Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Interpello: una PLE al posto di un ponteggio è un costo per la sicurezza?

Interpello: una PLE al posto di un ponteggio è un costo per la sicurezza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

07/11/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito della Regione Toscana relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.


Roma, 7 Nov – Uno dei temi rilevanti da considerare nei cantieri perché sia effettiva ed efficace la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è quello relativo ai costi della sicurezza.

Non a caso in passato la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, ha dovuto rispondere ad alcune richieste di chiarimento, ad esempio in merito ai costi di manutenzione degli apprestamenti ( Interpello n. 25/2014 del 4 novembre 2014).


Pubblicità
Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE)
Piattaforme di Lavoro Mobili Elavabili (PLE) - Macchine e Attrezzature: Abilitazione e formazione degli operatori (art. 73, c.5 D. Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni 22/02/2012)

 

Ricordiamo che l’art. 100 (Piano di sicurezza e coordinamento) del D.Lgs. 81/2008 nel definire i contenuti del PSC indica che nel piano deve essere presente la stima dei costi con riferimento al punto 4 dell’Allegato XV del Testo Unico.

Riprendiamo a questo proposito il punto 4.1.1 dell’Allegato XV:

 

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

(…)

 

Benché l’allegato contenga poi un elenco indicativo degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, permangono tuttavia ancora molti dubbi da dissipare, in relazione alle voci di costo considerabili.

 

Ed è per questo motivo che la Commissione Interpelli ha risposto recentemente ad un quesito posto dalla Regione Toscana con l’Interpello n. 13/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso”.

 

In particolare – si legge sull’Interpello - la Regione Toscana ha “avanzato il quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti”.

 

E si premette, infatti, che la Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) “non è fra gli apprestamenti previsti nell’elenco di cui all’allegato XV.1 del d.lgs. n. 81/2008”:

 

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

 

Fatte queste premesse la Commissione, che correttamente tiene conto degli obiettivi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornisce in definitiva le seguenti indicazioni.

 

L’allegato XV punto 4.1 lett. b), prevede – come abbiamo visto - che “la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti”.

E queste misure “comprendono, tra l’altro, le attrezzature di lavoro, definite al punto 1.1.1 lett. d) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell’allegato XV.1 e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc”.

 

E la Commissione Interpelliritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti”.

fornisce le seguenti indicazioni.

 

 

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 13/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della Regione Toscana – Prot. n. 19857 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
07/11/2016 (08:40:03)
Come al solito gli Enti interpretano in maniera letterale le leggi: il CSP mette quello che vuole nei costi della sicurezza, se ritiene che questi siano utili alla sicurezza.
Tanto poi il costo della PLE c'è comunque: o negli oneri di sicurezza o come onere diretto dell'Appaltatore (come previsto in tutti i prezziari per le "macchine" di cantiere).
Quesito fatto solo per dimostrare di "esistere".
Rispondi Autore: Geom. Marco Carpinella - likes: 0
07/11/2016 (19:28:59)
Rimane il fatto che la piattaforma elevabile debba essere considerata come ultima opzione per le lavorazioni in quanto meno sicura di tutte le alternative.

Invece viene ovviamente largamente impiegata per cercare risparmio economico.
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
10/11/2016 (22:30:08)
Non ho capito su quali basi la PLE debba essere considerata 'meno sicura di tutte le alternative'.
La PLE, come tutte le altre attrezzature, è sicura se costruita ed utilizzata secondo criteri e norme ben precise, e non vi nessuna criticità nel suo impiego da cui possa derivare un giudizio simile.
Mi sfugge qualcosa?
Fausto Pane
Rispondi Autore: Marco Carpinella - likes: 0
12/11/2016 (08:52:02)
Non posso certo contraddire ciò che dici, ma inserisci come condizione l'utilizzo secondo specifiche e criteri di sicurezza, che assai raramente si vede nella sua totalità nei luoghi di lavoro e per esperienza personale con maggiore intensità sulle piattaforme elevabili.

È sulla base della "prevenzione" che affermo l'insicurezza delle suddette piattaforme, cioè la previsione dell'inadempimento delle normative sulla sicurezza che le riguardano da parte degli operatori. Esponendosi a pericoli di danno elevato come la caduta dall'alto. Primo fra tutti tra questi inadempimenti sono quelli fondamentali, cioè la delimitazione dell'area circostante per il traffico locale e l'utilizzo di imbragature con casco allacciato per dire le più.
Aggiungiamo anche che la maggioranza degli impieghi vieni trovata in piccoli cantieri o in emergenza in cui una sola impresa viene chiamata ad operare, escludendo quindi una figura che potrebbe contrastare le inadempienze.

È proprio prevedendo tali fattori che giudico insicura una piattaforma elevabile.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!