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Coronavirus: le indicazioni per la formazione e per i medici competenti

Coronavirus: le indicazioni per la formazione e per i medici competenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

17/03/2020

La Regione Veneto ha pubblicato un aggiornamento delle indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Le indicazioni per il datore di lavoro, per la formazione e per i medici competenti.

 

Venezia, 17 Mar – È evidente che di fronte all’evoluzione continua dello scenario epidemiologico, della diffusione del SARS-CoV-2 e della normativa per favorire un contenimento del nuovo coronavirus, molti documenti già pubblicati da Regioni, enti locali e aziende sanitarie devono essere aggiornati. Aggiornati non solo alle misure di prevenzione richieste dalla normativa nazionale, ma anche alle nuove conoscenze in merito a questo particolare rischio biologico.

 

Ci occupiamo, infatti, oggi dell’aggiornamento di un documento curato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Veneto.

Stiamo parlando del documento “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” che avevamo già presentato nella versione del 3 marzo e ora presentiamo nella “versione 06” del 13 marzo 2020. Documento di cui riprendiamo alcune parti, ma che vi invitiamo a leggere integralmente perché sono diverse le integrazioni rispetto al documento precedente. E sicuramente una delle integrazioni che più può riguardare i nostri lettori riguarda il tema della formazione.

 

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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Agenti biologici - Esposizione al rischio biologico - Esercitazioni di formazione su supporti didattici dedicati all'aggiornamento dei vari soggetti della sicurezza.

 

Il datore di lavoro e il rinforzo delle ordinarie norme di comportamento

Dal documento riprendiamo, quanto indicato sulle indicazioni per il datore di lavoro (e suoi collaboratori).

 

Si segnala che per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, “si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

  • promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo e di ferie e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’);
  • evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
  • regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione)”.

 

Inoltre si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, “disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

  • Informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) non si presentino al lavoro;
  • evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’ igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni”.

 

Quando non si completa la formazione professionale e abilitante

Il documento si ferma ampiamente anche sul tema della formazione.

 

Si evidenzia, infatti, che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dell’9 marzo 2020, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.

 

Nel documento veneto si ritiene che - “nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia” – “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.

 

Ricordiamo che al tema della formazione fa riferimento anche il recente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” con indicazioni molto simili a quelle presentate nel documento veneto. Per un approfondimento segnaliamo che abbiamo presentato il Protocollo condiviso nell’articolo “ COVID-19: il nuovo protocollo per tutelare la salute nei luoghi di lavoro”.

 

Coronavirus: le indicazioni per il medico competente

Il documento indica poi che “considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione devono essere sospese, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta”.

 

Sono poi riportate, con riferimento anche all’attività di sorveglianza sanitaria, diverse indicazioni per il medico competente (e suoi collaboratori).

 

Nel documento si ricorda che “la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi”.

 

Si indica poi che ai sensi dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, “allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, si ritiene opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale”.

Inoltre “vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite”.

 

Ciò premesso, con riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti nel documento, si riportano ulteriori raccomandazioni per il medico competente:

  • “Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI. A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive disposte a livello nazionale, nonché di consentire l’assistenza ad un numero maggiore di aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell’accesso agli ambulatori e alle sale d’aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali. A tal proposito, per l’effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, si evidenzia che i locali più appropriati sono ambulatori medici, infermerie collocate all’interno delle aziende, unità mobili (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel rispetto del ‘criterio di distanza droplet’, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l’esame obiettivo) e, solo in subordine, altri locali messi a disposizione dalle aziende. Tuttavia, nell’attuale contesto si ritiene opportuno individuare tra quelle sopra riportate la soluzione logistica che risulta più funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio. Qualunque soluzione individuata dovrà comunque avere caratteristiche tali da permettere l’applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria.
  • Nell’eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante il dispositivo di protezione più appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale.
  • A stretto contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.
  • Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anc lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente).
  • Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che generano aerosol, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l’espressione del giudizio di idoneità.
  • Si raccomanda inoltre di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali collaboratori sanitari preposti all’effettuazione degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria.
  • Si precisa, infine, che non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

 

Ricordiamo, in conclusione, che il documento della Regione Veneto riporta poi varie definizioni relative all’emergenza SARS-CoV-2, indicazioni per la pulizia degli ambienti non sanitari, indicazioni sulla eventualità di un aggiornamento della valutazione dei rischi (che non cambiano rispetto a quanto indicato nella prima versione) e indicazioni per la gestione di vari scenari plausibili legati al contagio COVID-19, alla comparsa di sintomi o alle eventuali trasferte di lavoro.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, versione 06 13.03.20 (formato PDF, 245 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

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