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Conferenza delle Regioni e COVID: le novità delle linee guida del 9 luglio

Conferenza delle Regioni e COVID: le novità delle linee guida del 9 luglio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

15/07/2020

In data 9 luglio 2020 la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative durante l’emergenza COVID-19. Le modifiche nelle schede. Focus su circoli ricreativi e discoteche.

 

Roma, 15 Lug – In relazione all’evoluzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 e dell’efficacia delle azioni di contenimento sono state nuovamente aggiornate le schede contenute nelle linee guida, elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,  e dal titolo “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.

 

Nelle linee guida, anche nella nuova versione del 9 luglio 2020, si sottolinea come sia opportuno che le indicazioni operative presenti, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione”. Indicazioni che possono costituire “un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

 

Differentemente dai precedenti aggiornamenti non sono presenti nuove schede, ma sono state operate alcune piccole modifiche alle varie misure e indicazioni suggerite in materia COVID-19.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Pubblicità
Valutazione del Coronavirus negli ambienti di lavoro
Valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software

 

Le novità dell’aggiornamento delle linee guida della Conferenza delle Regioni

Facendo un altro piccolo passo – come spiegato dal Vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti – “verso un progressivo ritorno alla normalità, sia pure nel rispetto delle condizioni di prevenzione e sicurezza”, i tecnici delle Regioni hanno previsto alcune modifiche delle indicazioni presenti nelle schede. Ad esempio la possibilità, dopo l’igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, da barbieri e acconciatori, negli uffici aperti al pubblico, nelle terme e nei centri benessere, nelle discoteche e nei circoli ricreativi.

 

Inoltre nelle discoteche e nei centri ricreativi, su cui ci soffermiamo più avanti, sarà consentito riviste, quotidiani e materiali informativi purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti.

 

Ricordiamo che, come già indicato precedentemente, le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche “devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale”. E relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, i tecnici ritengono di “privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione)”.

 

Le indicazioni per i circoli culturali e ricreativi

In aggiornamento a quanto indicato in un precedente articolo, che faceva riferimento alle linee guida nella versione 22 maggio 2020, ci soffermiamo ora sulle novità relative a riviste, quotidiani e materiali informativi, novità che, come abbiamo già indicato, riguardano la possibilità di consultare giornali e riviste e la possibilità di giocare a carte.

 

Queste le parti modificate della scheda:

  • “privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’ uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
  • è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani”.

 

 

Le indicazioni per le discoteche e i locali assimilabili

Veniamo, infine, a presentare una scheda nuova su cui non si siamo mai soffermati e che riporta indicazioni che si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno).

Chiaramente per gli eventuali servizi “complementari” (ad esempio ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) si indica di attenersi alle specifiche schede tematiche contenute nelle linee guida.

 

Queste le indicazioni per le discoteche e altri locali assimilabili:

  • “predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso
  • riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita
  • prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l’utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi
  • garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni
  • potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C
  • la postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche
  • nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti
  • è necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc
  • con riferimento all’attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.)
  • gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani
  • nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata
  • i tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet
  • ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna
  • favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria
  • nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi
  • garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici”.

 

Riepiloghiamo, infine, le schede presentate nelle ultime versioni del documento della Conferenza delle Regioni:

  • ristorazione
  • attività turistiche
  • strutture ricettive
  • servizi alla persona
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • professioni della montagna e guide turistiche
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  • discoteche

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento del 09 luglio 2020, 20/127/CRter-a/COV19 (formato PDF, 593 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

 

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