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I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza

I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza

Il contenuto del Decreto sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro: alcune indicazioni per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Pubblichiamo un articolo tratto da  Articolo 19 n. 3/2013, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS della provincia di Bologna.
 
I requisiti previsti per chi svolgerà la formazione alla sicurezza
A completamento dell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui contenuti e le modalità della formazione alla sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che assumono direttamente su di sé il ruolo di RSPP, il 6 marzo 2013 è stato emanato un Decreto relativo alla qualificazione (ovvero ai requisiti che devono essere posseduti) da chi agisce come formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
È un decreto molto breve (4 soli articoli), integrato da un corposo e determinante allegato.
Entrerà in vigore, dopo un anno dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 18 marzo 2014.
Anche se questo decreto interessa soprattutto datori di lavoro e dirigenti, ai quali compete la scelta dei formatori, e quindi la verifica del loro “essere qualificati”, anche i RLS devono conoscere a grandi linee il contenuto del Decreto, nell’ambito del ruolo di verifica sulla corretta applicazione in azienda delle misure di prevenzione previste dalla normativa e soprattutto nell’ambito di un loro compito espressamente ed esplicitamente previsto dalla normativa stessa.
Infatti l’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il RLS sia consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.
Orbene, è evidente che la qualificazione dei formatori è uno dei problemi essenziali in ordine all’organizzazione della formazione.
Venendo al decreto, è considerato qualificato (art. 1) il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito (diploma di scuola secondaria di 2° grado) ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del Decreto stesso.

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La qualificazione è riferita ad una specifica area tematica; le aree tematiche sono tre, ovvero:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari.
Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione (ovviamente si può essere qualificati per tutte e tre le aree, se si soddisfano i criteri previsti).
 
Prerequisito e criteri rappresentano dunque i requisiti minimi che devono essere comunque garantiti, con le eccezioni che saranno illustrate oltre. Ciascun criterio è strutturato per garantire  la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere
posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
 
I criteri sono in tutto 6 e, come detto, basta possederne uno (in aggiunta ovviamente al prerequisito) per essere riconosciuto come “qualificato”.
1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica (vedi sopra) oggetto della docenza. Quindi il primo criterio attiene esclusivamente all’esperienza curricolare.
2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:
a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni); le discipline interessate possono essere, a seconda delle aree, medicina, ingegneria, chimica, fisica, biologia, giurisprudenza, scienze della formazione, psicologia, ecc.;
b) almeno un requisito tra quelli di seguiti indicati: o un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.
 
Quindi, chi possiede (e può ovviamente documentarlo) il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in alternativa, di almeno 24 ore di docenza. Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18 marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell’avvenuta “qualificazione”.
Si noti che i criteri di cui si è appena detto non riguardano i formatori-docenti dei corsi specifici del settore edile per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (es. addetti all’antincendio, all’emergenza, al primo soccorso, ecc.).
 
Il Decreto prevede inoltre una serie di indicazioni per la gestione della fase intermedia tra oggi e l’entrata in vigore del decreto, nonché per il riconoscimento delle attività già svolte e per alcune particolari situazioni.
 
Nello specifico, si prevede che:
- art. 1, commi 4 e 5: I requisiti minimi di cui sopra (prerequisito e criteri) non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto e il solo prerequisito non mai è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori: ciò significa che i corsi già programmati possono avvenire anche se i formatori non sono “qualificati” ai sensi del presente decreto (ovviamente, sarebbe meglio che lo fossero…) e che i datori di lavoro, anche se non in possesso del titolo di scuola secondaria di 2° grado, possono svolgere attività di formazione verso i propri dipendenti. Attenzione, si parla solo del prerequisito, per cui si intende, a nostro avviso, che il datore di lavoro interessato debba possedere almeno uno dei 6 criteri (sempre con l’esclusione dei corsi già programmati al 18 marzo 2013).
- art. 1, comma 6: I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’ aggiornamento triennale.
- art. 4, comma 2: Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (quindi fino al 18 marzo 2016) i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato. In sostanza, i datori di lavoro, oltre ad essere esonerati permanentemente dall’obbligo del prerequisito, se hanno i requisiti previsti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP possono svolgere attività di formatori fino al 18 marzo 2016, anche se non sono in possesso di nessuno dei 6 criteri sopra citati. Trascorsa tale data, il datore di lavoro, se vuole continuare a fare il formatore, deve dimostrare di aver “conseguito” uno dei 6 criteri. Tutto ciò è riferito al caso in cui il datore di lavoro faccia formazione ai suoi dipendenti, ovviamente, se intendesse proporsi come formatore anche al di fuori della sua azienda (cosa improbabile ma non impossibile né vietata) dovrà possedere prerequisito e almeno un criterio come qualsiasi altro formatore.
- nell’allegato al Decreto si precisa anche che la rispondenza ai criteri di qualificazione (ovviamente anche la presenza del prerequisito) deve essere oggettivamente riscontrabile.
- Infine, sempre nell’Allegato al Decreto, viene inserita una “clausola di salvaguardia”, che ripropone esattamente quanto riportato al comma 6 dell’art. 1, cioè: “Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale”.
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Gianfranco Vecchio - likes: 0
09/06/2013 (14:35:44)
Un quesito che sorge spontaneo nella lettura dell'articolo: ma la formazione di 40 ore per RLS, può essere riconosciuta, congiuntamente ad almeno uno dei requisiti B, come rispetto del 4° criterio? E i 18 mesi di lavoro di esperienza lavorativa come RLS, sempre per il 4° criterio?
Grazie e saluti.
Rispondi Autore: Morando - likes: 0
10/07/2013 (19:10:47)
Persino in Ente Pubblico ( certa Comunità Montana..) i corsi sicurezza con docente esterno sono stati raggirati in questo modo: Sia i corsi teorici che pratici hanno voluto solo le firme di presenza senza in realtà fare nulla e le ore dei corsi fatte lavorare come se nulla fosse..e questo è accaduto nel nord Italia, con sempre prove e testimoni.La solita pessima Italia delle parole..dove i fatti sono tutt'altri e assai pessimi riguardo allae leggi sulle sicurezze dei Lavoratori e sul lvaoro peggio se ciò accade anche nei pubblici impieghi con i contratti denominati cantiere lavoro ex socialmente utili..E chi era docente compartecipe di questo pessimo Comune con la Comunità Montana consenziente del mal fare !
Morando
Rispondi Autore: Francesca - likes: 0
19/03/2014 (08:56:55)
Ma io, essendo laureata in Tecniche della prevenzione ed avendo seguito e superato il corso Formazione Formatori da 24h, non ho i criteri necessari quindi?
Rispondi Autore: Vincenzo Tesoro - likes: 0
01/12/2014 (14:03:27)
Volevo sapere se con il mio Curriculum posso diventare Formatore.
Sono laureato in Giurisprudenza.
Corso Comunicazione e Addetto Stampa (90 ore).

In alternativa quale titolo devo conseguire ancora?
Saluti
Rispondi Autore: Michela - likes: 0
13/12/2014 (20:16:00)
E' corretto erogare corsi di formazione di sicurezza generale (modulo base di 4 ore) con la qualificazione nell'area normativa/giuridica/organizzativa ?

In risposta a Vincenzo, non sono un'esperta ma credo che poter svolgere l'attività di formatore, se non hai alcuna esperienza nel settore, sarebbe bene fare il corso formazione formatori (24 ore), è solo un parere .
Rispondi Autore: Mattia G - likes: 0
15/01/2015 (17:17:41)
In base a quanto detto nel D.L. 06/03/2013 , i corsi di formazione e aggiornamento per RLS e quelli per ADDETTI ALLE EMERGENZE E ANTINCENDIO possono essere svolti da qualsiasi formatore basta che sia solo in possesso del pre-requisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado?Mentre invece per formare RSPP datori di lavoro,Preposti, dirigenti il formatore deve soddisfare oltre al pre-requisito anche gli altri criteri del D.L. 06/03/2013?
Rispondi Autore: Luca Rinaldi - likes: 0
14/10/2015 (16:05:03)
Salve, sono un geometra abilitato a seguito di corso per l'incarico di CSP e CSE, chiedo nello specifico la prassi (se ovviamente possibile) per diventare docente in materia di sicurezza (edilizia e cantiere) Grazie
Rispondi Autore: Katjuscia Barbieri - likes: 0
12/11/2015 (20:54:40)
Possiedo il diploma di scuola secodaria II grado, sto' conseguendo la qualifica di rspp modulo A-B- C, posso essere formatore?
Rispondi Autore: Alessio simoni - likes: 0
31/12/2015 (13:28:54)
Salve, sono un ingegnere edile triennale abilitato. Ho seguito il corso e sono abilitato per svolgere l'incarico di CSP e CSE ed inoltre ho fatto il corso di 48 ore per svolgere direttamente l'incarico di rspp. Dato che sono il titolare di una ditta edile volevo chiedervi se Posso fare direttamente ai miei dipendenti il corso di formazione e informazione previsti dall'art 36 e 37 del dlgs 81/08 e quale è la prassi corretta, ovvero se devo ottenere una qualche qualifica o se devo comujicare a qualche ente qualcosa di specifico.
Grazie
Rispondi Autore: Leandra De Prisco - likes: 0
17/01/2016 (11:28:30)
buongiorno, sono laureata in scienze biologiche e vorrei frequentare il corso di 24 ore cosi da poter rientrare nel criterio "2A" e l'area tematica "requisiti tecnico-igienico sanitari" dell accordo stato regione e poter essere formatore per la sicurezza.
posso insegnare tutti i rischi in tutte le aziende?
se no, con questi requisiti quali rischi e in quali tipi di aziende posso spendere questo titolo?
grazie
saluti
Rispondi Autore: Liborio Ferrantelli - likes: 0
27/01/2016 (11:18:47)
Sono un Architetto, nel 2006 ho conseguito il corso per Rspp. Ho lavorato come rspp dal maggio al novembre 2007 . Dovrebbe rientrare nel 6^ criterio, cosa si intende che deve essere integrato il requisito B. Nel 2014 ho fatto l'aggiornamento dei moduli b3, b4, b5, b7. In attesa porgo distinti saluti.
Rispondi Autore: Elena quaglia - likes: 0
27/04/2016 (12:08:43)
Grazie per questo articolo. Ma quindi anche un privato può svolgere questi corsi?
E alla fine del corso cosa va rilasciato all'azienda? Un attestato?
Rispondi Autore: Gianluca Dazzi - likes: 0
13/05/2016 (07:30:56)
Buon giorno avrei il seguente debbio/quesito da porvi: possiedo il diploma di scuola secodaria II grado, ed ho conseguito la qualifica di RSPP (modulo A-B-C)in aggiunta ho frequentato il corso formazione formatori alla sicurezza di 24H posso essere formatore? Certo di un vostro interessamento, porgo distinti saluti.
Rispondi Autore: Salvatore Pentecoste - likes: 0
21/06/2017 (11:12:39)
Salve, sono in possesso del diploma di Geometra, ma non iscritto all'albo e Attestato di frequenza al corso sulla Sicurezza e salute nei cantieri, D. Lgs 494/96, rilasciato dal Collegio dei Geometri di Caserta. Vorrei integrare con un "percorso formativo sulla didattica" per poter acquisire, se ovviamente possibile, i requisiti fondamentali di docente-formatore, area rischi tecnici/igienico-sanitari. A chi posso eventualmente rivolgermi? Resto in attesa di un gentile riscontro.
Rispondi Autore: Giulia Costa - likes: 0
19/12/2017 (10:53:43)
Buongiorno, sono una RSPP con abilitazione alla Formazione.
Posso tenere direttamente io i corsi di formazione ai lavoratori ( rischio generale+ rischio specifico) delle aziende/ attività per cui lavoro o devo obbligatoriamente contattare gli organi paritetici?
Grazie per l'attenzione
Rispondi Autore: Giulia Perugini - likes: 0
08/08/2019 (17:59:15)
Buongiorno avreii bisogno di saper se i corsi e-learning di formatore per la formazione (docente in materia di sicurezza sul lavoro) sono validi o vanno fatte ore in presenza; e quale legge norma la validità dei corsi on line per questo tipo di figura.
Rispondi Autore: Paolo zana - likes: 0
12/02/2022 (00:27:26)
Buon giorno sono avvocato da 25 anni regolarmente iscritto all'Ordine. Sempre da 25 anni svolgo numerosi corsi di formazione presso diversi enti di formazione accreditati presso la mia Regione, tra cui il dlgs 81/2008 a lavoratori di diversi settori. Il mio quesito è: posso rilasciare e firmare gli attestati ai sensi dell'art 37 dlgs 81/2008 e accordo stato regioni del 21/12/2011, o mi occorre qualche requisito specifico?
La ringrazio anticipatamente per il tempo che mi vorrà dedicare.
Rispondi Autore: Giovanni Mazzone - likes: 0
07/07/2023 (06:50:02)
Salve!

Vorrei sapere se nell'ambito del 5° criterio, possa rientrare l'attività del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), attività svolta per più di tre anni. Finora mi è stato risposto che detta attività "può rientrare...", ma io vorrei in risposta delle parole sicure.
Grazie!

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