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Assicurare un lavoro dignitoso ai lavoratori domestici

Assicurare un lavoro dignitoso ai lavoratori domestici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

02/02/2015

Informazioni sulla Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, convenzione ratificata dall’Italia. Un estratto di alcuni articoli e un video dell’ILO per riflettere sulla condizione di questi lavoratori.

Si stima che ci siano in tutto il mondo circa 53 milioni di  lavoratori domestici e in relazione a questi lavoratori nel 2011 l’ ILO (International Labour Organization) ha elaborato una Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (n. 189) ratificata da 17 paesi e anche dall’Italia nel 2013. In relazione a un recente video promosso dall’ILO per stimolare la riflessione sulle condizioni spesso inaccettabili in cui si trovano tali lavoratori, pubblichiamo un breve estratto di alcuni articoli della Convenzione Ilo 189 ratificata dal nostro paese e in vigore dal 5 settembre 2013.

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Articolo 4
1. Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici, compatibilmente con le disposizioni della convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973, e della convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori.
2. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da lavoratori domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.
 
Articolo 5
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.
 
Articolo 6
Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici, così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le famiglie, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata.
 
Articolo 7
Ogni Membro deve adottare misure volte a assicurare che i lavoratori domestici siano informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, …
 
Articolo 13
1. Ogni lavoratore domestico ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Ogni Membro deve adottare, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale, tenendo debito conto delle caratteristiche particolari del lavoro domestico, delle misure effettive per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori domestici.
 
 
 
 
 
Segnaliamo infine alcuni articoli di PuntoSicuro di approfondimento sulle Convenzioni internazionali e sulle condizioni dei lavoratori domestici.
 
 

 
 
RPS
 

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