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I DPI e le emergenze: protezione del corpo, della pelle e visibilità

I DPI e le emergenze: protezione del corpo, della pelle e visibilità
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: DPI

29/07/2014

Le buone prassi per la sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze presentano indicazioni sulla dotazione dei DPI. Focus sulla protezione del corpo e della pelle, sugli indumenti ad alta visibilità e sulla scelta dei DPI.

Firenze, 29 Lug – Le Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) forniscono un supporto a tutti i soggetti che si trovavano a gestire situazioni di emergenza ambientale, ad esempio relative a inquinamento delle acque, del suolo, a incidenti in impianti e depositi industriali e a incidenti stradali con presenza di sostanze radioattive o fuoriuscita di sostanze chimiche e presenza di sostanze nell'atmosfera.
Riguardo a questa importante attività nei mesi scorsi PuntoSicuro si è soffermato sulla prevenzione dei rischi degli operatori durante le emergenze con riferimento all’incontro del 3 giugno 2013 a Firenze di presentazione del documento “ Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica”, documento pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA) e dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ( ARPAT).
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Durante l’incontro un intervento di Stefano Gini (Coordinatore Tavolo di Lavoro Sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle Emergenze ambientali e/o antropiche) ha sottolineato l’importanza dell’integrazione nella risposta all’emergenza (capacità di agire insieme, conoscere le rispettive funzioni e compiti, dialogare e interagire, ...) e ha ricordato la necessità di valutazione dei rischi tecnico specifici e di idonee misure di prevenzione, ad esempio con riferimento alla presenza di idonei dispositivi di protezione e di altre attrezzature varie (cassette di medicazione, kit lavaocchi, apparecchiature di comunicazione, ...).
 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) durante un’emergenza può riguardare la protezione del corpo, la protezione della testa, la protezione della pelle, la protezione dei piedi e delle gambe, la protezione delle mani e delle braccia, la protezione degli occhi e del viso, la protezione dell’udito e la protezione delle vie respiratorie.
Senza dimenticare l’importanza di altre dotazioni minime di base come, ad esempio, un idoneo abbigliamento identificabile (tute e pantaloni in cotone con rifiniture e cuciture “anti impigliamento e ad alta visibilità; giacca impermeabile sfoderabile ad alta visibilità; pantalone impermeabile con bande ad alta visibilità) o un automezzo identificabile.
 
Per approfondire alcuni aspetti specifici dei DPI utilizzabili nelle emergenze ci soffermiamo sul documento di Buone Prassi pubblicato da ISPRA e ARPAT e in particolare su quanto indicato per la protezione del corpo e della pelle.
 
Il documento ricorda che i DPI per la protezione del corpo e della pelle “possono difendere contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologiche, calore, radiazioni, ecc.” e possono essere di 1a, 2a e 3a categoria.
 
Ad esempio nelle “attività in emergenza presso aree quali discariche, siti industriali dismessi, siti con rifiuti abbandonati, ecc., gli operatori devono utilizzare i DPI di protezione del corpo e della pelle in presenza di:
- rischio chimico (gas, vapori, liquidi, aerosol, particolati, fibre);
- rischio biologico (batteri, virus, funghi, parassiti);
- amianto”.
Nel documento si fa specifico riferimento a quanto richiesto dalla norma tecnica EN 340 “Abbigliamento Protettivo - Requisiti Generali”, norma che ricordiamo è stata tuttavia ritirata a fine novembre 2013 e sostituita con la norma UNI EN ISO 13688:2013.
 
Nelle Buone Prassi si affronta anche il tema degli indumenti ad alta visibilità, DPI di 2a categoria che vengono utilizzati su strada in riferimento all’art. 21 del Codice della Strada e al recepimento della Norma Europea UNI EN 471 (DM 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità”).
 
Nelle emergenze gli operatori delle Agenzie Ambientali possono infatti trovarsi ad effettuare “attività su strada o a bordo strada in condizioni di scarsa visibilità o scarsa illuminazione; si ritiene dunque opportuno dotare gli operatori di indumenti ad alta visibilità”.
Il documento fa riferimento alla norma EN 471 e alla classificazione degli indumenti ad alta visibilità, ad esempio con riferimento ai materiali rifrangenti (fluorescenti) e retroriflettenti utilizzati.
Anche in questo caso segnaliamo tuttavia che la norma EN 471 è stata sostituita dall’UNI EN ISO 20471:2013 entrata in vigore il 12 settembre 2013.
 
Le Buone Prassi propongono in definitiva un possibile kit di abbigliamento e attrezzature da utilizzare in attività in emergenza e relativo ad abbigliamento di lavoro, illuminazione, contenitore per DPI, pronto soccorso, igiene, difesa della pelle e comunicazione.
Il kit dovrebbe comprendere: “giacca a vento impermeabile (meglio se con giubbino interno staccabile), pantalone multi tasche, maglione pesante (es. in pile), berretto invernale, cappello estivo, guanti, borsone per DPI, torcia di emergenza a luce fissa o cera antivento, lampada frontale da elmetto, pacchetto di medicazione, coperta antifiamma, tanica d’acqua, detergente, asciugamani multiuso, sacchetti per rifiuti, crema solare, creme protettive contro gli insetti o vegetali urticanti, sistemi di comunicazione (radiotelefono, interfono, telefono cellulare), PC portatile per collegamenti (procedure e istruzioni operative)”, ...
 
Concludiamo sottolineando che anche nel caso delle attività delle Agenzie Ambientali il datore di lavoro e i dirigenti - ai sensi del D.lgs. 81/2008 – “sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi della scelta e della fornitura di dispositivi di protezione adeguati alle necessità riscontrate nel Documento di Valutazione dei Rischi”.
 
Il datore di lavoro e i dirigenti al momento della scelta dei DPI dovranno operare:
- “individuando le caratteristiche e l’adeguatezza dei DPI in funzione alla natura dei rischi;
- adeguando la scelta dei DPI ogni volta che le condizioni di rischio dovessero modificarsi;
- individuando, in base alle prestazioni del dispositivo, le condizioni in cui questo deve essere utilizzato;
- valutando, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e dalle norme d’uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, raffrontandole con quelle individuate nella valutazione dei rischi”.
 
 
 
Buone prassi per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica”, a cura di Stefano Gini (Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza sul lavoro - Coordinatore Tavolo di Lavoro Sicurezza degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle Emergenze ambientali e/o antropiche), intervento all’incontro di presentazione delle “Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica” (formato PDF, 113 kB).
 
 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, “ Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro degli operatori del Sistema Agenziale impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica”, documento elaborato da un Tavolo di Lavoro coordinato da ARPA Toscana, con la partecipazione delle Agenzie di Protezione Ambientale di Basilicata, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e ISPRA (formato PDF, 8.04 MB).
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: Dino Martelli - likes: 0
25/01/2017 (12:36:47)
I Volontari (o dipendenti) delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizio di Emergenza con le ambulanze, sono tenuti al rispetto della direttiva UN en iso 20471/2013 ?
Grazie per la risposta.

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