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Chiarificazioni sul trasporto di merci pericolose

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Trasporti e magazzinaggio

03/11/2004

Dal Ministero dei Trasporti un quadro sintetico delle norme e procedure applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili.

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Con una circolare del 26 ottobre 2004, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa chiarezza sull’applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n° 23 relativo alle attrezzature a pressione trasportabili.

L'emanazione di alcuni provvedimenti legislativi, che hanno recepito direttive comunitarie in materia di trasporto di merci pericolose e di attrezzature a pressione trasportabili, ha innovato il quadro normativo che regola la progettazione e la fabbricazione, le verifiche per l’approvazione e la fabbricazione, l’utilizzo e le ispezioni periodiche di tali attrezzature.
In particolare si tratta del decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti del 21 dicembre 2001, del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 23 e del decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti 20 giugno 2003.

La circolare, allo scopo di evitare difformità di interpretazione, fornisce un quadro sintetico delle norme e procedure applicabili alle bombole, alle incastellature di bombole, ai tubi, ai recipienti criogenici per gas, ai fusti a pressione, alle cisterne ed alle batterie di recipienti.

Questi gli argomenti affrontati nel documento: normativa previgente alla entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 23, nuovo quadro normativo, valutazione della conformità dei recipienti alle disposizioni della direttiva 94/55/CE, rivalutazione della conformità dei recipienti esistenti alle disposizioni della direttiva 94/55/CE, elenco degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dallo Stato con sede sul territorio italiano.


Il documento è consultabile qui.
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