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Sicurezza sul lavoro e appalti: obblighi di cooperazione e coordinamento

Sicurezza sul lavoro e appalti: obblighi di cooperazione e coordinamento
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

30/09/2020

Un intervento sulla sicurezza sul lavoro nel mondo degli appalti si sofferma su una recente sentenza della Corte di Cassazione relativa ad un infortunio nella movimentazione di infissi e all’omesso coordinamento tra ditte.

Bologna, 30 Set – Sono numerosi gli articoli di PuntoSicuro che si soffermano sul problema delle interferenze tra attività e imprese nel mondo degli appalti e sulle conseguenze di una mancata cooperazione e coordinamento in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

E sono anche diverse le sentenze della Corte di Cassazione – ad esempio la Sentenza n. 56106 del 15 dicembre 2017 - che più volte hanno sottolineato questo fattore causale, il non rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento, nell’accadimento di infortuni gravi e mortali.

 

Proprio in relazione all’importanza di favorire questo coordinamento per una reale prevenzione nell’ambito dei lavori in appalto, ci soffermiamo oggi su un intervento al seminario “La sicurezza negli appalti: dal nuovo codice al c.d. sblocca cantieri”, che, organizzato dall’Associazione ANMIL, ha avuto luogo il 15 ottobre durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”.

 

L’articolo si sofferma in particolare su una sentenza del 2019:


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La sentenza e gli eventi che hanno portato all’infortunio

Nell’intervento “Sicurezza sul lavoro e appalti: questione di prevenzione”, a cura dell’Avv. Salvatore Pellegrino (FLEPAR INAIL Associazione Avvocati e Professionisti Tecnici e sanitari), sono sottolineate, in particolare, le indicazioni che si possono trarre dalla Sentenza della Cassazione Penale, Sez 4 del 19 settembre 2019 n. 38636, relativa ad un “Infortunio durante la movimentazione di infissi di grosse dimensioni. Omesso coordinamento tra ditte”, in tema di obblighi di cooperazione e coordinamento.  

 

Riprendiamo dalla sentenza alcuna accenni – con riferimento alla ricostruzione operata in sede di merito - sui fatti che hanno portato all’infortunio.

 

La mattina del 13 luglio 2012 ‘il BE.S., elettricista disoccupato, era stato contattato da B.M., con cui aveva lavorato occasionalmente per due volte, che gli aveva proposto di andare a Cormano presso certo S. (T.S.) per scaricare infissi’, destinati alla ditta XXX di B.M. e che ‘erano stati trasportati da un camion che si era fermato a bordo strada, in corrispondenza del cancello carraio dove erano situati i locali della Ditta T.S., che avrebbe ospitato temporaneamente il materiale all'interno dei magazzini di deposito’.

Una volta giunto sul posto, il BE.S., ‘privo di qualsiasi attrezzatura adeguata (scarpe, guanti, …) aveva cominciato a scaricare il materiale che gli veniva passato dagli autisti del camion per portarlo dal marciapiede al deposito, passando per il cortile aziendale; in parte aveva operato manualmente insieme al T.S., in parte con l' ausilio di un transpallett messo a disposizione dal T.S. medesimo su quale erano posti i bancali o i cavalletti con gli infissi’.

 

Nel corso della movimentazione, ‘un infisso di grandi dimensioni (248 x230), appoggiato al cavalletto trasportato con il transpallett, cadeva addosso al BE.S. mentre lo stava spingendo attraverso il marciapiede, verso l'entrata carrabile, cagionandogli gravi lesioni personali’.

 

La Corte territoriale ha confermato la dinamica e la ricostruzione fattuale e logico-giuridica del Giudice di primo grado, e, conseguentemente, ‘l'addebito al B.M. e al T.S., individuati entrambi quali titolari di una posizione di garanzia, quali datori di lavoro di fatto e autori di condotte colpose generiche e specifiche, causative dell'evento lesivo, per non avere adempiuto all'onere di informazione e formazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e per non aver messo a disposizione idonei strumenti di lavoro nonché promosso e realizzato la cooperazione e il coordinamento necessario fra le rispettive ditte per l'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi dell'attività di scarico e immagazzinaggio di serramenti di notevoli dimensioni’, destinati alla Ditta XXX di B.M., ‘da eseguirsi mediante il deposito temporaneo presso la ditta individuale del T.S.(art. 2087 cc.; artt. 26 comma 2 lett. a., 55 comma 5 lett. d), 36 e 37 D.lgs n. 81/2008)’.

 

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento

Torniamo a quanto riportato nell’intervento al seminario ANMIL.

 

Il relatore segnala che la sentenza sottolinea, in risposta ai ricorsi presentati, che grava sul datore di lavoro, anche di fatto, che sia committente “l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area”. ‘Infatti ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art 7 d lgs 19 settembre 1994 n 626 - ora previsti dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez 4 n 1777 del 6 12 2018 rv 27507701)’.

 

E ‘l'art 26 comma 3 bis D lgs n 81/2008 esonera il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI, quando, come nel caso di specie, la durata del lavoro non è superiore a cinque uomini giorno’.  Tale coinvolgimento, ‘funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez 4 n 18200 del 7.01.2016 rv 266640-01)’.

 

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sui datori di lavoro – continua la sentenza – ‘rappresentano la ‘cifra’ della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità. L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica avvertita come primaria anche dal legislatore europeo di gestire preventivamente tale categoria di rischio’. 

 

E la vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori ‘risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi’. 

 

Si indica poi che “questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, B.M. datore di lavoro di fatto della persona offesa e T.S. titolare della ditta presso cui si effettuavano le operazioni di scarico del materiale, ciascun garante risulta per intero, destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez 4 n 46849 del 3 11 2011 rv 252149 Sez 4 n 8593 del 22 01 2008 rv 238936)’.

 

E, ancora, che, ‘quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art 41 comma primo cod pen (Sez 4 n 244455 del 22 04 2015 rv 263733-01; sez 4 n 37992 del 11 07 2012 rv 254368-01; sez 4 n 1194 del 15 11 2013 rv 258232)’.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della sentenza riguardo al contenuto dei ricorsi e all’esito finale.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Sicurezza sul lavoro e appalti: questione di prevenzione”, a cura dell’Avv. Salvatore Pellegrino (FLEPAR INAIL Associazione Avvocati e Professionisti Tecnici e sanitari), intervento al seminario “La sicurezza negli appalti: dal nuovo codice al c.d. sblocca cantieri” (formato PDF, 535 kB).

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 19 settembre 2019, n. 38636 - Infortunio durante la movimentazione di infissi di grosse dimensioni. Omesso coordinamento tra ditte.

 

 


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