altri protagonisti, oltre a RSPP e ASPP, della sicurezza aziendale.

 

In attesa di sapere quali potrebbero essere le future precisazioni/modifiche dell’accordo, parzialmente anticipate in una recente nostra intervista a Donato Lombardi, una delle persone che ha coordinato il lavoro di revisione del precedente accordo del 2006, è bene riepilogare le novità dell’accordo e approfondire anche alcuni aspetti meno conosciuti.



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Per farlo facciamo riferimento ad un convegno organizzato dal sito porreca.it, con la collaborazione di Aias e Consorzio Silea Isforp, sul tema “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo”. Convegno che si è tenuto a Bari il 12 settembre 2016 e che ha presentato un aggiornamento tecnico-normativo in particolare su tre temi: le innovazioni introdotte in materia di formazione degli operatori di sicurezza, gli appalti pubblici e le novità in materia antincendio.

 

Ci soffermiamo oggi in particolare sull’intervento - a cura dell’Ing. Gerardo Porreca, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e collaboratore da molti anni del nostro giornale – dal titolo “L’impianto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

 

Rimandando ad un prossimo articolo l’analisi delle “disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (contenute nel Punto 12 dell’Accordo), presentiamo oggi alcuni aspetti e alcune novità relative alla formazione degli RSPP e ASPP

 

L’intervento si sofferma su fonti e precedenti normativi, a partire, ad esempio dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 195/2003, passando per i due accordi del 2006 (abrogati dal nuovo Accordo):

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome attuativo del D. Lgs. n. 195/2003 integrativo del D. Lgs. n. 626/1994 sulla formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (l’Accordo del 26 gennaio 2006);

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome contenente le linee guida interpretative dell’Accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26/1/2006.  E si ricorda che il Punto 2.7 (Sperimentazione) dell’Accordo del 26 gennaio 2006 in cui si indicava che “in considerazione del processo molto impegnativo di formazione specialistica” si conveniva che le Regioni, in sede di autocoordinamento, avviassero una sperimentazione che consentisse di testare il nuovo impianto informativo per gli eventuali adeguamenti in sede Conferenza Stato-Regioni. Una sperimentazione che avrebbe avuto durata biennale.

Sono poi passati diversi anni, si è arrivati al Decreto legislativo 81/2008 – di cui Porreca riporta i vari punti che fanno riferimento alla formazione RSPP/ASPP e agli accordi Stato-Regioni – e si è ravvisata la “necessità di procedere ad una revisione dell’Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26/1/2006 in quanto non più coerente con:

- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

- gli Accordi sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori del 21/12/2011;

- l’Accordo sull’uso delle particolari attrezzature di lavoro del 22/2/2012”. 

 

Entriamo nel dettaglio di alcuni punti del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.   

 

L’intervento si sofferma, ad esempio, sui titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (Punto 1 dell’Accordo) e ricorda che già l’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 sui requisiti professionali degli RSPP e ASPP al comma 5 riporta “l’elenco delle lauree i cui possessori sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B dell’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 fermo restando che gli stessi per svolgere l’attività di RSPP devono comunque frequentare il modulo C”. E nell’ultimo periodo del comma 5 si indica che ‘ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni’. 

 

E in attuazione di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5, si riportano le “ulteriori lauree che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti Classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al decreto del MIUR del 16 marzo 2007,

- laurea specialistica conseguita nelle seguenti Classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del MIUR del 28 novembre 2000,

- laurea magistrale conseguita nella Classe LM/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 8 gennaio 2009,

- laurea conseguita nella Classe L/SNT 4 di cui al decreto del MIUR del 19 febbraio 2009,

- laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652. 

E costituiscono altresì titolo di esonero dalla frequenza dei Corsi (moduli A-B-C) previsti nell’Accordo del 7/7/2016:

- “il possesso di un Certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’Accordo del 7/7/2016;

- il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso Universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti nell’Accordo del 7/7/2016”. 

Ricordiamo che nell’Accordo è presente un “elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008”.

 

La relazione si sofferma anche sull’individuazione dei soggetti formatori e il sistema di accreditamento (Punto 2) e riporta le novità relative ai requisiti dei docenti (punto 3).

Infatti ora i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, decreto emanato in attuazione dell‘articolo 6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs. 81/2008. 

Inoltre (Punto 4) per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:

a) “indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;

 b) indicare i nominativi dei docenti;

 c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;

 d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;

 e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento”. 

 

Non ci soffermiamo sul punto centrale dell’Accordo, più volte affrontato nei nostri articoli, relativo all’articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo, cioè alle novità dei tre moduli A, B e C, né sul riconoscimento della formazione pregressa e sull’aggiornamento (Punto 9 e 10).

 

Invece ricordiamo il Punto 11 relativo alle attestazioni.

Si indica che gli attestati “vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso”. E gli attestati “devono prevedere i seguenti elementi minimi:

a) denominazione del soggetto formatore;

b) dati anagrafici del partecipante al corso;

c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B e necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);

d) periodo di svolgimento del corso;

e) firma del soggetto formatore”.

Inoltre le Regioni e Province autonome “riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il ‘Fascicolo del corso’ contenente:

- dati anagrafici del partecipante;

- registro del corso recante un elenco dei partecipanti (con firme), il nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, i contenuti, l’ora di inizio e di fine, la documentazione relativa alla verifica di apprendimento”. 

 

Ricordando che torneremo sull’intervento di Porreca con un secondo articolo dedicato alle modifiche dei percorsi formativi di altri “attori” della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori, concludiamo segnalando le disposizioni transitorie dell’ Accordo del 7 luglio 2016.

Si indica che “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016 (e cioè entro il 3/9/2017), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell’accordo Stato-Regioni del 26/1/2006”. 

 

 

L’impianto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, a cura dell’Ing. Gerardo Porreca, esperto in materia di salute e sicurezza e Amministratore del sito porreca.it, intervento al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (formato PDF, 777 kB).

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni  e le province autonome  di  Trento e Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Link alla registrazione video del convegno. 

 

 

Tiziano Menduto



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Luchini luca - likes: 0
17/11/2016 (18:59:09)
Ma per avere queste informazioni non basta semplicemente leggere il testo dell'accordo?
Rispondi Autore: Morris Mazzoni - likes: 0
17/11/2016 (19:27:11)
Al punto 11 relativo alle attestazioni, comma e) si indica quale elemento indispensabile la "firma del soggetto formatore". In molti attestati viene tuttora utilizzata l'immagine della firma autografa scannerizzata, priva di valore. L'attestato è una scrittura privata e l'assenza della firma lo rende giuridicamente inesistente. Direi che leggere il testo dell'accordo non è sufficiente se poi qualcuno interpreta a convenienza e nessuno lo contesta sugli elementi basilari.
Rispondi Autore: Paolo Cavallone - likes: 0
17/11/2016 (20:39:00)
La firma del soggetto formatore scannerizzata viene accettata da TUTTI, dalle ASL ai CSE, dai VVF ai Tribunali. Attaccarsi ad una firma originale vuol dire ritornare ai tempi di quando si mettevano i bolli per fare la copia conforme. Si deve contestare eventualmente la sostanza.
Rispondi Autore: Morris Mazzoni - likes: 0
18/11/2016 (09:22:53)
Se l’attestato autentico è un fotomontaggio, come si distingue un attestato contraffatto?

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8870 della V sez. Penale del 27 febbraio 2015 si afferma che “se il documento non ha di per sé valenza probatoria, la sua alterazione non costituisce falso”.
Nella stessa sentenza si conclude affermando che “non è in alcun modo ipotizzabile che documenti privi di valenza probatoria (le copie di fax o fotomontaggi) visibilmente riconoscibili come mere riproduzioni telematiche, possano essere utilmente utilizzabili a qualsivoglia scopo di legge”.
Come ad esempio dimostrare l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Nell’udienza del 26 marzo 2015 il giudice Mariarosa Persico del tribunale di Udine ha condannato A.B. a 6 mesi di reclusione, pena sospesa e a 3 mila euro di multa, per il reato di falso in scrittura privata.

Se anziché apporre su alcuni attestati di frequenza ai corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro la firma apocrifa di R. F., titolare della GAM Antincendi, avesse utilizzato un programma di fotoritocco, sarebbe stata assolta perché il fatto non sussiste.
Rispondi Autore: Frncesco B. - likes: 0
18/11/2016 (11:25:35)
Cito "Se anziché apporre su alcuni attestati di frequenza ai corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro la firma apocrifa di R. F., titolare della GAM Antincendi, avesse utilizzato un programma di fotoritocco, sarebbe stata assolta perché il fatto non sussiste".
E vi sembra una cosa seria per una nazione che si considere moderna? In futuro sarà obbligatorio compilare gli attestati in caratteri capitali romani utilzzando la penna stilografica con inchiostro blu e firma del docente col sangue, in modo che si possa riconoscerne l'autenticità facendo la prova del DNA.
Viva la forma e abbasso la sostanza!
Rispondi Autore: Davide Vergani - likes: 0
25/11/2016 (20:22:23)
A me pare che siano tutte "pippe mentali"sto decreti sulla formazione di RSPP, formatore, lavoratori etc. All'atto pratico mi risulta che ai corsi che seguo di aggiornamento, fatti da società certificate e formatori pluridecorati,alla fine vengono dette comunque sciocchezze e imprecisioni. Quando poi entri nel pratico o nell'interpretazione di articoli di legge...apriti cielo. Ma un RSPP dovrebbe saper valutare i rischi...tutti...e trovare soluzioni pratiche e sostenibili per fare prevenzione e protezione. Ma secondo voi ai corsi te lo insegnano? Davvero? Non sarebbe più sensato un percorso serio di tirocinio pratico con esperienza sul campo piuttosto che una sciorinata di titoli e articoli che nella maggior parte dei casi sono effettivamente inapplicabili e inutili? Fare sicurezza si sta riducendo a fare bene il documento che dimostri di aver fatto in caso succeda qualcosa così il Datore di Lavoro non va in galera. Ma dopo aver fatto un corso da RSPP di centinaia di ore secondo decreto chi sarebbe in grado di dare indicazioni sicure ad esempio ad un manutentore di un generatore di vapore o a una squadra di elettricisti che devono intervenire su una cabina in media tensione o ancora a una persona che deve intervenire per una manutenzione di un reattore in una industria farmaceutica? Servono competenze serie di chimica, biologia, meccanica, fisica, conoscenza degli impianti, conoscenza delle procedure corrette di sezionamento impianti, rilascio energie residue, Log Out Tag Out..e decine di altre nozioni pratiche e teoriche che se non acquisisci in campo non te le insegna nessuno. Lasciamo poi perdere l'importanza di caratteristiche individuali che servono come autorevolezza, capacità relazionale, problem solving...e capacità di proporzionare la misura all'economicità dell'intervento (altrimenti il dirigente ti manda a quel paese) etc. Buon lavoro
Autore: Francesco B.
28/11/2016 (09:47:57)
Sposo in pieno la tua posizione, è quello che vado sostenendo da anni e il taglio che do ai mia attività formativa. Ora dovrò fare il mio aggiornamento...vivo nel fastidio di dovermi sorbire ovvietà inutili.

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