Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Quesiti su luoghi di lavoro e macchine

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

12/09/2012

I “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro info.sicuri: luoghi di lavoro e macchine. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

 
La Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte ha aggiornato la raccolta di quesiti sul D. Lgs. 81/08, pervenuti al gruppo di lavoro “info.sicuri”. Pubblichiamo alcuni dei quesiti su luoghi di lavoro e macchine – TITOLI II, III (art. 62-87)
 

Pubblicità
Luoghi di lavoro in DVD
Formazione sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, vie di circolazione, scale, ponteggi (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

2.1 Mi sembra di capire che l’all. XIII del D.lgs. 81 richiede sempre disponibilità di docce, mensa e spogliatoio (oltre a servizi igienici e lavabi) in tutti i cantieri, anche se di limitata entità.
Per i soli WC e lavabi è possibile fare una convenzione con un bar adiacente che rimane aperto per tutto l’orario di cantiere?
Per docce e locali mensa/spogliatoio, è possibile fare una convenzione con proprietario di residenza privata adiacente al cantiere?
L’allegato XIII al punto 3.5 ammette convenzioni solo con strutture idonee aperte al pubblico e non con privati. D’altra parte ovvie ragioni sconsigliano l’uso promiscuo di servizi igienici. Si ritiene che l’ipotesi del punto 3.5 valga a soddisfare gli obblighi del punto 3 (gabinetti e lavabi) e non anche per soddisfare gli obblighi contenuti in altri punti.
 
2.4 Che periodicità hanno le verifiche periodiche degli impianti di una scuola. Quali fonti posso consultare per ottenere queste informazioni?
La periodicità delle verifiche è biennale. Per gli impianti di terra il riferimento normativo è il DPR 462/01, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Per impianti elettrici nei «locali a maggior rischio in caso di incendio» (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.
In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno.
I seguenti esempi sono tratti dall’allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:
- omissis
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- omissis
 
2.6 Nel corso di una attività di vigilanza presso una azienda agricola, quali azioni deve intraprendere l’UPG (prescrizione, diffida, disposizione) nei confronti del datore di lavoro o del coltivatore diretto del fondo nel caso in cui alcune attrezzature di lavoro (non a norma) vengono dichiarate fuori servizio perché obsolete o guaste?
Bisogna distinguere se le attrezzature sono effettivamente inservibili oppure al di là della dichiarazione di «fuori servizio» sono immediatamente utilizzabili. Nel primo caso ovviamente non si commette alcun reato a possedere dei «rottami».
Nel secondo caso invece occorre distinguere tra coltivatore diretto e datore di lavoro. Nel primo caso, quindi in assenza di lavoratori, si applica solamente l’art. 21 del D.lgs. 81/08, uso di macchina non conforme. Quindi se al momento del sopralluogo la macchina veniva usata si contesterà la violazione dell’art. 21, se invece non veniva usata al più si potrà disporre con atto motivato che non venga utilizzata in futuro. Se si tratta di un datore di lavoro, può essere contestato l’art. 71.
 
 
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
12/09/2012 (13:52:51)
Vorrei fare una piccola precisazione sulla domanda 2.4. Sulla precisazione dell'allegato A della norma CEI 64/8 manca un dato fondamentale. La dicitura corretta è "scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili CON OLTRE 100 PERSONE PRESENTI". Questo per dire che le scuole che hanno meno di 100 persone possono fare la verifica periodica anche con periodicità QUINQUENNALE, come confermatomi anche dall'ASL di riferimento della mia provincia (Lecco). Preciso inoltre che io seguo come RSPP esterno proprio svariate scuole.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!