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Sicurezza sul lavoro: il rapporto tra scienza e giurisprudenza

Sicurezza sul lavoro: il rapporto tra scienza e giurisprudenza

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Categoria: Comportamenti sicuri e BBS

17/11/2015

Guariniello: “Per la sicurezza, la Cassazione chiede alle aziende formazione efficace e un aggiornamento scientifico su base mondiale”. Di Alessandro Valdina.

 
Bologna, 17 Nov - La nostra giurisprudenza ribadisce in diverse sentenze che solo una formazione efficace - e non formalmente ineccepibile - assolve agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, per esprimere i suoi giudizi, il magistrato deve riferirsi al sapere scientifico che “tende a prevalere” sulla norma quando questa - come spesso accade - rimane indietro rispetto alle scoperte tecnologiche. Ha insistito e argomentato a lungo su questi due punti il procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello nel suo intervento durante il 9° Congresso Europeo di Analisi del Comportamento Applicata alle Organizzazioni (OBM) e alla Sicurezza (BBS), organizzato da AARBA in collaborazione con Fondazione Aldini Valeriani e Unindustria Bologna.
Alla fine del suo intervento, a chi dal pubblico ha chiesto in che modo le aziende devono fare formazione perché sia efficace, il procuratore ha risposto: “Quando i magistrati affrontano questi temi, si affidano a dei consulenti tecnici per capire se la soluzione è valida o no. Mai mi sentirei di dire che bisogna usare un metodo piuttosto che un altro, non è il mio ruolo. Sono argomenti troppo tecnici perché un magistrato possa sapere tutto. Per esempio ad alcuni consulenti tecnici, ho chiesto a riguardo della qualità degli strumenti di misurazione degli stress lavoro correlato e fino adesso nessuno di loro mi ha detto che il metodo adottato da quell’azienda fosse adeguato”. Al procuratore è stato anche chiesto un parere riguardo a osservazioni e rinforzi, uno degli elementi fondativi della Behavior-Based Safety, tema del congresso. “È un falso mito o è invece vero che l’azienda assolve l’obbligo di sorveglianza solo se agisce disciplinarmente contro il lavoratore che contravviene alle direttive aziendali?”, ha chiesto uno dei partecipanti in sala. “Non sarebbe meglio applicare queste tecniche - dimostrate scientificamente - in cui il lavoratore è osservato e rinforzato molto spesso per i suoi comportamenti sicuri?”. “Va benissimo”, ha detto sorridendo il procuratore, guadagnandosi l’applauso della sala. Di seguito sono riportati ampi stralci del suo intervento dal titolo “Scienza e Giurisprudenza”.
 

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Il giudice trova fonte dalla sua decisione nel sapere scientifico-tecnologico
“Credo che sia importante per l’imprese trarre dalla giurisprudenza le indicazioni per l’adempimento alle leggi e le normative in materia di sicurezza sul lavoro. […] Per esempio, l’art. 28 dice che il documento di valutazione dei rischi deve individuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi: allora ci siamo chiesti ma quali misure? Certamente quelle previste dalle specifiche norme, ma non solo. E voglio leggervi un brano tratto da una sentenza relativa al caso della Thyssenkrupp in cui la corte di Cassazione scrive che le norme di legge sulla sicurezza sul lavoro devono essere integrate dal sapere scientifico e tecnologico. Si è parlato a proposito si è parlato spesso di auto-normazione, espressione che bene esprime la necessità di un continuo auto-adeguamento delle misure di sicurezza alle condizioni delle lavorazioni. L’obbligo giuridico che nasce dall’accreditato sapere scientifico e tecnologico è talmente pregnante - scrivono sezioni unite della Cassazione - che tende a prevalere sulle norme ancora incomplete o insufficienti. E’ illusorio pensare che ogni rischio possa essere normato a priori. Il giudice trova la fonte dalla sua decisione in quel sapere scientifico-tecnologico, che va al di là delle norme. […] E’ penalmente esigibile il più spinto aggiornamento scientifico su base mondiale. È una giurisprudenza di sicuro molto impegnativa. […] La prima indicazione, come base del giudizio per il magistrato, è la scienza”.
 
Il lavoratore come debitore di sicurezza, non più solo creditore
“Il lavoratore è un creditore di sicurezza, non un debitore – siamo stati abituati a dire. Quest’affermazione va rivista perché il d.lgs. 81 art. 20 comma 1 dice che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei presenti su cui ricadono gli effetti della sua azione. […] Che cosa ne ha tratto la giurisprudenza? Da un modello che concentra le responsabilità del DDL stiamo andando verso un modello partecipativo delle responsabilità. […] Il testo unico impone anche al lavoratore di agire. Il principio di auto-responsabilità del lavoratore. Anche il lavoratore sta diventando anche lui un garante, un debitore di sicurezza. Oggi il lavoratore ha delle responsabilità così come il committente, il DDL, i delegati”.
 
Per la formazione efficace non basta la firma in fondo al registro
“L’articolo 18 comma 1, lettera C definisce l’importanza dell’idoneità formativa alla mansione specifica. Un’assegnazione in via preventiva e generale non basta. Ci vuole una quotidiana replica dell’affidamento di mansione. Quindi dobbiamo andare a vedere l’adesione dei comportamenti dei lavoratori alle procedure. […] La nostra giurisprudenza è intrisa di giudizi in merito all’effettività della formazione”.
“Il comportamento non costituisce un fatto imprevedibile se la causa è la mancata formazione effettiva. […] e il datore di lavoro deve arrivare alla pedanteria, così come recita la sentenza 31679 del Cassazione IV Sezione Penale del 03 settembre 2010: Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”.
“La formazione non si fa spedendo lettere, con la distribuzione degli opuscoli, con la firma in fondo al registro: bisogna andare in profondità. […] Occorrono misure non formali della sua efficacia. Ormai è inutile portare in dibattimento i registri della formazione firmati e le dispense: vogliamo sapere di più. Vogliamo capire che cosa è avvenuto in sede di formazione e quanto hanno imparato. […] A me pare che tutto questo sia anche nell’interesse delle imprese, ma forse non è stato ancora capito bene lo scopo della formazione. Per esempio, a un convegno dedicato alle PMI, alcuni mi chiesero Lei non può farci togliere questa formazione obbligatoria? È una spesa inutile! E io risposi loro: Certo, come la fate voi, la formazione non serve a nulla”.
“La verifica dell’apprendimento è prevista dall’Accordo Stato-Regioni solo per i dirigenti ma non per i lavoratori. Io vi dico: non osservate questa disposizione Dell’Accordo Stato-Regioni perché è in contrasto con Art. 37 dell’81 così anche come interpretato dalla Cassazione”.
 
Gli adempimenti burocratici vanno aboliti, a patto che siano davvero burocratici e non sostanziali
“L’RSPP non può autocensurarsi, lui deve essere l’angelo custode del datore di lavoro: […] deve dissuadere il DDL da scelte economicamente convenienti ma essenziali per la sicurezza. […] Molti si lamentano della burocrazia della sicurezza e io vi dico che se ci sono degli adempimenti solo burocratici, questi vanno aboliti subito. Ma dobbiamo davvero capire quali di questi adempimenti sono solo burocratici, perché se mi dite che il DVR o la verifica della formazione è burocratica allora vi dico di non eliminarli perché sono fondamentali”.
“L’idea di una procura nazionale o agenzia di coordinamento è necessaria perché, come sanno gli RSPP che gestiscono la sicurezza di aziende con stabilimenti sparsi sul territorio, capita che l’applicazione della legge sia diversa da una provincia all’altra […]. Va bene l’autonomia della magistratura, ma non è possibile che un’azienda con una particolare lavorazione sia prosciolta o assolta per non aver causato tumori ai suoi dipendenti e che poi quella stessa azienda con lo stesso processo produttivo però in un’altra regione sia rinviata a giudizio o condannata”.
 
Alessandro Valdina




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Rispondi Autore: Franco Mugliari (Muglia la Furia) - likes: 0
17/11/2015 (09:07:21)
Da 2 anni Guariniello si è fatto paladino della verifica di apprendimento al termine dei corsi per lavoratori che, pur non essendo prevista, non è vietata. Lo dice in ogni convegno. La persona è troppo intelligente per pensare che un test a crocette fatto alla fine di un corso di 8-12-16 ore (tra generale e specifica) possa garantire l'acquisizione delle competenze necessarie per lavorare in sicurezza. La vera verifica di apprendimento deve essere attuata dal datore di lavoro sul luogo di lavoro. Nei fatti. Verificando ilmodo di lavorare del lavoratore. Altro che test a crocette.
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
17/11/2015 (14:11:46)
La verifica "vera" dell'apprendimento, va effettuata sul posto di lavoro, osservando come il lavoratore si comporta. Ovviamente siccome le situazioni sono diverse, non sarebbe nemmeno sufficiente una "foto"e via, ma un campionamento con una base dati adeguata. Insomma la verifica reale dell'apprendimento è materia tosta a volerla affrontare con criterio.
Rispondi Autore: Ponziano Sabetti - likes: 0
23/11/2015 (11:07:38)
Credo che un limite sia l'impossibilità per il Datore di Lavoro, soprattutto nelle pmi, da dare prova di aver fornito adeguate procedure (istruzioni e precauzioni) ed in maniera adeguata. Tracciare ogni attivita in-formativa (intesa in senso lato e non solo il corsettino secondo accordi stato regioni), soprattutto senza sapere quale sia davvero il livello che renda esimente da condannabilità il Datore (rendendo in tal modo palese la responsabilità del lavoratore) è un costo immisurabile e purtroppo insostenibile (ma sulla base della sua immisurabilità). Se la teoria dice che non bisogna lesinare sulla sicurezza, la pratica dice che le aziende non hanno risorse illimitate. Non voglio fare una polemica sterile, perchè secondo me questa impossibilità di compartimentare le responsabilità è di evidente freno allo sviluppo competitivo delle imprese, nonchè persino all'incremento occupazionale, se non addirittura di stimolo al lavoro irregolare. Non è ammissibile che vi sia ancora un limbo di tale entità, altrimenti tutto si risolverà con la solita ipocrisia all'italiana. Spero nessuno si senta offeso, perchè mi sono limitato a fare delle costatazioni di ciò che si vede ogni giorno nelle aziende

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