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Cosa cambia per i servizi alla persona, manutenzione del verde e uffici?

Cosa cambia per i servizi alla persona, manutenzione del verde e uffici?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

28/05/2020

Le indicazioni aggiornate della Conferenza delle Regioni in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2. Focus sulla manutenzione del verde, sugli uffici aperti al pubblico e sulla riapertura di acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

 

Roma, 28 Mag  – Sono tante le domande che ci poniamo su quello che cambierà con la fase 2 dell’emergenza COVID-19, come cambieranno le varie attività lavorative, quali saranno le procedure e le misure per poter continuare a lavorare o per poter usufruire di servizi.

Ad esempio quali sono le misure che sono necessarie per gli uffici pubblici, per le attività di manutenzione del verde o nei servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori?

 

Per cercare di fornire qualche informazione su come potrebbero svolgersi queste attività, al di là delle possibili differenze tra i vari territori regionali, facciamo riferimento al documento di indirizzo realizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella versione aggiornata del 22 maggio 2020, da titolo “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”. Ricordiamo che le linee guida, nella versione 16 maggio, sono richiamate e allegate anche nel DPCM del 17 maggio 2020.

 

Nei precedenti articoli di presentazione delle linee guida abbiamo parlato di ristorazione, commercio al dettaglio, strutture ricettive, cinema e spettacoli.

Oggi ci soffermiamo dunque su:


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Le indicazioni per acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori

Delle attività correlate ai cosiddetti servizi alla persona, ad esempio acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori, si è parlato molto in queste settimane sia con riferimento alle indicazioni del DPCM del 17 maggio 2020 (le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili) sia con riferimento ad un documento dell’Inail sul settore della cura della persona. Documento presentato nell’articolo “ Parrucchieri ed estetisti: le raccomandazioni per la ripresa delle attività”.

Veniamo alle indicazioni della Conferenza delle Regioni che si applicano al settore della cura della persona (servizi degli acconciatori, estetisti e tatuatori):

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
  • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
  • In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione”.

 

 

Le indicazioni per la manutenzione del verde

Veniamo ora alle linee guida di un altro settore lavorativo: la manutenzione del verde. Un settore che, come abbiamo già visto in molti articoli sul nostro giornale, è già soggetto a diversi rischi connessi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, ma che in questo caso deve tenere conto anche del rischio biologico da coronavirus.

 

Queste le indicazioni della Conferenza delle Regioni:

  • “La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
  • Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
  • Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
  • Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
  • L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
  • Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
  • Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
  • Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
  • Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
  • Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature”.

 

Le indicazioni per gli uffici aperti al pubblico

Concludiamo con alcune indicazioni delle linee guida che si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. Ricordiamo, a questo proposito, che abbiamo presentato alcune indicazioni relative agli studi professionali anche nell’articolo “ COVID-19: come lavorare in sicurezza negli studi professionali?”.

 

Queste le indicazioni della linea guida:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
  • Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
  • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
  • L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

Rimandando alla lettura delle ordinanze delle varie Regioni, riguardo al dettaglio territoriale relativo alle riaperture e alle misure richieste, concludiamo ricordando gli altri settori trattati nel documento della Conferenza delle Regioni:

  • ristorazione
  • attività turistiche
  • strutture ricettive
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche
  • piscine
  • palestre
  • musei, archivi e biblioteche
  • strutture ricettive all’aperto (campeggi)
  • rifugi alpini
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, aggiornamento del 22 maggio 2020, 20/92/CR01/COV19 (formato PDF, 494 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

 

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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
28/05/2020 (09:37:40)
Gradirei anche un commento sull'ultimo settore trattato nelle linee-guida: "Servizi per l’infanzia e l’adolescenza".
Vi si dice che gli accompagnatori non possono avere più di 60 anni! Ovvero uno deve lavorare (par avere la pensione) fino a 67 anni, ma non può, dopo i 60, accompagnare un nipote a un centro estivo!
Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0
28/05/2020 (23:42:20)
Beh scusate, ma credo e spero, anzi ne sono convintissimo che un nonno sia escluso da questi servizi; a meno che non si faccia pagare per portare il nipotino in un centro estivo o similare, ma questo è un altro problema
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
29/05/2020 (09:45:00)
Leggi bene le ultime due pagine della linea-guida. E poi fammi sapere.
Rispondi Autore: Tedone Massimo - likes: 0
29/05/2020 (22:42:46)
Ops .... scusatemi tutti ma sinceramente mi era sfuggita la frasetta finale al quinto punto, beh spero sia un refuso perchè obiettivamente quelle 6 o 7 parole non hanno un nesso logico con quel punto.
Se così non fosse direi che chi ha compilato, firmato e pubblicato quelle linee guida non sa cosa ha scritto. Mah

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