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DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti

DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DUVRI

26/06/2013

Il “decreto del fare” ha portato molte modifiche relative all’obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. I settori di attività a basso rischio infortunistico e i dieci uomini-giorno.

Roma, 26 Giu – La pubblicazione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare” o “decreto fare”, porta con sé tali modifiche e variazioni sugli adempimenti in materia di sicurezza che è bene cominciare a soffermarsi su qualche aspetto specifico e offrire qualche informazione più dettagliata ai nostri lettori.
 
Ci soffermiamo oggi in particolare su quanto indicato nell’articolo 32 del DL 69/2013 in merito al  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
 
Ricordiamo a questo proposito che il DUVRI – con riferimento all’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico - è lo strumento con cui il datore di lavoro committente individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti lavorativi dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori. E si parla di interferenza nella circostanza in cui si può verificare un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e il personale dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro con contratti differenti. 
Dunque lo scopo del DUVRI è quello di garantire nei luoghi di lavoro la cooperazione e il coordinamento dei lavori, riducendo il  rischio interferenziale. Il documento elaborato deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato all’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

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Veniamo ora alle novità, alle “semplificazioni” indotte dal decreto legge “del fare”.
Principalmente sono due:
- la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, con riferimento all’ elaborazione del DUVRI, possono essere attuati nei settori di attività a basso rischio infortunistico con l'individuazione di un incaricato in possesso di adeguati requisiti;
- la tipologia di lavori o servizi per i quali non è considerata obbligatoria la redazione del documento unico di valutazione delle interferenze è estesa ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno.
 
Innanzitutto vediamo come viene cambiato il comma 3 e 3bis dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 dal DL 69/2013:
 
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai  settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento  e  di  conoscenza  diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.  Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.  Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore  ai  dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»; 
 
b) all'articolo 29: 
(...)
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL (...).
(...)
 
 
Dunque si rimanda al futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (6-ter) la definizione dei settori a basso rischio infortunistico con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.
 
Nella miriade di appalti e subappalti delle attività lavorative in Italia non sarà tuttavia difficile avere una presenza contemporanea di attività a “basso rischio” e di attività ad “alto rischio” eseguite da ditte diverse. Come tutelare i lavoratori impegnati in attività a “basso rischio” che possono “interferire” con concomitanti attività ad “alto rischio”? Non sarebbe auspicabile per la loro tutela un documento specifico, il DUVRI, per valutare i rischi da interferenze
È evidente poi che le interferenze tra molte attività a “basso rischio” non comportano necessariamente un basso livello di rischio complessivo.
 
Se riguardo ai settori a basso rischio infortunistico si attende il futuro "decreto attuativo", sono pienamente vigenti le modifiche apportate dal decreto legge al comma 3-bis dell’articolo 26 del Testo Unico.
 
Il comma 3-bis era stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 e prevedeva che l’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 26 non si applicava ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Con il DL 69/2013 l’esclusione dall’ obbligo di elaborazione del DUVRI è stata estesa dai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni – due giorni in cui potevano essere impegnati anche decine di lavoratori – ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno (ad esempio non superiore a cinque giorni lavorativi per due lavoratori).
 
Sono moltissimi i lavori che possono rimanere sotto la soglia dei dieci uomini-giorno senza comportare i rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza degli altri rischi particolari indicati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.
 
ALLEGATO XI
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
 
È sicuro tuttavia che non vi siano altri rischi presenti in molte “brevi” attività in appalto che avrebbero necessitato dell’elaborazione di un DUVRI?
 
Infatti, concludendo questa breve rassegna attorno alle modifiche al DUVRI, il rischio derivante da interferenze appare ben più proporzionale agli specifici fattori di rischio delle attività svolte che alla loro durata.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti - likes: 0
26/06/2013 (08:50:50)
Insomma più che una semplificazione è una complicazione per il Datore di Lavoro-Committente che dovrà decidere il giusto comportamento da adottare valutando la situazione caso per caso.
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
26/06/2013 (08:53:17)
Pienamente daccordo su tutte le perplessità dell'articolo. A volte sembra che le normative vengano fatte giusto per dire che qualche cosa è stato fatto, senza pensare minimamente alle conseguenze pratiche. E in una materia come questa è pericolosissimo!!!
Rispondi Autore: Fabrizio Aleotti - likes: 0
26/06/2013 (11:42:17)
Condivido i contenuti ma non le conclusioni. L'area di incertezza creata, responsabilizza maggiormente il DdL obbligandolo comunque a dotarsi di strumenti che lo possano cautelare in presenza di contestazioni. Cioè la semplificazione è solo apparente.
Rispondi Autore: luigi Barbera - likes: 0
27/06/2013 (00:54:25)
Nelcampo dell'edilizia l'art.3 bis nuova formulazione non porta alcuna novità,essendo lavorazioni comportanti rischi particolari(punto 2 all.XI ..un'eaigenza legale di sorveglianza sanitaria.
Lart.6 ter non dice nulla di nulla jn quanto le attività a basso rischio devono ancora essere individuate da un futuro decreto!
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
29/06/2013 (13:25:49)
Condivido ampiamente molte delle considerazioni fatte. Mi permetto di osservare quanto segue:
l'intera vicenda del DUVRI è nata in modo diciamo confuso. Nasce da una giusta esigenza di coordinamento ma poi si perde nel concetto di "interferenze" che ha dovuto essere chiarito dalla giurisprudenza che ha individuato il concetto di "contatti rischiosi". Se non ci sono INTERFERENZE intese come "contatti rischiosi" il DUVRI non serve. Il punto centrale resta LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI che deve sempre essere fatto a prescindere dalle interferenze. L'incipit del comma 3 bis (introdotto dal decreto 106, che per primo introduceva limitazioni alla redazione del DUVRI) fa salvi appunto i commi 1 e 2 dell'art. 26 e cioè proprio lo scambio di informazioni, il vero "perno" dell'attività di sicurezza durante i lavori in appalto. Poi se ci sono delle interferenze si procede con il DUVRI. Il problema è che il DUVRI in questi anni è stato considerato "a prescindere" e quindi visto come un adempimento meramente documentale senza agganci con la realtà. Quindi l'introduzione di un "incaricato", come prevede il decreto del "fare" deve essere letto nell'ottica di una "persona" incaricata dal committente per verificare, in presenza di interferenze nei casi di appalti limitati, che effettui un "sopralluogo congiunto" con l'appaltatore per verificare l'esistenza o meno di pericoli nello svolgimento della mansioni. A bene vedere, si ritorna a quello che già si faceva dopo l'introduzione del D.gs 626/94, con il vecchio art. 7 del citato decreto. E cioè: in presenza di un appalto, di qualsiasi natura fosse, si faceva un sopralluogo congiunto, si firmava un verbale di sopralluogo, ci si scambiava ufficialmente dei dati (macchine, attrezzature, Dpi) e dichiarazioni di conformità unitamente a procedure di lavoro condiviso. Questo può condurre ad una visione della sicurezza più aderente alla realtà. Resta il problema della "qualificazione" dell'incaricato...Ma se questo è un RSSP o un ASPP, dove sta il problema?
Grazie

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